ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 358 del 17/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 17/06/2020
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 23/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 17/06/2020
Stato iter:
14/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/06/2020

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/10/2020

CONCLUSO IL 14/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06032
presentato da
FERRO Wanda
testo presentato
Mercoledì 17 giugno 2020
modificato
Martedì 23 giugno 2020, seduta n. 360

   FERRO, PRISCO, CIABURRO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con nota D-DAP237940 del 20 luglio 2018, veniva comunicato ai vincitori del concorso del ruolo iniziale di vice ispettore del Corpo della polizia penitenziaria che l'invio presso le scuole di formazione avveniva con specifica autorizzazione al servizio di missione;

   con successiva nota prot. n. 0270479 del 28 agosto 2018, venivano fornite ulteriori indicazioni in merito alla gestione amministrativa degli allievi: «Le 36 ore settimanali di servizio saranno articolate su cinque giorni dal lunedì al venerdì, sia nella fase didattica nelle scuole che durante i tirocini. Durante i periodi di sospensione del corso previsto dal 24 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019, i corsisti saranno posti in congedo ordinario. Come stabilito dall'articolo 28, comma 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le assenze dal corso a qualsiasi titolo, non devono superare 60 giorni». Sono esclusi dal computo il sabato, la domenica e i giorni festivi;

   con note GDAP del 3 luglio e 22 agosto 2019, relative al trattamento economico per il personale vincitore, si disponeva che per tutta la durata del corso i partecipanti venivano posti in aspettativa speciale, contrariamente a quanto notificato agli interessati prima della partenza del corso, secondo cui «ai partecipanti del corso di formazione va corrisposto, ove compete, il trattamento economico di missione con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, presso le strutture formative ove gli stessi frequentano il predetto corso di formazione»;

   a tali comunicazioni ha fatto seguito la recente nota GDAP prot. n. 0152580.U dell'8 maggio, con la quale è stato comunicato al personale che «a seguito dell'aggiornamento del sistema informatico principale (SIGP1) sul nuovo G.U.S. Web sarà aggiornata la scheda congedo del Personale interessato, con le decurtazioni del periodo di congedo ordinario non maturato negli anni 2018 e 2019 e la restituzione di eventuali giornate di congedo ordinario fruite durante il corso di formazione»;

   i partecipanti al VI corso di formazione di allievo vice ispettore di polizia penitenziaria, dal 10 settembre 2018 al 21 marzo 2019, non risultano essere stati destinatari di un provvedimento di notifica pre-corso circa il collocamento in aspettativa speciale per tutta la durata del corso di formazione;

   la posizione di aspettativa speciale, infatti, avrebbe interrotto le qualifiche rivestite precedentemente, con il conseguente ritiro dell'armamento individuale, circostanza mai avvenuta, in quanto tutti i corsisti, al termine dell'orario di studio, se uscivano dalla scuola di formazione avevano l'obbligo di prelevare l'arma in dotazione, proprio perché il rapporto di lavoro non era stato interrotto; così come ne sono prova la fruizione dei congedi ordinari e straordinari, nonché i permessi studio, la concessione dei permessi sindacali, dei permessi orari, dei permessi ex legge n. 104 del 1992, nonché dei permessi per svolgere incarichi politici, che non potevano essere concessi se i partecipanti al corso fossero stati posti in aspettativa speciale;

   è impensabile che un diritto, comunicato e notificato, sia annullato dopo mesi dalla conclusione del corso di formazione, così com'è impensabile che ai neo vice ispettori venga detratto il congedo ordinario per gli anni 2018/2019 –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine di annullare la determina dell'aspettativa speciale di cui in premessa.
(4-06032)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 408
4-06032
presentata da
FERRO Wanda

