ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05979

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 355 del 11/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIANNONE VERONICA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 11/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/06/2020
Stato iter:
23/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/12/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/12/2020

CONCLUSO IL 23/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05979
presentato da
GIANNONE Veronica
testo di
Giovedì 11 giugno 2020, seduta n. 355

   GIANNONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nei giudizi di separazione, di divorzio o di regolamentazione della separazione di una coppia di fatto, vi sono spesso situazioni critiche che riguardano l'affidamento dei figli minori. Il codice civile all'articolo 315-bis, riconosce il diritto del fanciullo – che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento - ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano. L'articolo 336-bis, a sua volta, stabilisce che il minore è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano;

   la Convenzione di Strasburgo stabilisce nel combinato disposto degli articoli 3 e 6, il diritto del minore ad essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, imponendo all'autorità giudiziaria di permettere al minore di esprimere la propria opinione e tenerla in debito conto;

   la sua audizione è infatti utilissima, tanto sotto il profilo dell'affidamento è noto, ad esempio, il principio giurisprudenziale secondo il quale il rifiuto ostinato del figlio minore a frequentare un genitore legittimi l'affido esclusivo all'altro, in quanto rispondente all'interesse del minore stesso (cfr. Corte di cassazione 15 settembre 2011 n. 18867) - quanto, soprattutto, per la collocazione ed il regime di incontri con il genitore non collocatario;

   secondo quanto riportato dall'Agenzia Dire, un bambino di 9 anni, allontanato con la forza dalla madre, chiede da mesi di essere ascoltato e di tornare da lei;

   Davide, ha raccontato la mamma nell'intervista, ha vissuto molto male il distacco e il collocamento esclusivo presso il padre, scrivendo diverse lettere per chiedere aiuto;

   «Quel giovedì mi hanno portato via - scrive il bambino - erano tanti e mi hanno caricato in una macchina. Cara mamma ti voglio tanto bene»;

   la mamma, decaduta dalla responsabilità genitoriale solo perché accusata, ha spiegato insieme ai suoi avvocati, di essere «iperprotettiva», non vede il figlio da circa due anni;

   l'affidamento è stato dato al padre, uomo che, sostiene la madre su paeseroma.it, ha usato la violenza su di lei e sul minore stesso, causandogli in passato una corsa in ospedale con danni alla mano e un disagio psichico reattivo certificato dal pronto soccorso;

   una decisione contraddittoria, si legge, viste le risultanze peritali delle Consulenze Tecniche (CTU) che deponevano per un affido esclusivo materno –:

   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non intenda adottare tutte le iniziative di competenza per garantire che l'interesse del minore sia effettivamente realizzato in casi come quello richiamato in conformità alle più recenti pronunce giurisprudenziali.
(4-05979)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 dicembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 445
4-05979
presentata da
GIANNONE Veronica

