ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06406

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 375 del 20/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 20/07/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06406
presentato da
POTENTI Manfredi
testo di
Lunedì 20 luglio 2020, seduta n. 375

   POTENTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   in periodo di emergenza COVID-19 sono state sospese tutte le attività medico-legali afferenti al settore della circolazione stradale, tra le quali anche le sedute delle commissioni mediche provinciali per la conferma di validità delle patenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto n. 108 dell'11 marzo 2020, ha prorogato sino al 30 giugno, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'articolo 59 della legge n. 120 del 2010 nel caso in cui la commissione medica locale nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 119 del Cds non abbia potuto riunirsi;

   si è posto il problema di estendere tale proroga ai titolari di patente in attesa della visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del Cds per gli screening utili alla revisione sull'idoneità psicofisica alla guida in una data compresa nel periodo di sospensione delle attività delle commissioni e per i lunghi rinvii dei nuovo appuntamenti di visita che si stanno verificando;

   la risposta parrebbe negativa stante il tenore dell'articolo 59 della legge n. 120 del 2020 ed il contenuto della circolare 9 aprile 2020 prot. 2788 della direzione centrale per la polizia stradale ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato rivolta alle prefetture Utg, ed in cui si menziona l'espresso divieto di equiparazione delle due categorie di soggetti (titolari di permesso provvisorio di guida in scadenza e soggetti che devono procedere a verifica medica di revisione idoneità psico-fisica), ricavandolo da un parere del dipartimento per gli affari interni e territoriali del dicastero e di cui in All. 1 alla medesima;

   tuttavia, si pone a questo punto il problema del tempo di sospensione complessivamente patito e che occorre scomputare quale «pre-sofferenza» sulla durata delle misure accessorie di cui alla sentenza penale o al decreto di accertamento del reato o di condanna. Alcune prefetture-Utg ed anche l'interrogante sottopongono al Ministero la necessità di qualificare «pre-sofferenza» anche tutto il tempo di privazione della condizione abilitativa alla guida successivo alla scadenza del termine sospensivo cautelare adottato dal prefetto, in favore dei soggetti privati del titolo abilitativo ed in attesa, sine die, di eseguire gli screening medico-legali. È così orientato il dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai sensi del parere 2 aprile 2020 prot. 300/A/2604/20/109/24 in All. 1 alla circolare del 9 aprile 2020 Prot. 2788, che lo indica quale «sospensione a tempo indeterminato» –:

   quale sia la posizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rispetto alla condizione sospensiva del titolo abilitativo alla guida dei soggetti che sono in attesa di sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del codice della strada;

   se e quali iniziative intenda assumere per garantire che, ai fini della comminatoria delle pene previste dagli articoli in questione, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria, possa essere certa al giudice penale la natura di «pre-sofferenza » del tempo di sospensione complessivamente patito.
(4-06406)