ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06513

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 383 del 30/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: COMENCINI VITO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 30/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/07/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 07/08/2020
Stato iter:
14/01/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/01/2021
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/01/2021

CONCLUSO IL 14/01/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06513
presentato da
COMENCINI Vito
testo di
Giovedì 30 luglio 2020, seduta n. 383

   COMENCINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per gli affari europei, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   perdurano ad oggi le conseguenze negative dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl per la popolazione della Repubblica della Bielorussia e, in particolare, per quei minorenni che continuano ad abitare sui territori contaminati situati sul territorio della Repubblica di Belarus;

   finora i programmi di risanamento realizzati nella Repubblica italiana hanno prodotto risultati positivi; decine di migliaia di minorenni bielorussi, colpiti dalle nefaste conseguenze del disastro di Chernobyl, sono stati curati in Italia a partire dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Repubblica italiana e la Bielorussia;

   il 10 maggio 2007 è stato sottoscritto un accordo intergovernativo tra Italia e Bielorussia sulle condizioni di risanamento a titolo gratuito dei minori bielorussi in Italia; si tratta del primo strumento giuridico internazionale di questo tipo;

   secondo alcuni studi scientifici i soggiorni terapeutici portano a una riduzione compresa tra il 30 e l'80 per cento delle particelle di Cesio-137 presenti nell'organismo dei bambini nati sul territorio interessato dall'incidente nucleare di Chernobyl del 1986;

   da parte bielorussa non vi sono ostacoli pregiudiziali che impediscano lo svolgimento dei programmi di accoglienza in Italia; le autorità bielorusse hanno fatto sapere che la loro decisione si baserà sulla situazione epidemiologica in Italia e sulle misure programmate da parte italiana per provvedere alla sicurezza sanitaria dei bambini bielorussi;

   i programmi di accoglienza sono stati sospesi, in quanto i periodi di risanamento non sono stati classificati tra le attività che per stato di necessità possono essere svolte in deroga alle misure adottate conto la pandemia;

   molte associazioni interessate dai programmi di accoglienza stanno lavorando intensamente per proporre dei protocolli di sicurezza, così come le famiglie italiane interessate si sono dimostrate disponibili ad adottare le necessarie misure a tutela della salute dei minori bielorussi;

   il 25 giugno 2020 il Comitato tecnico costituito dai rappresentanti di tre ministeri (lavoro e politiche sociali, affari esteri e cooperazione internazionale, salute) si è espresso favorevolmente alla ripresa dei progetti di accoglienza, subordinando tale decisione alla pubblicazione della lista dei Paesi extra-Schengen, i cui cittadini avrebbero potuto fare nuovamente ingresso nello spazio Schengen dal 1° luglio 2020;

   il Comitato dei minori ha quindi previsto la sospensione dei progetti per tutta l'estate, dal momento che la Bielorussia non è rientrata nella lista dei suddetti Paesi, nonostante l'Unione europea abbia previsto, in situazioni di particolare importanza e interesse sociale, che si possa fare comunque ingresso in un Paese dell'Unione europea;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004, disciplina all'articolo 10, comma 3-bis, il rilascio del permesso di soggiorno a gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario, per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri –:

   se il Governo non intenda adoperarsi con il Governo della Bielorussia al fine di trovare un accordo per la ripresa dei programmi di accoglienza e affinché venga aperto un tavolo tecnico al più presto per valutare l'arrivo dei bambini bielorussi sulla base di un protocollo di sicurezza e si studi la possibilità del rilascio di un visto e relativo permesso di soggiorno per questi minori, in modo da non essere vincolati a quanto deciso dall'Unione europea.
(4-06513)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 gennaio 2021
nell'allegato B della seduta n. 451
4-06513
presentata da
COMENCINI Vito

  Risposta. — Onorevole deputato Comencini, rispondo alla Sua interrogazione n. 4-06513.
  A partire dal 1986, anno in cui si è verificata la catastrofe nucleare di Chernobyl ed ha preso avvio in Europa il fenomeno dell'accoglienza temporanea di minori stranieri a fini solidaristici, sono stati accolti in Italia circa 400.000 minori di nazionalità bielorussa, di fascia di età prevalentemente compresa tra gli 8 e i 12 anni. Nel 2018 circa 6.600 minori di nazionalità bielorussa hanno fatto ingresso in Italia nell'ambito di 620 progetti di accoglienza temporanea, accolti in famiglia (circa l'80 per cento) o presso strutture gestite da associazioni, in collaborazione con famiglie e organizzazioni di volontariato attive sul territorio (restante 20 per cento).
  Come anche ricordato dall'interrogante, l'accoglienza temporanea dei minori di nazionalità bielorussa in Italia è stata rafforzata da una proficua e costante collaborazione tra le autorità di governo italiane e bielorusse. Il 10 maggio 2007 è stato firmato un «Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulle condizioni di risanamento a titolo gratuito nella Repubblica italiana dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus » e, il 21 gennaio 2016, è stato sottoscritto, un protocollo contenente le «Raccomandazioni per garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, che si troveranno nella Repubblica italiana per il risanamento». Oltre al beneficio terapeutico, fisico e psicologico, che hanno assicurato nel tempo a decine di migliaia di minori, i programmi hanno forgiato un legame particolarmente intenso fra l'Italia e la Bielorussia, che questo Ministero è impegnato a preservare e valorizzare, anche tramite l'Ambasciata a Minsk che segue il
dossier con la massima attenzione.
  La pandemia ha purtroppo causato la sospensione cautelativa dei programmi a tutela dei minori e delle famiglie ospitanti, fino alla stabilizzazione della situazione epidemiologica. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha informato che, a causa della diffusione del Covid-19, le autorità bielorusse, con nota trasmessa in data 27 febbraio 2020, hanno disposto la sospensione dell'ingresso dei minori di nazionalità bielorussa in Italia nell'ambito dei progetti solidaristici «fino alla stabilizzazione della situazione epidemiologica». Alla luce di tale decisione, nonché in conseguenza delle misure volte al contenimento della diffusione del Covid-19 adottate a livello nazionale e internazionale, il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 15 giugno 2020, ha comunicato la temporanea sospensione dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999.
  Si segnala poi che la Bielorussia non è stata inclusa dall'Unione europea fra i Paesi con i quali sono autorizzati i movimenti. Altri ostacoli alla ripresa deriverebbero inoltre dal fatto che non sussistono al momento regolari collegamenti aerei commerciali fra Italia e Bielorussa e che tutti i movimenti dallo spazio extra-Schengen sono comunque subordinati in Italia all'obbligo di quarantena. Inoltre, i soggiorni dei minori possono aver luogo solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica. In Bielorussia la scuola riprende nella prima metà di settembre.
  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale continua in ogni caso ad auspicare fortemente che i programmi solidaristici possano riprendere non appena possibile. Abbiamo pertanto assicurato, nel contesto della concertazione in materia con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la nostra piena disponibilità ad approfondire con il Governo bielorusso eventuali specifiche modalità per il loro svolgimento, in modo da consentirne il riavvio in sicurezza, auspicabilmente già a partire dal prossimo periodo di sospensione scolastica di dicembre.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ivan Scalfarotto.