  Risposta. — L'interrogazione parlamentare in esame riporta la vicenda di un bambino di 9 anni che, collocato presso il padre, chiede di essere ascoltato e di tornare a vivere con la madre, decaduta dalla responsabilità genitoriale, la quale ha riferito che sia lei che il figlio avevano subito atti di violenza da parte del padre del bambino.
  L'interrogante chiede di sapere «se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non intenda adottare tutte le iniziative di competenza per garantire che l'interesse del minore sia effettivamente realizzato in casi come quello richiamato in conformità alle più recenti pronunce giurisprudenziali».
  Ciò premesso, preme in primo luogo osservare che, non essendo stato specificato presso quale ufficio giudiziario sarebbe stato adottato il provvedimento citato, non è stato possibile richiedere eventuali informazioni al riguardo; in ogni caso, la decisione di procedere all'ascolto del minore rientra tra le esclusive prerogative dell'autorità giudiziaria adita, che agisce, in tale ambito, in piena autonomia e indipendenza, senza alcuna possibilità di ingerenza da parte di questa direzione generale.
  In questa sede, quanto all'ascolto dei minori nei giudizi ove vengono adottati provvedimenti che li riguardano, può solo osservarsi che esso è previsto a livello internazionale dall'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176). In particolare, l'articolo 1 della Convenzione di New York stabilisce che per «fanciullo» «si deve intendere ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile»; l'articolo 12 richiede agli Stati di garantire al fanciullo – capace di discernimento – il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, e che la sua opinione sia presa in seria considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità: a tal fine, viene riconosciuta al minore la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, conformemente alle regole di procedura delle legislazioni nazionali.
  Le indicazioni della Convenzione di New York sono state riprese e attuate negli articoli 3 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica con legge 20 marzo 2003 n. 77, ed entrata in vigore il 1° novembre 2003.
  La Convenzione di Strasburgo (articolo 6) impone all'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione nei procedimenti relativi a minori, di valutare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori della responsabilità genitoriale. Deve, inoltre, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, nonché permettere al minore di esprimere la propria opinione, tenendo in debito conto l'opinione da lui espressa.
  L'ascolto del minore è previsto, altresì, nella Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64), nella quale è disposto che, in presenza di una richiesta volta ad ottenere il ritorno di un minore illecitamente sottratto, il Tribunale decida sentito «se del caso» il minore medesimo. Anche la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata in Italia con legge n. 476 del 1998) ha previsto che le adozioni possano aver luogo soltanto se, tra l'altro, siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni del minore.
  La fonte europea più significativa in materia è il regolamento (CE) n. 2201/2003, cosiddetto regolamento Bruxelles II
bis, relativo alla competenza, al riconoscimento e alla esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. Il regolamento n. 2201/2003 è vincolante dal 1° marzo 2005 per tutti gli Stati membri dell'Unione, ad eccezione della Danimarca, e sarà in vigore fino al 31 luglio 2022.
  Per quanto di interesse in questa sede, nel considerando 19 del regolamento si legge «l'audizione del minore è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento», ma, soprattutto, merita di essere ricordato l'ultimo considerando (33) che, evocando espressamente i diritti fondamentali e i principi contenuti nella Carta di Nizza, dispone: «Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». L'articolo 24 della Carta prevede: «I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.».
  Nell'articolato del regolamento Bruxelles II
bis sono presenti riferimenti all'ascolto del minore nei seguenti articoli:

   11, paragrafo 2, che disciplina il ritorno del minore;

   23, lettera b), che disciplina i motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale;

   41, paragrafo 2, lettera c), che disciplina i requisiti per il rilascio del certificato che garantisce l'esecutività in diverso Stato Membro della decisione esecutiva emessa in altro stato membro con riferimento alle disposizioni relative al diritto di visita;

   42, paragrafo 2, lettera a), nell'articolo che disciplina i requisiti per il rilascio del certificato che garantisce l'esecutività in diverso Stato membro della decisione esecutiva emessa in altro Stato membro con riferimento a disposizioni relative al ritorno del minore illecitamente sottratto.

  Di recente è stata introdotta in ambito dell'Unione europea una norma in sede di revisione del regolamento cosiddetto Bruxelles II bis. Il nuovo regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 178 del 2 luglio 2019 (che si applicherà dal 1° agosto 2022), ha introdotto una nuova norma che così prevede: «Articolo 21. Diritto del minore di esprimere la propria opinione - 1. Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato. 2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità».
  In ambito nazionale, l'ascolto del minore è oggi regolato dagli articoli 315-
bis, 336-bis e 337-octies c.c., introdotti dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
  L'articolo 315
-bis, comma 3, codice civile riconosce espressamente il diritto del fanciullo – che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento – di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. L'articolo 336-bis del codice civile dispone che il minore sia ascoltato dal giudice nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo interessano, salvo il caso in cui l'ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo, e fermo restando l'obbligo di motivazione. L'audizione prevista da tale norma è condotta dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari: il giudice può autorizzare ad assistere all'ascolto i genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se nominato, ed il pubblico ministero. Tutti questi soggetti possono proporre al giudice argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Preliminarmente all'ascolto, il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'audizione: dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale ne è descritto il contegno, ovvero è effettuata registrazione audio/video.
  L'articolo 337-
octies, del codice civile ribadisce che, prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti riguardo ai figli, il giudice ne dispone l'audizione. Qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, il giudice può rinviare l'adozione dei provvedimenti per consentire che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.
  Quando il minore ha una capacità di discernimento sufficiente, il giudice deve assicurarsi che egli abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti e, se il caso lo richiede, consultarlo personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario ai suoi interessi superiori, per consentirgli di esprimere la propria opinione e tenerla in debito conto.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.