ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06340

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 372 del 15/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 15/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/07/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06340
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Mercoledì 15 luglio 2020, seduta n. 372

   CIRIELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge riconosce ai lavoratori esposti all'amianto, per un periodo di lavoro superiore a dieci anni, di essere ammessi ai benefici pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992;

   l'articolo 1, comma 277 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) ha riconosciuto: «Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica»;

   la recente legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) all'articolo 1, comma 246, statuiva che ai lavoratori del settore di produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione delle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, gli specifici benefici previdenziali per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica;

   con la circolare Inail n. 52 del 21 dicembre 2018, venivano fornite le istruzioni applicative delle disposizioni oggetto della precedente circolare Inps n. 46 del 2018 circa l'istruttoria e la verifica per il rilascio della certificazione tecnica da parte dell'Inail;

   ad inizio dell'anno 2019, l'Inail rilasciava all'Inps le certificazioni tecniche per i lavori interessati;

   i lavoratori interessati, a luglio del 2019, visualizzano nella propria «Area personale» del Portale Inps, all'interno dell'estratto conto previdenziale, la frase: «Il periodo dal 14/12/2000 al 16/11/2011 è rivalutato con il coefficiente dell'1,5 solo al momento del pensionamento e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1 comma 246 della legge n. 205/2017»;

   l'Inps, pur riconoscendo il diritto, non ha tuttavia proceduto al rilascio della prevista certificazione del riconoscimento e non dovrebbe provvedere al rilascio prima di aver terminato il monitoraggio di tutte le domande pervenute che sembrerebbero essere oltre 5.000;

   appare all'interrogante irragionevole se non surreale il modo di procedere dettato dal predetto Ente previdenziale nella misura in cui, anziché optare per rendere effettivo un diritto già riconosciuto man mano che si avanza nell'esame delle singole posizioni, opta, viceversa, per rendere effettivo il «beneficio», dovuto per l'esposizione all'amianto, solo all'esito di un complesso monitoraggio, il cui compimento appare avere tempi lunghi oltre che incerti;

   è del tutto evidente l'importanza di risanare un'ingiustizia che va avanti da troppi anni concludendo rapidamente l'iter per la concessione dei benefit previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto del settore di produzione di materiale rotabile ferroviario –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative intenda porre in essere, per quanto di competenza, affinché l'Ente previdenziale renda, al più presto, effettivo il diritto – già riconosciuto ai lavoratori del settore di produzione di materiale rotabile ferroviario – ad ottenere i benefit previdenziali per l'esposizione all'amianto.
(4-06340)