ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06091

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 360 del 23/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: CASSINELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/06/2020
Stato iter:
24/06/2020
Fasi iter:

RITIRATO IL 24/06/2020

CONCLUSO IL 24/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06091
presentato da
CASSINELLI Roberto
testo di
Martedì 23 giugno 2020, seduta n. 360

   CASSINELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   lo split payment (articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) è un sistema di liquidazione Iva che viene applicato nei rapporti di vendita o acquisto tra imprese e pubblica amministrazione. Questa modalità (introdotta con la legge di stabilità 2015, con finalità antievasione) permette che sia l'ente pubblico a versare l'Iva allo Stato: in pratica il soggetto privato incassa l'importo della fattura al netto dell'Iva. In questo modo lo Stato ottiene di fatto un anticipo dell'imposizione fiscale;

   lo split payment è sempre stato uno strumento assai divisivo: gli effetti del suo utilizzo si sono riverberati sulla liquidità dei fornitori della pubblica amministrazione. Non potendo più compensare l'Iva a credito con l'Iva non più percepita a valle dagli enti pubblici, molti di essi sono venuti a trovarsi in posizione strutturalmente creditoria verso l'erario, nei cui confronti hanno quindi dovuto chiedere il rimborso dell'Iva o la sua compensazione con altri tributi;

   per espressa menzione di legge (comma 1-ter del citato articolo 17-ter) l'autorizzazione della Commissione europea all'Italia per l'applicazione dello split payment scade il 30 giugno 2020. Nel 2017, al momento di deliberare una prima proroga dello split payment, il Consiglio dell'Unione europea aveva preso atto dell'introduzione generalizzata della fattura elettronica, con l'obiettivo di consentire la verifica incrociata delle operazioni effettuate e il controllo dei versamenti;

   proprio facendo conto sull'efficacia della fattura elettronica quale strumento anti-evasione, l'Italia aveva formalmente assicurato al Consiglio che alla scadenza del 30 giugno 2020 non avrebbe chiesto un'ulteriore proroga;

   viceversa si apprende che l'amministrazione fiscale ha già richiesto una seconda proroga e sembra aver praticamente già concordato con Bruxelles un rinnovo triennale del meccanismo, in considerazione del fatto che il suo utilizzo ha molto giovato alle casse dello Stato: l'Iva direttamente — e immediatamente — incassata è rimborsata a distanza di diversi mesi, quando non anni. Già nel 2015 le entrate dello Stato italiano sono aumentate, dal momento che le corrispondenti uscite per rimborsi sono avvenute per lo più nel 2016;

   tuttavia, questa situazione di vantaggio è destinata a capovolgersi se, entro il 30 giugno 2020 lo split payment non venisse rinnovato: l'erario dovrebbe rimborsare ai fornitori i maggiori crediti Iva maturati in precedenza, senza tuttavia poter più incassare l'Iva direttamente e immediatamente;

   di questo si gioverebbero le imprese, che, in particolare in questa fase, sono in grave crisi di liquidità –:

   se non ritenga opportuno, utilizzando le risorse in campo per il contrasto della crisi economica generata dal COVID-19, evitare iniziative volte a prorogare lo strumento fiscale dello split payment, in considerazione del fatto che questo ha esaurito, a seguito della introduzione della fatturazione elettronica, la sua funzione di contrasto all'evasione e si configura, al momento, come una mera sottrazione di risorse alle imprese, sia pure temporanea, complicando la loro gestione di cassa.
(4-06091)