ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06064

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 358 del 17/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 17/06/2020
Stato iter:
28/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/09/2020

CONCLUSO IL 28/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06064
presentato da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea
testo di
Mercoledì 17 giugno 2020, seduta n. 358

   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   è notizia del 17 giugno 2020 che il Dap abbia sospeso la circolare con cui, il 21 marzo 2020, si disponeva la segnalazione dei casi di detenuti che, per patologie o per età, risultavano a maggior rischio nel caso di contagio da coronavirus, alla base delle scarcerazioni di reclusi in alta sicurezza e al 41-bis avvenute nelle scorse settimane;

   la decisione è stata presa dai vertici del Dap con una nota del 16, trasmessa ai provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria;

   il documento firmato da Bernardo Petralia e dal suo vice Roberto Tartaglia parla di costante diminuzione dei casi di contagio in carcere e ribadisce la necessità di un «monitoraggio» della salute dei detenuti, in particolare delle situazioni più critiche;

   il nuovo provvedimento è arrivato nelle stesse ore in cui è tornata a divampare la polemica sulle scarcerazioni e sulla circolare del 21 marzo 2020, al centro dell'indagine avviata dalla Commissione parlamentare antimafia, che il 16 giugno ha convocato in audizione Giulio Romano, ex direttore generale della direzione detenuti e trattamento del Dap, dimessosi proprio a seguito di quanto emerso sul provvedimento;

   Romano ha raccontato che sulla circolare aveva avuto l'assenso dell'allora capo Dap Francesco Basentini e che lo stesso Guardasigilli Alfonso Bonafede, in una data successiva al 26 marzo, aveva espresso, durante una videoconferenza, il suo «apprezzamento»;

   Romano, nella sua audizione, ha anche ammesso che sul caso di Pasquale Zagaria, il boss dei Casalesi che dal 41-bis ha ottenuto la detenzione domiciliare e non è ancora tornato in carcere per motivi legati alle sue condizioni di salute e al rischio Covid, il suo ufficio ha commesso un grave errore. Zagaria, a differenza di altri boss, non è tornato in cella a seguito del decreto-legge «antiscarcerazioni»;

   a giudizio dell'interrogante, la circolare del Dap del 21 marzo 2020 non doveva essere sospesa, ma annullata nel rispetto dei parenti delle vittime dei mafiosi;

   la sospensione comporta, per definizione, la possibilità di una riviviscenza dell'atto, ossia la possibilità di ritornare a consentire la scarcerazione, di fatto, dei detenuti al 41-bis o in alta sicurezza perché ritenuti a rischio di complicazioni in caso di contagio da Covid-19;

   occorre fare chiarezza sulle motivazioni per cui il Ministero non abbia, invece, adottato un provvedimento che ne annulli l'efficacia –:

