ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06579

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 387 del 05/08/2020
Firmatari
Primo firmatario: LOVECCHIO GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/08/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 05/08/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06579
presentato da
LOVECCHIO Giorgio
testo di
Mercoledì 5 agosto 2020, seduta n. 387

   LOVECCHIO. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   l'ordinanza ministeriale recante «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» ha reintrodotto nell'allegato n. 3 il punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66, specificando che i titoli non sono valutati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e nelle graduatorie di istituto sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative;

   tra i titoli summenzionati rientrano l'attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, per ciascun titolo e sino a un massimo di punti 30;

   il Fondo unico per lo spettacolo (Fus), è stato istituito dalla legge n. 163 del 1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento. In particolare, le finalità del Fus consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 329), le manifestazioni carnevalesche –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero;

   da un'indagine conoscitiva svolta in Senato è emerso che l'erogazione dei contributi del Fondo avvenga principalmente nelle regioni del Nord. In questo modo i candidati del centro e del sud Italia partirebbero già da una posizione svantaggiata. È inoltre assolutamente necessario sottolineare che non essendo l'unico strumento a sostegno dello spettacolo, l'attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera, viene spesso finanziata da privati e da altri enti regionali;

   la valutazione delle sole attività rientranti in attività del Fondo unico per lo spettacolo crea una discriminazione non sottovalutabile comportando, conseguentemente, una disparità di trattamento di coloro che non possono far valere esperienze che invece sono valutate per altri candidati;

   la valutazione dei titoli e il relativo punteggio potrebbero risultare determinanti nelle graduatorie, pertanto è di primaria importanza evitare che vi siano valutazioni di titoli che potrebbero risultare discriminatori –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, anche normative, intenda assumere al fine di evitare disparità di trattamento per coloro che hanno partecipato ai bandi trovandosi in condizioni di disparità rispetto ad altri candidati.
(4-06579)