ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 358 del 17/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: DE CARLO SABRINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 17/06/2020
Stato iter:
17/02/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/02/2021
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/02/2021

CONCLUSO IL 17/02/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06043
presentato da
DE CARLO Sabrina
testo di
Mercoledì 17 giugno 2020, seduta n. 358

   SABRINA DE CARLO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la pandemia mondiale da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese ha evidenziato chiaramente aspetti migliorabili e criticità delle nostre regioni;

   come paradosso derivato dal lungo lockdown, diverse città del Friuli Venezia Giulia hanno incrementato gli introiti mensili, subendo, come conseguenza della chiusura delle frontiere con la vicina Slovenia, una positiva impennata di acquisti in alcuni comparti economici: benzinai e tabaccai hanno visto, infatti, raddoppiare i loro guadagni;

   la chiusura delle frontiere ha portato sollievo all'economia della regione in due settori fortemente colpiti dalla fiscalità di svantaggio, creando una nuova economia territoriale;

   l'introduzione dell'area «Freeeste» è stata accolta come un'opportunità di sviluppo e lavoro e l'entrata nel 2004 della Slovenia nell'Unione europea, da un lato, ha comportato un'apertura positiva delle frontiere e, dall'altro, ha creato una totale disparità fiscale con la regione, che negli anni ha subito perdite economiche sostanziali;

   il Friuli Venezia Giulia sta portando avanti ambiziosi progetti di rilancio economico e le Zes, (regioni geografiche dotate di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella stessa nazionale di appartenenza), potrebbero in futuro essere un incentivo occupazionale e lavorativo di consistente importanza;

   la reintroduzione di una zona franca, con particolari sgravi fiscali, dovrebbe essere ritenuta necessaria in regioni di confine con Paesi con un costo della vita inferiore, poiché a giovarne sarebbe l'economia italiana tutta, con un giro d'affari ipotetico, interregionale e di confine –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e se abbia intenzione di adottare le iniziative di competenza per rilanciare, attraverso un percorso concreto e condiviso, la reintroduzione di una «zona franca» in Friuli Venezia Giulia che dia l'opportunità ai cittadini italiani e di confine, di acquistare prodotti, rispettando criteri quantitativi di merce massimi esportabili, creando così una sponda di contrasto alla fuga di aziende all'estero.
(4-06043)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 febbraio 2021
nell'allegato B della seduta n. 458
4-06043
presentata da
sabrina de carlo

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento alle Zone economiche speciali (Zes) e chiede la reintroduzione di una «zona franca» in Friuli Venezia Giulia, regione che sconta la disparità fiscale con la vicina Slovenia.
  In premessa, si ricorda che la competenza per le Zes principalmente è del Ministero per il sud e per la coesione territoriale, mentre per quello che attiene alle zone franche doganali, si ricorda che la competenza in materia è del Ministero dell'economia e delle finanze e in particolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui ci si rimette per ulteriori richieste di approfondimento.
  Infatti, le Zone economiche speciali (Zes) sono state introdotte in Italia con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» (decreto Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successivamente modificato, tra gli altri, dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto-legge Semplificazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12. Nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, il citato decreto-legge n. 91 del 2017 ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone economiche speciali all'interno delle quali le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.
  In attuazione del citato decreto-legge, è stato poi emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, con il quale è stato adottato il regolamento recante istituzione delle Zes, comprese le Zes interregionali, le modalità per la loro istituzione, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della Zes e i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende.
  Nel novellare il decreto Mezzogiorno istitutivo delle Zes, il citato decreto-legge n. 135 del 2018 (decreto-legge Semplificazione) introduce la possibilità che «nelle Zes [possano] essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione» (articolo 3-
ter).
  Per Zona franca doganale (Zfd) deve intendersi un'area, appartenente al territorio doganale, interclusa e separata dal resto del territorio doganale stesso, i cui punti di entrata e di uscita devono essere sempre stabiliti e sottoposti a vigilanza doganale.
  Le Zone franche urbane (Zfu) sono invece ambiti territoriali, di dimensione prestabilita, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese, per favorire la ripresa e lo sviluppo di territori colpiti da calamità naturali.
  Istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e oggetto di successivo intervento ai sensi dell'articolo 2, comma 561 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le Zfu trovano la loro definizione particolareggiata all'interno del decreto interministeriale 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017. Le modalità di funzionamento dell'intervento alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 5 giugno 2017 sono chiarite dalla circolare 9 aprile 2018 n. 172230.
  L'istituzione delle Zone franche urbane è finalizzata all'obiettivo di «contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale» (articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, come sostituito dall'articolo 2, comma 561, della legge n. 244 del 2007).
  Ebbene, per quello che attiene specificamente alle Zone franche urbane, si sottolinea che il compito di individuare e di selezionare i criteri di ricerca dei quartieri destinanti a Zfu è stato affidato al Comitato interministeriale della programmazione economica (Cipe), che ne ha tracciato le procedure con la delibera Cipe 30 gennaio 2008, n. 5, delineando i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zfu; in seguito, con la delibera Cipe 8 maggio 2009, n. 14, sono stati selezionati e perimetrati i confini nonché i criteri che hanno rilevato le risorse spettanti a ciascuna Zfu.
  Si rammenta altresì che la possibilità di realizzare una Zona franca in nuovi territori, prevede la messa a punto di specifiche norme di legge a livello nazionale, non essendo sufficiente procedere in tal senso in via meramente amministrativa.
  Con riferimento all'introduzione di una Zona economica speciale nei comuni confinanti con la Slovenia e l'Austria, a scopo collaborativo, è stato interpellato il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, nel fornire risposta, fa riferimento alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, recata alla Sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati» del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), specificamente al suo articolo 107, paragrafo 3, secondo il quale «Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

   a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché [...];

   c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [...]».

  Sulla base dei suddetti criteri, il Ministero dell'economia e delle finanze ritiene che la regione Friuli Venezia Giulia possa avvalersi soltanto della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue.
  In particolare, la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata con decisione della Commissione C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016, comprende, tra le zone di cui alla lettera
c) del Tfue «non predefinite» ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale, solo alcuni comuni delle province di Pordenone, Udine e Gorizia.
  Con riferimento all'applicabilità della disciplina agevolativa prevista per le Zone economiche speciali (Zes), il Ministero dell'economia e delle finanze richiama il già citato decreto-legge n. 91 del 2017, il quale, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica delle regioni del Mezzogiorno (zone a) ai sensi del citato articolo 107, paragrafo 3, del Tfue, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zes all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali oltre che di semplificazioni amministrative. In particolare, il suo articolo 5, comma 2 – da ultimo modificato con legge 27 dicembre 2019, n. 160 – prevede che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, «è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro».
  L'applicabilità della disciplina Zes al territorio del Friuli Venezia Giulia richiederebbe dunque una modifica normativa al citato decreto-legge n. 91 del 2017, allo scopo di consentire l'istituzione di Zes anche nelle zone di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera
c), del Tfue, che allo stato sarebbe possibile solo per alcuni comuni delle province di Pordenone, Udine e Gorizia.
  Secondo il Mef, pertanto, l'istituzione di Zes sui territori di altri comuni della regione Friuli Venezia Giulia richiederebbe anche una integrazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, a seguito di negoziato con la Commissione europea, seguito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Per quello che attiene, invece, alla specifica richiesta dell'interrogante afferente alla reintroduzione di una zona franca, si ricorda che la competenza in materia è dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui ci si rimette per ulteriori richieste di approfondimento.

La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico: Alessia Morani.