ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06040

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 358 del 17/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 17/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI delegato in data 17/06/2020
Stato iter:
02/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/10/2020
AMENDOLA VINCENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/10/2020

CONCLUSO IL 02/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06040
presentato da
MANTOVANI Lucrezia Maria Benedetta
testo di
Mercoledì 17 giugno 2020, seduta n. 358

   MANTOVANI e CIABURRO. — Al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:

   la libera circolazione delle merci all'interno dei confini dell'Unione europea è sancita dall'articolo 26 e dagli articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue);

   l'adozione del nuovo quadro legislativo (Nql) nel 2008 ha rafforzato la libera circolazione delle merci, il sistema di vigilanza del mercato dell'Unione europea e il marchio CE; recenti studi, riportati sul sito del Parlamento europeo, indicano che i benefici derivanti dal principio della libera circolazione delle merci e dalla legislazione correlata ammontano a 386 miliardi di euro l'anno;

   la decisione unilaterale della Germania di introdurre, dal 1° gennaio 2020, propri limiti alle emissioni di formaldeide per i pannelli di legno lede l'uniformità dei metodi di misurazione e di classificazione della formaldeide e quindi crea un vulnus alla stessa marcatura CE per i prodotti a base di legno;

   la norma tedesca entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale tedesca (BANZ AT 26.11.20118), è intervenuta prevedendo per i pannelli a base di legno importati nel mercato tedesco un nuovo standard di riferimento EN 16516;

   l'introduzione della suddetta norma ha creato un grave pregiudizio alle industrie italiane del comparto legno-arredo, le quali hanno nella Germania uno dei principali mercati di sbocco;

   i requisiti previsti dalla normativa tedesca pregiudicano quell'omogeneità regolamentare che favorisce la libera circolazione delle merci;

   aver introdotto unilateralmente regole più restrittive e metodi di test diversi, che vanno a limitare la libera concorrenza all'interno del mercato unico, va a discapito delle aziende non tedesche che sono state costrette a sobbarcarsi costi aggiuntivi per adeguarsi a una norma che, nella pratica, ha creato una barriera commerciale;

   la Fantoni di Osoppo, anche a nome di altre sei industrie della filiera legno (le italiane Frati, Saib, Saviola, Arper e Panguaneta, nonché la belga Unilin), ha avviato un procedimento presso il tribunale di Colonia contro la Repubblica di Germania;

   nel comunicato stampa del 30 maggio 2020 a firma di Federlegno Arredo e Assopannelli viene riportato il parere del commissario europeo al mercato interno Thierry Breton, secondo il quale la Germania, emanando in maniera unilaterale una disposizione che fissa i livelli di formaldeide nei prodotti a base legno, ha deliberatamente violato il diritto comunitario ed è quindi passibile di una procedura di infrazione –:

   se intenda adottare iniziative, ai sensi dell'articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per sottoporre alla Commissione europea la questione ai fini dell'avvio di una procedura di infrazione nei confronti della Germania, la quale, ad avviso degli interroganti in violazione del diritto dell'Unione europea, ha introdotto, in modo del tutto unilaterale, una normativa che ha danneggiato un comparto di rilievo dell'economia italiana.
(4-06040)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 2 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 402
4-06040
presentata da
MANTOVANI Lucrezia Maria Benedetta

  Risposta. — Con riferimento a quanto esposto nell'atto di sindacato ispettivo in esame, segnalo come appaia complesso, e probabilmente anche di discutibile efficacia giuridica, ravvisare sin da ora gli estremi per l'attivazione, da parte italiana, del meccanismo di cui all'articolo 259 TFUE, che in ogni caso richiede una previa richiesta alla Commissione europea.
  Il rimedio di cui all'articolo 259 TFUE è infatti ipotesi assolutamente residuale nel quadro della procedura di infrazione, fortemente caratterizzata da un efficace accentramento del potere di contestazione in capo all'Autorità europea e ciò proprio al fine di evitare la bilateralizzazione di conflitti tra singoli Stati membri, certamente nocivi allo spirito dell'integrazione europea.
  Non a caso, ad oggi si contano pochissimi casi di ricorso all'articolo 259 TFUE, gli stessi Stati membri preferendo lasciare alla Commissione l'onere, e la responsabilità, di promuovere il contenzioso, evitando in tal modo di pregiudicare fortemente la solidarietà fra Stati appartenenti la UE e la piena realizzazione degli obiettivi dei Trattati.
  D'altra parte, come da Lei evidenziato, risulta avviato un procedimento contro la Repubblica di Germania presso il tribunale di Colonia.
  Si tratta quindi di attendere la pronuncia del giudice nazionale che, ove vi fossero dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione, solleverebbe la questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
  In quel caso, naturalmente, si configurerebbe un interesse ad intervenire nella causa da parte del Governo, a tutela del principio della libera circolazione delle merci sul mercato interno ed a tutela degli interessi delle aziende italiane della filiera.

Il Ministro per gli affari europei: Vincenzo Amendola.