ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05963

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 354 del 10/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 10/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/06/2020
Stato iter:
28/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/09/2020

CONCLUSO IL 28/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05963
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Mercoledì 10 giugno 2020, seduta n. 354

   CIRIELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si apprende di una recente missiva della segreteria generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) trasmessa al Ministro della giustizia, ai sottosegretari di Stato ed alle autorità del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per le criticità riscontrate nello svolgimento del VI corso ispettori del corpo di polizia penitenziaria, bandito nel 2008 e che attengono principalmente all'aspettativa speciale e trattamento di missione, parametro stipendiale ex sovrintendenti capo, assegno ad personam e ricostruzione della carriera;

   la nota evidenzierebbe la sussistenza di una vera e propria odissea procedurale vissuta da 1.000 appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, provenienti dai ruoli agenti/assistenti e sovrintendenti del corpo, che, vincitori del concorso, sono stati nominati vice ispettori in data 6 maggio 2019, undici anni dopo la pubblicazione del bando;

   nel corso degli anni ci sarebbero state numerose segnalazioni da parte dei candidati e del Sappe volte a sollecitare i vertici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ad istituire un tavolo tecnico che, con spirito critico e costruttivo, valutasse una soluzione amministrativa e normativa volta a rifondere il gravissimo danno economico, soprattutto professionale, determinato dall'inerzia ingiustificata ed intollerabile posta in essere che ha causato una irragionevole durata del concorso, senza ottenere alcun riscontro valido;

   tali circostanze sono state oggetto di molteplici interrogazioni nel corso delle legislature succedutesi nel tempo ed indirizzate al Ministro interrogato, volte a conoscere le motivazioni degli incomprensibili e reiterati ritardi delle procedure concorsuali da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria al fine di rimediare alla palese violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione con atti legislativi che potessero riconoscere al personale risultato vincitore del concorso interno la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina a vice ispettore del ruolo ispettori del corpo di polizia penitenziaria, fissandola al 31 dicembre 2010;

   la nota del Sappe evidenzierebbe l'ulteriore criticità che a distanza di sei mesi dalla conclusione del corso di formazione, ai neo vice ispettori è stato comunicato di essere stati posti «ora per allora» in aspettativa speciale in virtù di una fantomatica «novazione del rapporto di lavoro», provvedimento peraltro mai notificato agli interessati, ne inviato alle organizzazioni sindacali e mai posto in visione ai dipendenti che, pertanto, hanno presentato formale richiesta di accesso agli atti ed estrazione copia;

   taluni avrebbero visto in siffatta decisione, intervenuta solo dopo la conclusione del corso, una sorta di ritorsione in danno del personale che ha legittimamente chiesto all'Autorità adita di verificare e quantificare il danno patrimoniale e professionale patito, posto che nelle precedenti cinque procedure concorsuali, dal 1990, il personale non era mai stato posto in aspettativa speciale in quanto la normativa di riferimento, il decreto legislativo n. 443 del 1992, differenzia il trattamento economico del personale che partecipa al concorso per l'accesso al ruolo di ispettori, distinguendo fra la procedura concorsuale esterna e quella interna;

   il provvedimento di aspettativa speciale «ora per allora» ha determinato la mancata corresponsione del trattamento economico di missione e una decurtazione del congedo ordinario;

   eccezioni sono state mosse anche in relazione alla mancata attribuzione dell'assegno ad personam corrispondente al trattamento economico più favorevole goduto prima della nomina a vice ispettore e corrispondente al parametro 131 della denominazione di sovrintendente capo coordinatore –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative intenda adottare per rimediare a quanto accaduto e continua ad accadere in danno dei 1.000 vice ispettori di polizia penitenziaria del VI corso di cui in premessa, individuando soluzioni concrete di ricostruzione della carriera, atteso che questo personale – per i reiterati ed ingiustificati ritardi delle procedure concorsuali da parte del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della intervenuta età anagrafica – sono stati irrimediabilmente danneggiati nello sviluppo di carriera nel ruolo di ispettori.
(4-05963)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 settembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 399
4-05963
presentata da
CIRIELLI Edmondo

