Legislatura: 18Seduta di annuncio: 384 del 31/07/2020
Primo firmatario: LOSS MARTINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 31/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 BELOTTI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 TOMASI MAURA LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 COLMELLERE ANGELA LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 PATELLI CRISTINA LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020 RACCHELLA GERMANO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31/07/2020 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31/07/2020 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/09/2020
LOSS, TURRI, BELOTTI, GOLINELLI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, BISA, DI MURO, MARCHETTI, MORRONE, PAOLINI, POTENTI, TATEO, TOMASI, COLMELLERE, PATELLI e RACCHELLA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», all'articolo 13, prevede, nel Titolo I e nei Capi I e II del Titolo II, che nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali siano istituite la sezione A e la sezione B rispettivamente per possessori di laurea specialistica e di laurea; agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale, mentre la sezione B è ripartita nei seguenti settori: a) agronomo e forestale, a cui spetta il titolo di agronomo e forestale junior; b) zoonomo, a cui spetta il titolo di zoonomo; c) biotecnologico agrario, a cui spetta il titolo di biotecnologo agrario;
nello specifico settore zoonomo era prevista la possibilità di iscrizione all'albo per i laureati nella classe 40 di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999 e nella classe L38 di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004;
la normativa prevede che l'accesso alla professione avvenga previo superamento di esame di Stato (abilitazione) e iscrizione al relativo albo professionale;
l'istituzione del settore zoonomo è stata oggetto, nel 2003, di un ricorso al Tar del Lazio da parte della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (Fnovi), che contestava l'attribuzione di alcune competenze – previste dall'articolo 11, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica –, quale ad esempio la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori, ritenute di appartenenza alla propria categoria e l'individuazione di una nuova figura professionale, appunto quella di zoonomo;
il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1233 del 22 marzo 2005, accogliendo le contestazioni della Fnovi, ha annullato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 relative alle attività professionali attribuite allo zoonomo, con soppressione della stessa figura professionale di zoonomo;
a seguito della suddetta sentenza, con ordinanza del 9 giugno 2005, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha eliminato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di zoonomo;
pertanto, di fatto emerge un sostanziale vuoto di disciplina per i laureati in classe 40 e L38, cui è stato impedito uno sbocco nella libera professione;
per la risoluzione di tale problematica veniva riunito un tavolo tecnico tra il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf), la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (Fnovi) e la Conferenza dei presidi della facoltà di agraria e di medicina veterinaria;
il tavolo il 15 dicembre 2006 giungeva ad un'intesa che prevedeva la reintegrazione della figura dello zoonomo con l'attribuzione di specifiche competenze, concordate tra le parti;
a distanza di anni dall'avvenuto annullamento giurisdizionale e dalle risultanze del tavolo tecnico, centinaia di laureati ancora non possono sostenere l'esame di abilitazione per poter svolgere la professione di zoonomo, pur avendo conseguito un titolo accademico riconosciuto –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere affinché sia ripristinata la figura professionale dello zoonomo al fine di riconoscere un ruolo professionale ad una categoria di laureati in un settore di grande specializzazione e notevole sviluppo tecnologico.
(4-06526)