ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06349

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 373 del 16/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: GAGLIARDI MANUELA
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 16/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 16/07/2020
FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 16/07/2020
SOVERINI SERSE PARTITO DEMOCRATICO 16/07/2020
SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 16/07/2020
CATALDI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/07/2020
Stato iter:
23/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/12/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/12/2020

CONCLUSO IL 23/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06349
presentato da
GAGLIARDI Manuela
testo di
Giovedì 16 luglio 2020, seduta n. 373

   GAGLIARDI, TRANCASSINI, FERRI, SOVERINI, SPENA, PAOLINI e CATALDI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'amministratore di condominio, ai sensi dell'articolo 1130, primo comma, n. 10, del codice civile è tenuto a redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la approvazione entro 180 giorni, pena la revoca dall'incarico;

   gli amministratori di condominio si sono trovati, nel corso del periodo di lockdown e nel rispetto delle successive disposizioni sul distanziamento sociale, a non potere convocare le prescritte assemblee e, dato che molti degli esercizi contabili condominiali si chiudono il 31 dicembre, è elevato il rischio che non riescano ad ottemperare a tale obbligo normativo;

   al fine di evitare che questi professionisti possano essere sottoposti incolpevolmente ad una procedura di revoca, il termine di cui all'articolo 1130, comma 1, n. 10, del codice civile, è necessario prorogare per un periodo adeguato la convocazione delle assemblee per l'approvazione di rendiconti la cui scadenza si sia verificata dal 31 luglio 2019 in poi;

   al fine di potere riprendere l'ordinaria attività degli amministratori, tenuto anche conto del fatto che i condomini dovranno, verosimilmente, nel breve periodo, assumere legittimamente le delibere per l'approvazione dei lavori per l'ottenimento dei bonus fiscali del 110 per cento ex articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, necessarie per la ripresa dell'economia nazionale, deve essere consentita la possibilità di effettuare le assemblee da remoto con modalità telematiche, fermi i requisiti di legge sulla convocazione, sulla partecipazione e sul diritto al voto –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare affinché gli amministratori di condominio non vengano incolpevolmente revocati dall'incarico per il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 10, del codice civile, e permettere agli stessi di proseguire compiutamente nella propria attività professionale convocando assemblee da remoto con modalità telematica.
(4-06349)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 dicembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 445
4-06349
presentata da
GAGLIARDI Manuela

  Risposta. — Con l'atto parlamentare in esame, gli interroganti hanno chiesto di sapere se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative volte ad evitare che gli amministratori di condominio vengano incolpevolmente revocati dall'incarico per il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 10) del codice civile per mancata approvazione del loro rendiconto.
  In particolare, hanno suggerito la previsione della proroga del termine di cui all'articolo 1130, comma primo, n. 10) del codice civile per tenere le assemblee di approvazione dei rendiconti, nel caso in cui la scadenza si sia verificata dal 31 luglio in poi, nonché la possibilità di convocare da remoto di assemblee condominiali con modalità telematica.
  A tale riguardo si rappresenta che l'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha consentito, fino alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e della città metropolitane e degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità delle riunioni, purché siano individuati sistemi che consentano di individuare con certezza per i partecipanti, la regolarità dello svolgimento delle sedute e l'adeguata pubblicità delle medesime.
  Previsioni analoghe sono state introdotte relativamente allo svolgimento in videoconferenza delle assemblee degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, a condizione che sia garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
  La previsione è stata altresì estesa al caso delle sedute in videoconferenza delle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
  Ciò premesso, eventuali modifiche normative tese alla previsione di una soluzione analoga per le assemblee condominiali, soluzione che in ogni caso esulerebbe dalla stretta pertinenza amministrativa del Ministero della giustizia, presenterebbero profili di criticità sul piano degli oneri supplementari di dotazioni (linea internet e apparecchiature informatiche) gravanti su tutti i condomini e delle possibili contestazioni scaturenti dalle differenti modalità di svolgimento dell'assemblea.
  In difetto di una specifica disposizione ostativa, anche nell'attuale assetto ordinamentale la possibilità di svolgimento dell'assemblea condominiale in videoconferenza non deve ritenersi peraltro astrattamente preclusa, purché detta facoltà sia contemplata dal regolamento condominiale approvato all'unanimità e sia garantita la possibilità per tutti i condomini di partecipare al consesso da remoto.
  Le esigenze prospettate dagli interroganti non richiedono pertanto alcuna modifica normativa, potendo trovare adeguato riscontro anche nell'attuale quadro ordinamentale.
  Si rappresenta inoltre che l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha previsto che «le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».
  Conformemente a tale previsione il Governo, rispondendo allo specifico quesito posto nell'ambito delle Faq, in data 1° giugno 2020, ha affermato che «Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all'aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni».
  Non può pertanto affermarsi che sia attualmente precluso in termini assoluti lo svolgimento delle assemblee condominiali, essendo invece necessaria l'adozione delle particolari cautele descritte.
  Tanto premesso, si osserva che il provvedimento di revoca dall'incarico presuppone l'ascrivibilità dell'omissione del rendiconto ad un comportamento colpevole dell'amministratore; secondo i princìpi dell'ordinamento vigente, ove sussistano concrete ed effettive difficoltà nella convocazione di un'assemblea «a distanza», non sembra pertanto ravvisabile alcun comportamento colpevole dell'amministratore, a prescindere da eventuali interventi normativi.
  Anche la modalità in presenza potrebbe infatti risultare impraticabile in ragione di costi o di difficoltà logistiche da affrontare per tenere l'assemblea nel rispetto delle vigenti disposizioni sul distanziamento interpersonale.
  Si evidenzia comunque che il termine fino al 31 dicembre 2021 previsto dall'articolo 119, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'esecuzione dei lavori ammessi alle detrazioni fiscali risulta congruo, considerata anche la fase emergenziale da COVID-19, per l'adozione delle relative delibere autorizzative.
  Non constano infine iniziative legislative in corso finalizzate a procrastinare la scadenza del termine di legge per l'approvazione del bilancio condominiale.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.