ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05966

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 354 del 10/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: SENSI FILIPPO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/06/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 11/06/2020
Stato iter:
17/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2021
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/12/2021

CONCLUSO IL 17/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05966
presentato da
SENSI Filippo
testo di
Mercoledì 10 giugno 2020, seduta n. 354

   SENSI e BRAGA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   i sistemi di riconoscimento facciale sono sempre più diffusi nel mondo nonostante i dubbi che sussistono in merito alla loro efficienza e ai rischi per la privacy dei cittadini;

   l'utilizzo di questa tecnologia inizia ad essere sperimentata anche in Italia, in un quadro di tutele giuridiche non sufficientemente definito, nonostante il regolamento europeo sui dati personali, regolamento 2016/679 UE (Gdpr);

   il Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board – Edpb) ha soltanto di recente, il 29 gennaio 2020 adottato la versione definitiva delle linee guida sui trattamenti di videosorveglianza – Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices – che chiariscono in quali termini il regolamento 2016/679 UE (Gdpr) si applichi al trattamento dei dati personali mediante dispositivi video e anche di raccolta di immagini fotografiche;

   in questa situazione, diversi comuni italiani, progettano di evolvere i loro sistemi di videosorveglianza in veri e propri sistemi di riconoscimento facciale, con l'utilizzo di dati biometrici;

   il comune di Como sembra essere tra quelli con il progetto più avanzato, come segnalato da diversi organi di stampa, da ultimo il sito Wired (https://www.wired.it) che ha dedicato alla discussa iniziativa una vera e propria indagine;

   il sistema di videosorveglianza comasco permette la visualizzazione in tempo reale di immagini, la funzione di riconoscimento facciale e quella di rilevamento automatico di loitering (bighellonaggio), di oggetti rimossi e tripwire (ovvero lo sconfinamento all'interno di un'area proibita);

   i server, gli access point, i firewall, le videocamere e la piattaforma software che gestisce il sistema di riconoscimento facciale sono prodotti dalla società cinese Huawei, mentre A2a si è occupata della configurazione del sistema e della posa in opera;

   il sistema permette anche di generare degli alert in caso di situazioni anomale, e il riconoscimento facciale – secondo quanto denuncia l'inchiesta di Wired – prevede la possibilità di «cercare un soggetto presente in una blacklist» e inviare alert in tempo reale;

   l'offerta tecnica di A2a Smart City sottolinea letteralmente come il sistema possa «rilevare facce per persone di colore bianco, giallo e nero» (letterale nei documenti, così Wired) ma nella valutazione d'impatto «postuma» non si tiene in considerazione il problema dell'invasività del riconoscimento facciale, dei rischi legati ai bias e ai falsi positivi insiti nella tecnologia stessa –:

   di quali elementi disponga il Governo in merito alle decisioni assunte dal comune di Como di installare un sistema di riconoscimento facciale e – nel caso fossero confermate – se le ritenga conformi alla normativa vigente;

   se non ritenga, in ogni caso, urgente adottare iniziative di competenza per uniformare le condizioni per il ricorso a dati biometrici, come definiti dal regolamento (Ue) 2016/679 (Gdpr), da parte degli enti territoriali, in particolare per le funzioni di polizia giudiziaria riservate alla polizia locale, oltre che per assicurare le necessarie garanzie a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini.
(4-05966)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 17 dicembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 617
4-05966
presentata da
SENSI Filippo

