ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06516

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 383 del 30/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 30/07/2020
Stato iter:
20/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/01/2022
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/01/2022

CONCLUSO IL 20/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06516
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Giovedì 30 luglio 2020, seduta n. 383

   CIRIELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   a seguito delle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Bellosguardo (Sa), il sindaco eletto, dottor Giuseppe Parente, nel nominare i componenti della giunta comunale, avrebbe scelto solo persone di sesso maschile, ignorando l'obbligo del rispetto della parità di accesso alle cariche pubbliche e politiche, comprese quelle non elettive come appunto giunta comunale;

   i consiglieri di minoranza, in data 4 dicembre 2019, avrebbero proposto formale ricorso al difensore civico per la Campania e, quest'ultimo, dando seguito alla richiesta, avrebbe richiesto all'ente comunale di fornire chiarimenti in merito alla questione afferente la violazione della quota rosa nella composizione della giunta comunale;

   ad oggi, tuttavia, l'amministrazione del comune di Bellosguardo, sembrerebbe non aver fornito alcun riscontro alla predetta nota, in palese violazione degli obblighi e dei doveri dell'ufficio;

   se quanto sopra esposto corrispondesse al vero si sarebbe dinnanzi ad una palese violazione delle norme vigenti, che, in materia di parità di genere, prevedono e garantiscono la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni pubbliche;

   la legge impone a tutti i comuni italiani l'obbligo di rappresentare entrambi i sessi in seno a tutti gli organi, anche quelli non elettivi come le giunte, anche se non previsti dallo statuto comunale;

   tanto si evince in maniera chiara e palese dalle note formulate dal Dipartimento per gli affari interni e territoriale e del Ministro dell'interno in risposta ad alcuni esposti presentati, in cui si spiega che, seppur la legge n. 56 del 7 aprile 2014 all'articolo 1, comma 137, ha stabilito un preciso quorum del 40 per cento al fine di rispettare tale principio per i soli comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, tuttavia l'obbligo di assicurare la presenza di entrambi i sessi vale anche per i comuni di fascia demografica inferiore ai 3.000 abitanti;

   secondo il Ministro dell'interno, infatti, per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, come nel caso in parola, devono trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 6, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e nella legge n. 215 del 2012, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall'articolo 51 della Costituzione, dall'articolo 1 del decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con valore non programmatico, ma precettivo, rendono effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali;

   il rispetto della quota di genere nella composizione dell'esecutivo costituisce un ineludibile parametro di legittimità per gli atti della giunta comunale, e, dunque, rappresenta un preciso vincolo per i sindaci che devono garantire il principio di pari opportunità tra uomini e donne nella partecipazione alla vita sociale e politica, e nell'accesso alle cariche elettive, costituzionalmente garantito –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere in relazione al caso del comune di Bellosguardo e alla composizione della giunta comunale, al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative in materia di parità di genere.
(4-06516)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 gennaio 2022
nell'allegato B della seduta n. 631
4-06516
presentata da
CIRIELLI Edmondo

  Risposta. — In relazione a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare si osserva che la questione dell'equilibrio di genere negli organi di governo delle istituzioni elettive ha costituito negli ultimi anni un tema centrale nel dibattito politico, seguito alla riforma dell'articolo 51 della Costituzione; in particolare tale disposizione, che stabilisce il principio della parità dei sessi nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, è stata integrata dalla legge costituzionale n. 1 dei 30 maggio 2003 che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.
  In tale direzione il legislatore ha dedicato crescente attenzione all'attuazione del principio costituzionale sia sul versante dell'accesso alle diverse competizioni elettorali che su quello della partecipazione agli organi di governo delle istituzioni rappresentative.
  Per quanto riguarda il caso specifico del comune di Bellosguardo, richiamato nell'interrogazione, la competente Prefettura ha precisato che, alla data di elezione del nuovo consiglio comunale del 26 maggio 2019, la popolazione ivi residente era di n. 760 abitanti.
  Con specifico riferimento alla composizione della giunta, il comune in questione, nella deliberazione n. 19 del 14 settembre 2020, ha precisato che: «la normativa che salvaguarda la parità di genere nella giunta comunale, è rivolta ai comuni con una popolazione superiore ai 3.000 abitanti». Per tali enti locali, la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito all'articolo 1 comma 137 che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
  Su un piano più generale va evidenziato che il Ministero dell'interno, ha richiamato l'attenzione dei comuni sulla tematica dell'equilibrio di genere negli organi di governo delle istituzioni elettive con un'apposita circolare del 2014, finalizzata ad un puntuale rispetto del principi della rappresentanza di genere anche nelle giunte degli enti locali.
  Ai fini dell'adempimento della normativa in argomento è stata, in particolare, richiamata l'attenzione sulla necessità da parte dei sindaci di svolgere una preventiva attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzioni di assessore da parte di persone di entrambe i generi. La giurisprudenza formatasi sulla materia ha ribadito che l'inosservanza della normativa in tema di parità di genere deve essere adeguatamente provata e deve risultare da una approfondita istruttoria.
  Va, comunque, sottolineato che la norma dettata dalla richiamata legge n. 56 del 2014 non prevede specifiche sanzioni per il mancato rispetto della percentuale di genere e che, in assenza di poteri amministrativi di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo al Ministero dell'interno, eventuali vizi di legittimità dei provvedimenti di composizione della giunta comunale possono essere fatti valere dinanzi al giudice amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

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