ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05915

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 351 del 04/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIABURRO MONICA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 04/06/2020
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 04/06/2020
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 04/06/2020
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 04/06/2020
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA FRATELLI D'ITALIA 04/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/06/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05915
presentato da
CIABURRO Monica
testo di
Giovedì 4 giugno 2020, seduta n. 351

   CIABURRO, CARETTA, BUTTI, PRISCO, GALANTINO e MANTOVANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto «decreto liquidità», il Governo ha emanato una serie di disposizioni atte a facilitare l'accesso a linee di credito supportate da garanzie statali ai fini di sostenere la perdita di liquidità da parte di cittadini ed attività produttive su tutto il territorio nazionale;

   il predetto decreto prevede un accesso a doppio binario per prestiti coperti da garanzia statale, prevedendo, per prestiti di una certa entità una procedura semplificata;

   la procedura di richiesta del prestito, poi, per determinare l'ammontare del finanziamento, prevede – unicamente per le aziende costituite dopo il 1° gennaio 2019 – la determinazione dell'ammontare mediante un'autocertificazione attestante i ricavi dell'anno 2019;

   nel caso in cui l'impresa sia stata costituita ed abbia iniziato l'attività nel corso del 2019 le è quindi fatta facoltà di autocertificare solo i ricavi dell'esercizio 2019, tale meccanismo non si applica invece per le aziende costituite al termine dell'anno precedente, come ad esempio nel mese di dicembre 2018, le quali, seppure non hanno potuto conseguire redditi rilevanti nell'anno 2018, non possono adottare il meccanismo di autocertificazione in quanto nate prima del 1° gennaio 2019;

   nel caso di imprese costituite prima della predetta data, infatti, per il calcolo della somma soggetta a finanziamento fa fede l'ultimo bilancio depositato che, nel caso di imprese costituite alla fine dell'anno, riporta cifre inconsistenti ed irrilevanti ai fini del calcolo della cifra suscettibile di finanziamento, andando ad escludere di fatto una parte consistente di attività produttive dall'utilizzo delle linee di credito messe a disposizione dal decreto liquidità –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, se del caso, intenda intraprendere per fornire allo strumento di cui in premessa la flessibilità necessaria anche nei confronti di aziende ed imprese nate a ridosso dell'anno 2019, anche con riferimento alle criticità esposte.
(4-05915)