  Risposta. — Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo in esame, si osserva preliminarmente che la biometria e, più in generale, l'impiego crescente dell'intelligenza artificiale in tutti gli ambiti della vita sociale e individuale ha un impatto profondo sulle società contemporanee. Questa situazione pone agli Stati inediti problemi etico-politici e complesse implicazioni di carattere giuridico, anche per l'inestricabile sovrapposizione tra ordinamenti diversi (nazionale, europeo, internazionale). È, infatti, evidente che in gioco non sono solo lo sviluppo e la competitività mondiale, ma anche e, soprattutto, la tenuta dei principi democratici. Di qui le strategie, poste in essere dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali, per guidare l'impatto delle tecnologie nel modo migliore, valorizzandone i benefici e minimizzandone i possibili rischi.
  Tanto premesso in via generale, si informa che il decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017, individua, tra gli strumenti di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, nell'ambito dei «patti per l'attuazione della sicurezza urbana» sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza urbani, che possono essere realizzati dagli enti locali, anche avvalendosi di risorse statali previste dalla stessa legge, in esito a una specifica procedura concorsuale definita con apposito decreto interministeriale.
  Al riguardo, si precisa anche che, nelle «Linee generali delle politiche per la promozione della sicurezza integrata», approvate in sede di Conferenza unificata in data 24 gennaio 2018, sono forniti specifici indirizzi sul tema dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio.
  Inoltre, le successive «Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana», adottate in data 26 luglio 2018, con accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali, dedicano alla questione un apposito paragrafo, evidenziando che «la cooperazione tra forze di polizia e polizia locale trova nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una delle attuazioni concrete e contribuisce a innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza delle città». Si ricorda pure che la direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012 richiamata nelle «Linee generali» — che fa seguito alla circolare dell'8 febbraio 2005 «Sistemi di videosorveglianza» e alla circolare del 6 agosto 2010 «Sistemi di videosorveglianza» — definisce i profili amministrativi e tecnici, rimandando per ogni aspetto in materia al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, competente a esprimere un preventivo parere sui progetti di videosorveglianza urbana presentati dai comuni.
  È importante sottolineare che la direttiva in esame tiene conto del provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, che, a oggi, resta il punto di riferimento in relazione agli importanti profili inerenti alla
privacy.
  Il Garante per la protezione dei dati personali, nel confermare il citato impianto normativo, ha chiarito che il ricorso a sistemi di riconoscimento facciale, se funzionale ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ad attività di salvaguardia e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, rientra nella portata applicativa della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recepita dall'Italia con decreto legislativo n. 51 del 2018. Tale disciplina si applica anche al trattamento dei dati personali svolto da enti pubblici territoriali, a fini di tutela preventiva della sicurezza urbana, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017.
  Tuttavia, il Garante ha altresì precisato che l'articolo 7 del citato decreto n. 51 del 2018 subordina l'ammissibilità del trattamento di particolari dati — e, cioè, i dati personali menzionati nell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figurano anche quelli biometrici — alla sussistenza di una specifica previsione normativa.
  E in proposito il Garante ha ritenuto non sufficiente, a tali fini, la previsione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modifiche, nella legge n. 38 del 2009 che, di per sé, si limita a consentire l'installazione di videocamere per fini di tutela della sicurezza urbana.
  Di conseguenza, sulla scorta di tale ricostruzione del quadro normativo di settore e sulla base delle segnalazioni ricevute, il Garante ha aperto istruttorie nei confronti di alcuni comuni, in relazione ai progetti da essi avviati per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza.
  In particolare, per quanto riguarda il comune di Como — cui si fa riferimento nell'interrogazione n. 4-05966 — il progetto per l'implementazione di un sistema di videosorveglianza prevedeva la sostituzione degli impianti obsoleti e l'attivazione di 16 nuove videocamere dotate di tecnologia per il riconoscimento facciale. Con provvedimento del 26 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 51, il Garante per la protezione dei dati personali ha ingiunto al comune di Como di conformarsi, nel trattamento del dato biometrico operato dall'impianto in questione, a quanto prescritto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In ottemperanza a tale prescrizione, il comune ha disabilitato la funzione sperimentale di riconoscimento facciale e il nuovo impianto opera ora in termini di mera videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana.
  Per quanto riguarda il progetto del comune di Udine — menzionato nell'interrogazione n. 4-06107 — esso risulta in fase di aggiudicazione di appalto e, da interlocuzioni con il comune, è emerso che la funzione di riconoscimento facciale era stata solo ipotizzata in sede di valutazione del progetto, tanto che, nella relazione tecnica del progetto stesso, è specificato che la medesima funzione, pur essendo disponibile come funzionalità del
software, non sarà avviata, se non a seguito di specifica autorizzazione da parte del Garante della privacy.
  Si evidenzia infine, in relazione alla proposta di legge A.C. 3009, recante «Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico», attualmente all'esame della Camera dei deputati, che la posizione del Garante — sulla base di quanto disposto dal già citato regolamento (UE) 2016/679, dalla direttiva (UE) 2016/680, dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in linea con quanto stabilito dal Consiglio d'Europa — è orientata nel senso di ritenere di estrema delicatezza l'utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale per finalità di prevenzione e repressione dei reati. La normativa in materia di
privacy stabilisce, infatti, rigorose cautele per i trattamenti di dati biometrici e per particolari categorie di dati, i quali devono trovare giustificazione in una adeguata base normativa.
  In conclusione, lo sforzo del Governo, rispetto alla complessa
governance del sistema e al rischio di pervasività dei nuovi strumenti di controllo, è volto a definire, in un contesto di necessaria coerenza con i corrispondenti sviluppi regolativi sul piano sovranazionale, regole capaci di coniugare livelli crescenti di benessere, resi possibili dalla tecnologia, con i principi basilari e i diritti fondamentali di libertà di una società aperta.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

studio d'impatto

diritto alla giustizia

videosorveglianza