   quali siano le motivazioni alla base della scelta del Governo di emanare una circolare che prevede la mera sospensione della circolare del 21 marzo 2020 e non un provvedimento più incisivo di annullamento della stessa.
(4-06064)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 settembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 399
4-06064
presentata da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante ha sollevato specifici quesiti in ordine alla nota 16 giugno 2020, n. 209709, avente ad oggetto «nota n. 95907 del 21 marzo 2020: segnalazione all'autorità giudiziaria» con la quale il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha sospeso l'efficacia della nota del direttore generale dei detenuti e del trattamento del 21 marzo 2020, si rappresenta quanto segue.
  Con nota del 21 marzo 2020, n. 95907, la direzione generale dei detenuti e del trattamento ha disposto che le direzioni degli istituti penitenziari segnalassero all'autorità giudiziaria, «per le eventuali determinazioni di competenza», i nominativi dei ristretti ad elevato rischio di complicanze per patologie o condizione in conseguenza dell'emergenza sanitaria.
  Al fine di consentire alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di fornire agli uffici di sorveglianza ogni utile informazione in ordine alla pericolosità del detenuto e all'operatività dell'organizzazione di appartenenza, con successiva nota del 24 aprile 2020 il direttore generale dei detenuti e del trattamento ha disposto che le direzioni degli istituti penitenziari, oltre alle informazioni già indicate nella succitata circolare 21 marzo 2020, provvedessero tempestivamente a trasmettere direttamente alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle segnalazioni ed istanze concernenti i ristretti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-
bis, comma 2, ovvero assegnati al circuito alta sicurezza.
  L'articolo 2, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» ha stabilito che l'autorità giudiziaria, in caso di concessione di permessi ai sensi dell'articolo 30-
bis dell'ordinamento penitenziario e prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale, con applicazione della detenzione domiciliare ex articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario in favore dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, chieda il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del soggetto.
  Con nota 2 maggio 2020 il direttore generale dei detenuti e del trattamento, ha disposto, di conseguenza, che copia delle segnalazioni e delle istanze trasmesse alla direzione nazionale antimafia antiterrorismo, siano trasmesse anche alla direzione generale dei detenuti e del trattamento, comprensive della relazione sanitaria, al fine di approntare, nell'immediato, l'attività di analisi finalizzata alla predisposizione delle idonee misure di carattere organizzativo.
  Con il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante: «Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-
bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati gli internati e gli imputati», il legislatore ha inteso apportare rilevanti disposizioni in ordine alle concessioni disposte dall'autorità giudiziaria, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, nei confronti dei condannati o internati per ciascuno dei delitti di cui sopra; in particolare, ha consentito ai giudici di rivalutare la permanenza dei motivi posti a fondamento dell'ammissione alla detenzione domiciliare, al differimento di pena o alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento stesso e, successivamente, con cadenza mensile. Ha inoltre previsto che detta valutazione debba essere effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o a usufruire del differimento della pena.
  Si evidenzia in proposito che il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha attivato nell'immediato i poteri di iniziativa previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto in argomento, effettuando le dovute segnalazioni alle autorità giudiziarie relativamente ai detenuti cui sono stati in precedenza concessi la detenzione domiciliare o gli arresti domiciliari.
  Sono n. 223 i detenuti ascritti al circuito «Alta sicurezza» e n. 4 i detenuti sottoposti, nel tempo, al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-
bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, che hanno ottenuto il differimento pena o altre misure alternative alla detenzione, per motivi sanitari attinenti al Covid-19.
  Alla data del 17 giugno 2020 (data dell'ultimo rilevamento effettuato dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento), n. 55 detenuti ascritti al circuito «alta sicurezza 3», hanno fatto rientro negli istituti penitenziari o nelle strutture protette, a seguito della revoca del provvedimento precedentemente adottato dall'autorità giudiziaria.
  Alla data del 23 giugno hanno fatto rientro negli istituti penitenziari o in strutture protette n. 3 detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-
bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario.
  Con la nota 16 giugno 2020, n. 209709, oggetto specifico dell'interrogazione a risposta scritta in argomento, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha sospeso l'efficacia delle disposizioni impartite con la nota 21 marzo 2020, n. 95907.
  Tale determinazione è stata assunta in ragione dei provvedimenti normativi finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione del contagio in ambito penitenziario, della costante diminuzione nel tempo del numero dei ristretti positivi al Covid-19 (alla data del 24 giugno 2020 il numero dei ristretti positivi al Covid-19 era pari a n. 57 persone su una popolazione detenuta pari a n. 53534) e, soprattutto, dell'esistenza in tutti gli istituti penitenziari di protocolli di prevenzione, assunti di concerto con le Aziende sanitarie di riferimento.
  La nota, ovviamente, ha lasciato impregiudicati gli effetti della normativa vigente (confronta l'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230) e delle precedenti circolari in materia; raccomanda comunque la necessità del più accurato monitoraggio delle condizioni di salute dei ristretti, in particolare di coloro che maggiormente sono esposti al rischio di complicanze in caso di contagio.
  L'immediata cessazione dell'efficacia della circolare del 21 marzo 2020 è stata dunque disposta in considerazione del mutamento delle condizioni sanitarie complessive, rimanendo impregiudicata la possibilità per l'amministrazione di intervenire nuovamente sul tema e di approntare una diversa regolamentazione, qualora le suddette condizioni dovessero ulteriormente mutare in futuro.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.