ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06316

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 371 del 14/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: FIORAMONTI LORENZO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 14/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/07/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06316
presentato da
FIORAMONTI Lorenzo
testo di
Martedì 14 luglio 2020, seduta n. 371

   FIORAMONTI e MADIA. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   è stato dato impulso, dal Governo e dal Parlamento, per mezzo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 20, per il «superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni»;

   va altresì tenuto conto delle successive, ripetute manifestazioni della volontà del legislatore di favorire l'applicazione del summenzionato decreto al personale degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, commi 668-671 della legge 27 dicembre 2017, che ha stanziato risorse straordinarie finalizzate al superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca, e all'articolo 6 del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che ha fornito l'interpretazione autentica della norma inerente alle procedure di superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;

   in occasione dell'espressione dei pareri sullo schema di decreto di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca (Foe) sono state formulate dalle Commissioni VII della Camera e 7a del Senato specifiche condizioni per favorire il completamento delle procedure di stabilizzazione;

   risulta pertanto che rispetto alla platea dei possibili destinatari dei provvedimenti per il superamento del precariato, molte delle azioni auspicate dal Parlamento e dal Governo siano ad oggi ancora in netto ritardo: il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge del 25 maggio 2017, n. 75, prevede che, nel triennio 2018-2020, successivamente esteso al 2021, le amministrazioni pubbliche possano assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato con l'ente che procede all'assunzione e abbia maturato al 31 dicembre 2017 almeno tre anni di servizio, inclusi in modo estensivo (ai sensi della citata legge n. 159 del 2019 e della circolare n. 3 del 2017 del Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione) il rapporto sia di lavoro subordinato, sia flessibile (ivi espressamente compresi gli assegni di ricerca e le collaborazioni continuative). Inoltre, secondo il comma 2 le stesse amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate a personale non dirigenziale che abbia avuto un rapporto di lavoro flessibile (ivi espressamente inclusi gli assegni di ricerca e le collaborazioni continuative) con l'ente che emana il bando di concorso;

   il decreto ministeriale riguardante il riparto del fondo ordinario per gli enti di ricerca per l'anno 2018, assegnava la quota «premiale» del Foe (articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre del 2009, n. 213, abrogato successivamente dal citato decreto legislativo n. 218 del 2016) agli enti, vincolandoli all'assunzione di personale precario esclusivamente ai sensi del sopracitato articolo, pena la redistribuzione proporzionale agli enti che non se ne siano pienamente avvalsi;

   l'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 218 del 2016, introdotto in fase di conversione del decreto-legge n. 126 del 2010, ha introdotto nella legislazione ordinaria per gli enti pubblici di ricerca il principio di equiparazione dell'attività di ricerca svolta dai ricercatori a tempo determinato con quella svolta in virtù del conferimento di assegni di ricerca, già ampiamente riconosciuto dalla legislazione straordinaria per il superamento del precariato, con l'ammissione agli stessi ruoli –:

   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per favorire la conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021, soprattutto per quei centri o enti pubblici di ricerca che risultano non avere ancora utilizzato tutti i fondi per la conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale precario, non applicando le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 nel bandire concorsi riservati per il personale in possesso dei requisiti ivi previsti, tra cui in particolare tre anni di anzianità in virtù del conferimento di assegni di ricerca.
(4-06316)