ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06280

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 370 del 13/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 13/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 13/07/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06280
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Lunedì 13 luglio 2020, seduta n. 370

   CUNIAL. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con la sentenza del 23 giugno 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato: «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A»;

   il Ministero della salute aveva deciso di ricorrere contro una sentenza della corte d'appello di Lecce, che ha disposto il versamento dell'indennità in questione a favore di una danneggiata a suo tempo sottoposta alla vaccinazione contro il virus dell'epatite A, e che, in conseguenza di ciò, è risultata affetta da «lupus eritematoso sistemico». Il giudice di merito ha considerato provata la sussistenza di un nesso causale tra somministrazione del vaccino e patologia successiva;

   il vaccino anti-epatite A è compreso nel calendario vaccinale per la vita e incluso nel Piano nazionale prevenzione vaccinale, a pagina 77;

   il calendario vaccinale per la vita è stato elaborato dalle 4 più importanti federazioni di medici italiane, che presentano potenziali conflitti di interessi con le case farmaceutiche;

   il «lupus eritematoso sistemico» è una malattia cronica di natura autoimmune. Come accade nelle altre malattie autoimmuni, il sistema immunitario produce autoanticorpi che, invece di proteggere il corpo da virus, batteri e agenti estranei, aggrediscono cellule e componenti del corpo stesso, causando infiammazione e danno tissutale;

   nello studio «Autoimmunità ed epatite A Vaccino nei bambini» si è dimostrato come il vaccino abbia portato alla formazione di autoanticorpi, nello specifico autoanticorpi Ana in 5 bambini. Dei bambini Ana-positivi, uno aveva anche positività Asma e uno aveva positività Anca. Dopo la seconda dose, 3 dei bambini avevano una IgM aCL. Inoltre, 2 bambini distinti avevano anticorpi microsomiali anti-tiroidei positivi e Ana dopo la seconda dose. La presenza di questi autoanticorpi a seguito della vaccinazione era statisticamente significativa. Al mese 12 dello studio, solo 2 bambini hanno continuato ad essere Ana-positivi con lo stesso titolo di dopo la prima dose di vaccino;

   la Corte di giustizia europea con una sentenza del 27 giugno 2017 stabilì che l'articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev'essere interpretato «nel senso che non osta a un regime probatorio nazionale, come quello di cui al procedimento principale, in base al quale il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su un'azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest'ultimo, può ritenere, nell'esercizio del libero apprezzamento conferitogli al riguardo, che, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra detto difetto e tale malattia; inoltre, l'articolo 4 della direttiva 85/374 dev'essere interpretato nel senso che osta a un regime probatorio fondato su presunzioni secondo il quale, quando la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità»;

   alcuni ricercatori asseriscono che il vaccino contro l'epatite A aiuterà nella lotta contro il Covid-19 –:

   se il Governo non intenda adottare iniziative per eliminare l'obbligatorietà vaccinale, nonché la raccomandazione attiva delle vaccinazioni, lasciando libertà di scelta terapeutica su tutte le vaccinazioni;

   se il Governo intenda adottare iniziative normative per riconoscere la responsabilità del produttore del vaccino in caso di danno.
(4-06280)