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante ha sollevato specifici quesiti in ordine al concorso interno a n. 643 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria; a fronte del ritardo della procedura concorsuale ha chiesto inoltre l'avvio di iniziative concrete di ricostruzione della carriera dei vincitori, nonché l'annullamento del provvedimento con il quale è stato previsto il collocamento in aspettativa speciale nei confronti degli stessi.
  Si premette che con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, è stato indetto il concorso interno a n. 643 posti, elevati successivamente a 1232 per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria (di cui, 608 uomini e 35 donne).
  I vincitori del concorso (977 unità) sono stati nominati «allievi vice ispettori» con decorrenza dalla data di inizio del corso di formazione cui sono stati ammessi (10 settembre 2018) ed hanno mantenuto tale status fino alla nomina alla qualifica di vice ispettore, avvenuta con decorrenza 21 marzo 2019, previo superamento degli esami di fine corso.
  Per l'intera durata della frequenza del corso e fino alla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale nel ruolo, il personale interessato, in qualità di «allievo vice ispettore», è collocato in posizione di aspettativa speciale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  Con nota del 9 luglio 2018, n. 225704 della direzione generale della formazione sono state impartite le informazioni preliminari relative allo svolgimento del corso; è stato in particolare precisato che il corso ha carattere di residenzialità per quanto attiene al vitto e all'alloggio, senza alcun cenno alla tipologia di trattamento economico spettante.
  Con nota 20 luglio 2018, n. 237940 dell'ufficio II della direzione generale del personale e delle risorse è stata comunicata ai vincitori del concorso la sede formativa individuata per la frequenza del corso di ciascun interessato, con la precisazione che sarebbe spettato il trattamento di missione ai sensi delle circolari che disciplinano la materia ed espressamente richiamate, «ove competa».
  Al fine di evitare danni all'erario dello Stato ed eventuali perplessità nell'individuazione del corretto regime da applicare ai corsisti in base alla legge (espressamente disciplinato dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 443 del 1992), con note del 3 luglio 2019, n. 210041 e del 22 agosto 2019, n. 256194 è stato precisato che, qualora si fosse diversamente operato, sarebbe stato necessario regolarizzare la posizione di ciascun neo vice ispettore procedendo, se del caso, al recupero delle somme eventualmente corrisposte a titolo di trattamento economico di missione durante la frequenza del corso, senza interessi e con modalità tali da consentire la massima rateizzazione possibile, onde salvaguardare le esigenze primarie e familiari del personale interessato.
  Molti dei neo vice ispettori hanno impugnato le determinazioni assunte dall'Amministrazione, sostenendo l'inapplicabilità nei loro confronti dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 443 del 1992 (istituto dell'aspettativa speciale) e rivendicando il diritto al riconoscimento del trattamento economico di missione; alcuni hanno invocato il loro diritto al riconoscimento della denominazione di sovrintendente capo «coordinatore» e del relativo parametro stipendiale.
  Gli interessati hanno sostenuto che l'istituto dell'aspettativa speciale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 443 del 1992 si riferisce solo agli allievi vice ispettori vincitori di concorso pubblico e non anche a quelli provenienti da concorso interno.
  I ricorsi relativi ai menzionati aspetti controversi non sono stati definiti nel merito; le richieste cautelari sono state respinte con la seguente motivazione: «...non è ravvisabile alcun pregiudizio grave e irreparabile cui sarebbero esposti i ricorrenti nelle more della trattazione del ricorso nel merito, che, comunque, a una sommaria cognizione, non presenta motivi di fondatezza,...,» (Tar Lazio, Sez, I Q, ord. n. 7763/2019).
  Considerata la pendenza dei ricorsi, per rispetto della magistratura competente, questo Dicastero non può prendere una posizione netta sul merito delle questioni oggetto di interrogazione.
  Pur comprendendosi i disagi e le difficoltà dei vincitori, la decorrenza della nomina sembra comunque conforme alle disposizioni vigenti, prevedendo la norma (e, in conformità, il bando di concorso), che la nomina alla qualifica di vice ispettore avviene all'esito degli esami del corso di formazione.
  Si consideri inoltre che la denominazione di sovrintendente capo «coordinatore» è riservata al personale con qualifica di sovrintendente capo, in possesso di una determinata anzianità e in assenza di cause ostative ben precise, mentre gli interessati, alla data di decorrenza della denominazione di sovrintendente capo coordinatore (01 gennaio 2019), non rivestivano più la qualifica di sovrintendente capo, essendo appartenenti al ruolo degli ispettori in qualità di allievi vice ispettori.
  L'articolo 26, comma 2, citato stabilisce che «... 2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole....» ; la norma prevede dunque il «congelamento» della posizione giuridica dei medesimi, e la novazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione nella nuova qualifica.
  La norma sembra trovare applicazione nei confronti di tutti gli allievi vice ispettori, sia che provengano da concorsi pubblici, di cui una parte riservati agli interni, sia che provengano dai concorsi interni; è infatti esplicita nel comprendere entrambe le fattispecie, laddove recita espressamente che «... l'allievo ammesso ai corsi di cui al comma 1 (il comma 1 si riferisce, peraltro, ai “ ...corsi di cui al presente titolo...” comprendendo, quindi, anche quelli dei vincitori dei concorsi interni) appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria .... durante la frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole...»; tale assunto non risulta allo stato contraddetto dalla giurisprudenza amministrativa.
  Si consideri che in occasione di altra procedura concorsuale, caratterizzata da analogo lungo periodo di espletamento, le pronunce non risultano allo stato favorevoli ai ricorrenti; è stato in particolare rilevato che se la procedura si fosse conclusa nei tempi auspicati, molti degli odierni vincitori non avrebbero potuto beneficiare dell'aumento dei posti e sarebbero rimasti fuori del novero dei vincitori.
  È stato infatti affermato il principio secondo cui al termine del corso gli allievi, se idonei, conseguono la nuova qualifica con novazione del rapporto, essendo già dipendenti dell'Amministrazione; difettando la costanza di un servizio attivo con l'Amministrazione, la richiesta di vedersi applicato il trattamento economico di missione durante la frequenza del corso è stata ritenuta infondata.
  In ordine a contenzioso di analogo contenuto promosso da allievi vice ispettori della Polizia di Stato, la sentenza n. 76 del 2018 emessa dal TAR Lazio, Sez. I Q ha ritenuto non applicabile il suddetto regime, respingendo, nel merito, il relativo ricorso. Nell'esposizione delle motivazioni addotte a sostegno del diniego, oltre ad avere rilevato che la questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza «..la quale ha ritenuto che il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio e che tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa..», il TAR Lazio ribadito che «...il regime di missione... trova applicazione in costanza di un servizio attivo mentre, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa... conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato» (cfr. Cons. Stato sez. VI, 30 settembre 2010, n. 7236).
  Anche l'ulteriore questione della mancata attribuzione ai corsisti della denominazione di sovrintendente capo «coordinatore» e del relativo parametro stipendiale è stata esaminata in sede giurisdizionale con esito, al momento, negativo per gli interessati (Tar Lazio, Sez, I Q, ord. n. 7763/2019, cit).
  Soluzioni normative concrete di ricostruzione della carriera sarebbero infine difficilmente praticabili, in quanto altererebbero il sistema di equiordinazione delle carriere rispetto alle altre Forze di polizia a ordinamento civile e militare, nonché nelle Forze armate.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.