ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06174

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 363 del 30/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 30/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/06/2020
Stato iter:
10/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/12/2020

CONCLUSO IL 10/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06174
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Martedì 30 giugno 2020, seduta n. 363

   CUNIAL. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in data 26 luglio 2011 l'azienda OMS Fittings di Oggiona Santo Stefano (Varese) arriva al termine del giudizio di primo grado in merito ad una questione di servitù di passaggio;

   il tribunale di Busto Arsizio – sezione distaccata di Gallarate – emette la sentenza di accertamento n. 345/11, con la quale accerta l'esistenza di una servitù di passaggio a favore dell'azienda OMS Fittings, per il solo transito di pedoni e di autovetture;

   il 12 settembre 2011, sulla copia della sentenza, è stato apposto il timbro «rilasciata copia esecutiva»;

   in data 8 febbraio 2012 l'azienda OMS presenta esposto al tribunale di Busto Arsizio – sezione distaccata di Gallarate –, in merito all'apposizione del timbro «rilasciata copia esecutiva»;

   in data 11 maggio 2012 il presidente del tribunale di Busto Arsizio, dottor Antonino Mazzeo Rinaldi, risponde all'esposto, confermando che tale sentenza non conteneva statuizione di condanna e quindi non poteva avere efficacia esecutiva, e quindi, di fatto, il transito di «veicoli pesanti» dell'azienda OMS, che con la suddetta sentenza è stato riconosciuto non valido, non sarebbe configurabile come un abuso, non essendo prospettabile l'esecuzione della sentenza, e considerando che il timbro sopra citato era stato richiesto dall'avvocato di controparte al solo scopo di recuperare le spese della consulenza tecnica d'ufficio;

   la sentenza di primo grado viene impugnata davanti alla corte di appello di Milano dall'azienda OMS, la quale perde in giudizio, con sentenza n. 3229/14 del 20 maggio 2014, venendo condannata al pagamento delle spese legali;

   in data 26 giugno 2015, l'avvocato di controparte presenta atto di precetto nel quale indica che la sentenza di primo grado, confermata in appello, era munita di formula esecutiva in data 12 settembre 2011, e che in caso di inadempienza si sarebbe proceduto con l'esecuzione forzata dell'obbligo posto di divieto di transito nella porzione di terreno in questione di «mezzi pesanti» in capo all'azienda OMS;

   in data 3 settembre 2015, il giudice dell'esecuzione Citterio Maria Antonietta, dopo aver avviato la procedura esecutiva RGE n. 1521/2015, a seguito di atto di precetto dell'avvocato di controparte, convocava le parti in udienza iM3 novembre 2015;

   con ordinanza ex articolo 612 codice di procedura civile del 21 febbraio 2017, il giudice esecutivo assumeva che per assicurare il transito nell'area in questione alle sole automobili e persone la cui altezza fosse di media non superiore a 2 metri, fosse necessario far ricorso al posizionamento di un limitatore di altezza, a portale fisso, anziché apribile, con la disposizione di cordoli;

   a fronte di tale procedura esecutiva, l'azienda OMS è stata obbligata al pagamento di oltre 30.000 euro in esecuzione della sentenza d'appello sopra richiamata, che di fatto saranno utilizzati, a quanto consta all'interrogante, per le spese di installazione di una sbarra fissa che impedisce l'accesso alla proprietà ai titolari dell'azienda;

   l'azienda OMS presenta opposizione all'atto di precetto suddetto, per le ragioni sopra esposte, ovvero che la sentenza n. 345/11 non poteva dare luogo ad una procedura esecutiva;

   il 24 maggio 2018, con sentenza n. 948/2018 del tribunale di Busto Arsizio (RGN 3697/2017), il giudice unico dottor Limongelli, rigetta l'opposizione all'atto di precetto;

   in data 28 giugno 2018 l'azienda OMS ricorre in appello;

   in data 9 luglio 2018 l'azienda OMS presenta un esposto per chiedere chiarimenti in merito alla procedura esecutiva in questione;

   dalle informazioni a disposizione dell'interrogante l'apposizione del timbro «rilasciata copia esecutiva» genera questo tipo di fraintendimenti, causando a sua volta procedimenti esecutivi basati su sentenze che risulterebbero prive dell'obbligo del fare –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di chiarire le procedure circa l'apposizione del timbro «rilasciata copia esecutiva» sulle sentenze, anche non contenenti obblighi del fare, anche al fine di evitare i possibili fraintendimenti di cui in premessa.
(4-06174)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 dicembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 441
4-06174
presentata da
CUNIAL Sara

