ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05986

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 355 del 11/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: FITZGERALD NISSOLI FUCSIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 11/06/2020
Stato iter:
29/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2020
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 29/10/2020

CONCLUSO IL 29/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05986
presentato da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia
testo di
Giovedì 11 giugno 2020, seduta n. 355

   FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha sostituito i previgenti con un nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali, privilegiando il principio della lex loci laboris;

   l'articolo 11 del citato Regolamento prevede che il cittadino che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro sia soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di tale Stato, superando quanto previsto dalla previgente normativa europea che prevedeva per il lavoratore il diritto di optare per il sistema di sicurezza sociale maggiormente vantaggioso;

   tale norma, la cui attuazione decorre dal 1° maggio 2020, si configura come una reformatio in peius per gli impiegati a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in ragione del coatto passaggio dal sistema previdenziale retributivo italiano, per il quale gli impiegati a contratto avevano optato, a quello del Paese di residenza: sotto il profilo della spettanza pensionistica questa è decurtata in media di 700 euro mensili e, in ragione dell'onere dei contributi previdenziali locali maggiori rispetto a quelli versati all'Inps la retribuzione subisce una contrazione mensile tra i 380 e i 580 euro;

   l'articolo 16 del citato regolamento ha previsto la possibilità in capo a due o più Stati membri, di accordarsi, nell'interesse di una categoria, su specifiche deroghe, al momento raggiunte per buona parte dei Paesi rientranti negli ambiti applicativi del regolamento medesimo; soltanto in Belgio, Olanda e Danimarca non si è giunti ad un accordo, con il paradosso che i circa 30 impiegati a contratto di nazionalità italiana, operanti nei citati Paesi, sebbene si trovino a pochi anni dall'acquisizione dei requisiti per accedere alla pensione, sono collocati in una sorta di «limbo previdenziale», per il coatto transito al sistema locale, con stravolgimento dei diritti acquisiti e la creazione di una nuova categoria di «esodati», nella completa inerzia della pubblica amministrazione;

   l'assenza di deroghe per i 30 impiegati legittima una sperequazione di trattamento che viola il principio di parità di condizioni in termini assicurativi-contributivi; tale disparità potrebbe essere oggetto di ricorso in sede amministrativa, esponendo l'amministrazione ad oneri significativi sul medio periodo;

   ai sensi dell'articolo 11, il comma 3, lettera b) del citato regolamento, un «pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende»; pertanto, in assenza di un accordo derogatorio bilaterale, l'Amministrazione potrebbe ricorrere a siffatta deroga diretta almeno per quanto attiene la disciplina previdenziale, al fine di colmare l'attuale vulnus per i suddetti esodati amministrativi;

   è auspicabile considerare gli impiegati a contratto di nazionalità italiana come assimilati allo status di pubblico dipendente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 883/2004, almeno per quanto attiene alla disciplina previdenziale prevista dal regolamento, anche in ragione della specificità contrattuale che caratterizza i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale –:

   se il Governo non ritenga di intervenire per quanto di competenza e nelle opportune sedi anche nazionali, al fine di prevedere l'assimilazione degli impiegati a contratto di nazionalità italiana allo status di pubblico dipendente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004, almeno per quanto attiene alla disciplina previdenziale in esso prevista, in ragione della specificità contrattuale dei dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   quali iniziative, nei limiti delle proprie competenze, il Governo intenda intraprendere per salvaguardare i diritti previdenziali dei trenta impiegati a contratto di cui in premessa, acquisiti e compromessi con effetto retroattivo per scelta, a giudizio dell'interrogante di dubbia legittimità, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004.
(4-05986)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 418
4-05986
presentata da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia

  Risposta. — Come già ricordato nella risposta all'interrogazione n. 4-04666, il Regolamento CE 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale stabilisce che gli impiegati a contratto attualmente iscritti all'INPS in servizio delle nostre rappresentanze diplomatiche negli altri Stati membri dell'Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera debbano transitare al sistema previdenziale locale a partire dal primo maggio 2020.
  L'articolo 16 del Regolamento prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere una deroga ulteriore al periodo transitorio decennale, a condizione che venga concluso a riguardo un accordo bilaterale.
  Al fine di tutelare gli interessi dei propri dipendenti che abbiano fatto richiesta di deroga, dal 2014 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha facilitato la conclusione di accordi in deroga con le autorità omologhe dei Paesi dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e con le autorità svizzere. Gli accordi sono stati raggiunti con tutti i Paesi coinvolti entro la scadenza prevista del 30 aprile 2020. In particolare, in relazione ai Paesi cui fa riferimento l'interrogante, sono state raggiunte intese tecniche con i Paesi Bassi e la Danimarca e un accordo in deroga con il Belgio.
  Farnesina e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'intervento della Ministra Catalfo e di concerto con l'INPS, hanno compiuto ogni sforzo per consentire al personale di ricevere un trattamento pensionistico adeguato e soddisfacente, nel rispetto della normativa comunitaria e a garanzia delle tutele previdenziali degli interessati. L'obiettivo principale è stato quello di evitare pregiudizi economici nei confronti del personale a contratto.
  I 29 impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui si fa menzione nell'interrogazione, sono regolarmente assoggettati ai rispettivi sistemi previdenziali dei Paesi in cui prestano servizio, al pari di tutti i lavoratori europei, in qualità di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura (ai sensi del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967). Con l'iscrizione ai sistemi di previdenza locale, il personale a contratto completa il raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e mediante l'istituto della totalizzazione dei contributi.
  La mancata inclusione di questi 29 impiegati a contratto all'interno degli accordi in deroga citati in precedenza è frutto delle stringenti condizioni poste da Belgio, Danimarca e Paesi Bassi. Questi Paesi, nonostante gli sforzi diplomatici italiani, non hanno consentito il mantenimento di tutto il personale nel regime previdenziale del nostro Paese.
  Inoltre, non sussistono nel caso in questione i presupposti per una violazione del principio di parità di condizioni di trattamento degli impiegati a contratto, in quanto l'iscrizione ai sistemi di previdenza locale delle 29 unità coinvolte è in linea con quanto disposto dal Regolamento 883/04. La mancata deroga per questi impiegati a contratto operata da Belgio, Danimarca e Paesi Bassi è anch'essa frutto di una decisione sovrana di quegli Stati e prevista dallo stesso Regolamento.
  L'ipotesi di deroga prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera
b), del Regolamento 883/04, riguarda i soli dipendenti pubblici. La normativa che regola gli impiegati a contratto della rete diplomatico-consolare, sia a legge locale che a legge italiana, non prevede che essi rientrino in questa categoria. Giurisprudenza civile e amministrativa è unanime nel confermare la netta distinzione, la non equiparabilità, e l'eterogeneità dei dipendenti a contratto rispetto al personale di ruolo della Pubblica amministrazione e al pubblico impiego privatizzato, sotto il profilo giuridico ancor prima che economico.
  Anche il Ministero del lavoro ritiene che non si possa ricorrere all'articolo 11 del Regolamento CE 883/04 (assimilando il personale a contratto ai dipendenti pubblici) per superare i limiti di deroga delineati da Belgio, Danimarca e Paesi Bassi. In conseguenza dell'applicazione del Regolamento, le eventuali perdite nette di capacità d'acquisto dovute all'assoggettamento degli impiegati a contratto ai sistemi di previdenza locale potranno essere corrette attraverso i meccanismi di revisione stipendiale previsti dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Farnesina e Ministero del lavoro restano a disposizione anche a questo riguardo per continuare a fornire a tutto il personale della rete estera il massimo sostegno possibile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ivan Scalfarotto.