ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 360 del 23/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: COVOLO SILVIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER 23/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 23/06/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06101
presentato da
COVOLO Silvia
testo di
Martedì 23 giugno 2020, seduta n. 360

   COVOLO e BOLDI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», prevede l'obbligo generale di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e per il personale esercente prestazioni sanitarie che svolga la propria attività al di fuori delle strutture medesime;

   con riferimento, peraltro, all'azione di rivalsa esercitata dall'impresa di assicurazione nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave;

   tuttavia, non risultano ancora emanati i decreti attuativi determinanti i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, in attuazione del comma 6 del sopracitato articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24;

   si evidenzia, inoltre, che per superare tale lacuna normativa non sono sufficienti le pronunce giurisprudenziali intervenute nel merito, quale da ultimo l'ordinanza del tribunale di Venezia del 5 febbraio 2020, che pure ha indicato le condizioni di applicabilità della legge 8 marzo 2017, n. 24, in mancanza dei suddetti decreti attuativi;

   non sarebbe, dunque, corretto considerare operativo l'obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie, poiché la suddetta mancanza dei tre decreti attuativi sulla tipologia delle polizze, sui massimali e sull'ultrattività e retroattività delle polizze, nonché di un regolamento del fondo di solidarietà per legge, priva le strutture sanitarie di regole e parametri definiti, non garantendo il principio generale di certezza del diritto –:

   quali siano le ragioni della mancata adozione dei decreti attuativi di cui in premessa, nonché quali iniziative intendano adottare tempestivamente al fine di completare il quadro normativo, a tutela degli operatori sanitari e dei pazienti che si rivolgono loro alla ricerca di risposte a esigenze di salute.
(4-06101)