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiede di sapere se il Ministro della giustizia intenda adottare iniziative «al fine di chiarire le procedure circa l'apposizione del timbro “rilasciata copia esecutiva” sulle sentenze, anche non contenenti obblighi del fare, anche al fine di evitare i possibili fraintendimenti di cui in premessa».
  L'interrogazione prende le mosse da una causa, le cui vicende sono evidenziate nel corpo del testo, che si sarebbe conclusa con una sentenza di accertamento, accompagnata dalla condanna alle spese della parte rimasta soccombente, per la quale sarebbe stata rilasciata la copia esecutiva e dalla quale sarebbero sorti, nella fase esecutiva e nei gradi successivi al primo, fraintendimenti tali da portare alla messa in esecuzione di capi di sentenza non aventi ad oggetto obblighi di fare.
  Acquisiti gli elementi conoscitivi presso l'ufficio giudiziario competente, deve rilevarsi come la sentenza di cognizione di primo grado, confermata in appello (n. 345 del 2011), recasse statuizioni di mero accertamento circa l'esistenza (o meno) dei diritti reali oggetto di controversia, disponendo poi la compensazione delle spese e ponendo gli oneri di consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti processuali (attrice e convenuta), ciascuna in egual misura del 50 per cento. Sulla base di informazioni apprese dalla Cancelleria, è stato riferito come la «copia esecutiva» fosse stata richiesta dal difensore della controparte dell'autore dell'esposto «al solo scopo di recuperare le spese di consulenza tecnica d'ufficio che sono state in parte compensate come da capo 7 del dispositivo», unica finalità per la quale sarebbe stata dunque rilasciata la formula esecutiva.
  Anche il presidente del tribunale ha osservato come non fosse prospettabile un'esecuzione della sentenza di primo grado, priva di statuizioni di condanna nei capi di mero accertamento, non configurandosi dunque alcun «abuso» nel rilascio della formula esecutiva, volta al solo recupero delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, fermo restando che eventuali azioni esecutive sarebbero paralizzabili coi rimedi previsti dal codice di rito (opposizione agli atti esecutivi).
  Come noto, ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile l'esecuzione forzata può avere luogo soltanto in forza di un titolo esecutivo. La sentenza è, naturalmente, tra gli atti ai quali la legge può attribuire efficacia esecutiva.
  L'articolo 475 del codice di procedura civile «Spedizione in forma esecutiva» prevede che la sentenza, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munita della formula esecutiva che, in base a quanto dispone l'articolo 476 del codice di procedura civile, può essere apposta di regola solo su una sola copia rilasciata alla stessa parte (la parte che ne ha diritto è quella a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, come recita il secondo comma dell'articolo 475 del codice di procedura civile).
  Quanto al procedimento per il rilascio, l'articolo 153 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede l'obbligo del cancelliere di rilasciare una copia in forma esecutiva «quando la sentenza o altro provvedimento del giudice è formalmente perfetto», munita di sigillo della cancelleria.
  Ove sorgano contestazioni in ordine all'apposizione della formula esecutiva, è esperibile, alternativamente, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte che non sia in contestazione l'esistenza del titolo esecutivo, oppure il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, tutte le volte che sia in contestazione la stessa esistenza del titolo esecutivo (si veda, ad esempio, Cassazione civile sezione III, n. 25638 del 2013).
  Si deve inoltre precisare che non è infrequente che la sentenza abbia carattere «misto», quando contiene contemporaneamente statuizioni di mero accertamento, per i quali non può essere chiesta l'esecuzione forzata, e statuizioni di condanna, come avviene per il capo di decisione avente ad oggetto la condanna al rimborso delle spese di lite, sempre esecutivo di per sé.
  In tal caso, infatti, la giurisprudenza ritiene che:

   «Il capo della sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo ex articolo 282 del codice di procedura civile senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede» (vedi Cassazione civile sezione III, 5 giugno 2020, n. 10826).

  Il codice di procedura civile disciplina inoltre il procedimento che deve essere attivato quando si intenda ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare.
  In tal caso l'articolo 612 del codice di procedura civile è necessario che la parte legittimata, dopo la notifica del precetto, richieda al giudice dell'esecuzione, con apposito ricordo, che siano determinate le modalità dell'esecuzione.
  Si rammenta infine come le attività di cancelleria inerenti il rilascio di copia esecutiva siano soggette a puntuale regolamentazione nelle norme attuative del codice di rito, segnatamente nell'articolo 153 disposizioni di attuazione codice di procedura civile, secondo cui «Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto (131-135 codice procedura civile)» e nell'articolo 154 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in base al quale, sostanzialmente, il cancelliere risponde del «rilancio indebito di copie in forma esecutiva». In tal senso, già l'ufficio legislativo di questo Ministero (con nota prot. Leg. 1116.U del 3 febbraio 2015) ha rilevato che «l'attività di apposizione della formula esecutiva comporta, di per sé, il rilascio di una nuova e autonoma copia autentica (l'originale “della spedizione”), che è quella, diversa da tutte le altre, idonea a fondare l'azione esecutiva» e per tale motivo «l'apposizione della formula è attività intrinsecamente connessa con quella di certificazione dell'esistenza del titolo esecutivo (spedizione), che dà luogo al rilascio, esclusivamente ad opera del cancelliere, di un'autonoma copia autentica dello stesso (per uso esecutivo) che, come tale, integra il presupposto per l'applicazione della disposizione fiscale di cui all'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002»; sicché il rilascio di tutte le copie esecutive non può che considerarsi attività demandata dalla legge al solo cancelliere.
  Tanto esposto con riferimento all'assetto normativo vigente sul tema oggetto dell'interrogazione, si deve dare atto che non sono attualmente allo studio di questo ufficio ulteriori atti di iniziativa legislativa nella materia indicata.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.