ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06486

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 382 del 29/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: MISITI CARMELO MASSIMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 29/07/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06486
presentato da
MISITI Carmelo Massimo
testo di
Mercoledì 29 luglio 2020, seduta n. 382

   MISITI. — Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 24 dell'8 marzo 2017 reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, intervenendo sulla attività di risk management e arginando l'aumento dei costi dovuti al contenzioso sanitario, ridefinendo altresì, in termini di responsabilità extracontrattuale, i princìpi di imputazione della responsabilità risarcitoria dell'esercente la professione sanitaria, prevedendo l'obbligo di copertura assicurativa dei rischi legati allo svolgimento dell'attività medica;

   secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 10 della suddetta legge, «Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina [...]»; le aziende sanitarie sono tenute ad adottare forme assicurative per la responsabilità civile verso terzi. Lo stesso comma riporta la possibilità di adozione di forme di autotutela, attraverso l'accantonamento in bilancio di fondi atti alle coperture dei rischi in essere;

   i commi 6 e 7 dell'articolo 10 individuano esplicitamente la necessità di adottare dei decreti attuativi da emanare entro centoventi giorni, quindi entro luglio 2017, finalizzati alla determinazione dei massimali, nonché dei requisiti e dei criteri concernenti polizze e misure di autoassicurazione; l'assenza di tali decreti attuativi rende critico il concetto di autoassicurazione, compromesso dalla determinazione generica di «altre analoghe misure», nonché dall'impossibilità di quantificare in modo idoneo la riserva finanziaria necessaria a coprire il rischio sanitario;

   l'ordinanza del 6 luglio 2018 emanata dal tribunale di Milano, in presenza di una vacatio attuativa, ha previsto che «nelle more di un intervento regolamentare, gli obblighi in parola, ivi compreso obbligo di retroattività, non possono ritenersi operativi»; pertanto, tale mancanza, determina, ad oggi, l'inapplicabilità del vincolo assicurativo;

   con delibera del Consiglio dei ministri, il 31 gennaio 2020, e successivi decreti-legge, fra cui quelli del 23 febbraio 2020, n. 6, nonché n. 14 del 9 marzo 2020, è stato definito lo stato emergenziale nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgere di varie patologie derivanti da agenti virali di cui al Sars-Cov-2;

   lo stato emergenziale dovuto al diffondersi del virus COVID-19 ha comportato un enorme sacrificio in termini di impegno da parte degli esercenti la professione sanitaria e socio-sanitaria, e l'assenza dei decreti attuativi relativamente alla responsabilità medico-legale ha determinato l'avvio di denunce e contenziosi da parte di famigliari di pazienti affetti da COVID-19 –:

   se siano a conoscenza di quanto esposto;

   quali iniziative intendano intraprendere, per quanto di competenza, per garantire con carattere di urgenza, l'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 24, anche alla luce delle nuove determinazioni scaturite dal diffondersi del virus Sars-Covid-2 e delle pretese risarcitorie da parte dei richiedenti.
(4-06486)