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante ha sollevato specifici quesiti in ordine al concorso interno a n. 643 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria; a fronte del ritardo della procedura concorsuale ha chiesto inoltre l'avvio di iniziative concrete di ricostruzione della carriera dei vincitori, nonché l'annullamento del provvedimento con il quale è stato previsto il collocamento in aspettativa speciale nei confronti degli stessi.
  Si premette che con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, è stato indetto il concorso interno a n. 643 posti, elevati successivamente a 1232 per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria (di cui, 608 uomini e 35 donne).
  Per l'intera durata della frequenza del corso e fino alla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale nel ruolo, il personale interessato, in qualità di «allievo vice ispettore», è collocato in posizione di aspettativa speciale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  Con nota del 9 luglio 2018, n. 225704 della direzione generale della formazione sono state impartite le informazioni preliminari relative allo svolgimento del corso; è stato in particolare precisato che il corso ha carattere di residenzialità per quanto attiene al vitto e all'alloggio, senza alcun cenno alla tipologia di trattamento economico spettante.
  Con nota 20 luglio 2018, n. 237940 dell'ufficio II della direzione generale del personale e delle risorse è stata comunicata ai vincitori del concorso la sede formativa individuata per la frequenza del corso di ciascun interessato, con la precisazione che sarebbe spettato il trattamento di missione ai sensi delle circolari che disciplinano la materia ed espressamente richiamate, «ove competa».
  Al fine di evitare danni all'erario dello Stato ed eventuali perplessità nell'individuazione del corretto regime da applicare ai corsisti in base alla legge (espressamente disciplinato dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 443 del 1992), con note del 3 luglio 2019, n. 210041 e del 22 agosto 2019, n. 256194 è stato precisato che, qualora si fosse diversamente operato, sarebbe stato necessario regolarizzare la posizione di ciascun neo vice ispettore procedendo, se del caso, al recupero delle somme eventualmente corrisposte a titolo di trattamento economico di missione durante la frequenza del corso, senza interessi e con modalità tali da consentire la massima rateizzazione possibile, onde salvaguardare le esigenze primarie e familiari del personale interessato.
  Molti dei neo vice ispettori hanno impugnato le determinazioni assunte dall'amministrazione, sostenendo l'inapplicabilità nei loro confronti dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 443 del 1992 (istituto dell'aspettativa speciale) e rivendicando il diritto al riconoscimento del trattamento economico di missione; alcuni hanno invocato il loro diritto al riconoscimento della denominazione di sovrintendente capo «coordinatore» e del relativo parametro stipendiale.
  Gli interessati hanno sostenuto che l'istituto dell'aspettativa speciale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 443 del 1992 si riferisce solo agli allievi vice ispettori vincitori di concorso pubblico e non anche a quelli provenienti da concorso interno.
  I ricorsi relativi ai menzionati aspetti controversi non sono stati definiti nel merito; le richieste cautelari sono state respinte con la seguente motivazione: «...non è ravvisabile alcun pregiudizio grave e irreparabile cui sarebbero esposti i ricorrenti nelle more della trattazione del ricorso nel merito, che, comunque, a una sommaria cognizione, non presenta motivi di fondatezza....,» (Tar Lazio, Sez. I Q, ord. n. 7763/2019).
  Considerata la pendenza dei ricorsi, per rispetto della magistratura competente, questo Dicastero non può prendere una posizione netta sul merito delle questioni oggetto di interrogazione.
  Pur comprendendosi i disagi e le difficoltà dei vincitori, la decorrenza della nomina sembra comunque conforme alle disposizioni vigenti, prevedendo la norma (e, in conformità, il bando di concorso), che la nomina alla qualifica di vice ispettore avviene all'esito degli esami del corso di formazione.
  Si consideri inoltre che la denominazione di sovrintendente capo «coordinatore» è riservata al personale con qualifica di sovrintendente capo, in possesso di una determinata anzianità e in assenza di cause ostative ben precise, mentre gli interessati, alla data di decorrenza della denominazione di sovrintendente capo coordinatore (1° gennaio 2019), non rivestivano più la qualifica di sovrintendente capo, essendo appartenenti al ruolo degli ispettori in qualità di allievi vice ispettori.
  L'articolo 26, comma 2, citato stabilisce che «... 2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria o degli altri corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole...» ; la norma prevede dunque il «congelamento» della posizione giuridica dei medesimi, e la novazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione nella nuova qualifica.
  La norma sembra trovare applicazione nei confronti di tutti gli allievi vice ispettori, sia che provengano da concorsi pubblici, di cui una parte riservati agli interni, sia che provengano dai concorsi interni; è infatti esplicita nel comprendere entrambe le fattispecie, laddove recita espressamente che «...l'allievo ammesso ai corsi di cui al comma 1 (che si riferisce, peraltro, ai "...corsi di cui al presente titolo..." comprendendo, quindi anche quelli dei vincitori dei concorsi interni) appartenente ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria ... durante la frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole...»; tale assunto non risulta allo stato contraddetto dalla giurisprudenza amministrativa.
  Si consideri che in occasione di altra procedura concorsuale, caratterizzata da analogo lungo periodo di espletamento, le pronunce non risultano allo stato favorevoli ai ricorrenti; è stato in particolare rilevato che se la procedura si fosse conclusa nei tempi auspicati, molti degli odierni vincitori non avrebbero potuto beneficiare dell'aumento dei posti e sarebbero rimasti fuori del novero dei vincitori.
  È stato infatti affermato il principio secondo cui al termine del corso gli allievi, se idonei, conseguono la nuova qualifica con novazione del rapporto, essendo già dipendenti dell'amministrazione; difettando la costanza di un servizio attivo con l'amministrazione, la richiesta di vedersi applicato il trattamento economico di missione durante la frequenza del corso è stata ritenuta infondata.
  In ordine a contenzioso di analogo contenuto promosso da allievi vice ispettori della Polizia di Stato, la sentenza n. 76/2018 emessa dal Tar Lazio, Sez. I Q ha ritenuto non applicabile il suddetto regime, respingendo, nel merito, il relativo ricorso. Nell'esposizione delle motivazioni addotte a sostegno del diniego, oltre ad avere rilevato che la questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza «...la quale ha ritenuto che il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio e che tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa...», il Tar Lazio ribadito che «...il regime di missione ... trova applicazione in costanza di un servizio attivo mentre, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa ... conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato (cfr. Cons. Stato, sezione VI, 30 settembre 2010, n. 7236)».
  Soluzioni normative concrete di ricostruzione della carriera sarebbero infine difficilmente praticabili, in quanto altererebbero il sistema di equi ordinazione delle carriere rispetto alle altre forze di polizia a ordinamento civile e militare, nonché nelle forze armate.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.