ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05878

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 350 del 03/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: STUMPO NICOLA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 03/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/06/2020
Stato iter:
23/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/12/2020
MANFREDI GAETANO MINISTRO - (UNIV. E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/12/2020

CONCLUSO IL 23/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05878
presentato da
STUMPO Nicola
testo di
Mercoledì 3 giugno 2020, seduta n. 350

   STUMPO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione dei ricercatori a tempo determinato, ARTeD, nasce dall'esigenza di un gruppo di ricercatori a tempo determinato (Rtd) afferenti a diversi atenei italiani di unirsi, chiarire le problematiche relative alla figura del ricercatore a tempo determinato, proporsi come interlocutori di vari soggetti istituzionali (universitari, ministeriali e politici) e prendere parte attiva nella difesa e nella promozione della ricerca e dei ricercatori nel mondo accademico;

   la figura del ricercatore a tempo determinato, nata nel 2005 con la legge n. 230 e successivamente modificata nel 2010 con la legge n. 240, ha rappresentato la precarizzazione del ruolo di ricercatore universitario (ex Ru), rivelandosi soggetta a numerose incongruenze legislative e di difficile inserimento pratico nell'università;

   nel 2020 la maternità è ancora fonte di inaccettabili discriminazioni nei confronti delle lavoratrici italiane, specialmente delle ricercatrici a tempo determinato di tipo B che sono in attesa da anni di vedere realizzata la prospettiva dell'assunzione a tempo indeterminato nei ranghi di professoresse associate e che si trovano invece bloccate a causa della maternità da una legge che, invece di tutelarle, le penalizza;

   infatti, il comma 635 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha introdotto all'articolo 24, comma 9-ter, della legge n. 240 del 2010 la sospensione e proroga automatica dei contratti a tempo determinato per i 5 mesi di astensione obbligatoria del congedo di maternità. Questo genera nei confronti delle ricercatrici a tempo determinato di tipo B l'effetto perverso di ritardare il loro passaggio a professori associati e di costringerle per mesi aggiuntivi a un trattamento economico inferiore rispetto a quello che avrebbero ricevuto se non si fossero trovate nello stato di gravidanza;

   la citata norma pone le ricercatrici a tempo determinato di tipo B nell'alternativa di dover rinunziare alla maternità oppure di doverla vivere come una penalizzazione della carriera, imponendo un ritardo obbligatorio e automatico di carriera e di stipendio anche quando sono presenti i titoli per il passaggio a professore associato per la sola circostanza della maternità;

   si tratta di un esito probabilmente non voluto di un intervento di riforma confezionato in modo frettoloso e inavveduto, un intervento che risulta gravemente in contrasto con i princìpi e i valori fondanti della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

   negli atenei italiani si è diffuso il clamore e l'indignazione per la citata norma, ed ARTeD ha sollecitato un intervento per modificare l'articolo 24, comma 9-ter, della legge citata, nel senso di rendere quantomeno facoltativa e di rimettere al consenso della lavoratrice l'applicazione della proroga del contratto;

   per rispondere alle esigenze delle ricercatrici a tempo determinato ARTeD ha proposto di aggiungere all'attuale formulazione della norma la seguente disposizione: «Per i contratti RTD tipo B, la proroga del termine di scadenza è rimessa alla scelta della ricercatrice». Tale modifica consentirebbe, infatti, alle ricercatrici a tempo determinato di tipo B di rinunziare alla proroga qualora fossero già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (Asn) e dei titoli per il passaggio ad associato, evitando loro così il ritardo discriminatorio nella progressione di carriera e stipendiale –:

   se non intenda prendere in considerazione la proposta di ARTeD illustrata in premessa e, quindi, adottare iniziative per affrontare e risolvere la discriminazione nella progressione di carriera e stipendiale evidenziata nei confronti delle ricercatrici a tempo determinato di tipo B.
(4-05878)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 dicembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 445
4-05878
presentata da
STUMPO Nicola

  Risposta. — Sin dal suo insediamento, il Ministero di cui mi onoro di avere la responsabilità ha prestato particolare attenzione ed ha ritenuto meritevole di tutela l'esigenza manifestata dall'Associazione dei ricercatori a tempo determinato (ARTeD), e, successivamente, sostenuta anche da parte parlamentare, di un intervento di modifica dell'articolo 24, comma 9-ter, della legge n. 240 del 2010 volto a tutelare le ricercatrici cosiddette di tipo b) che si trovino ad usufruire del congedo obbligatorio di maternità nel corso del proprio contratto di ricerca, contemperando il diritto alla maternità e alla salute della ricercatrice, con la tutela del diritto della stessa alla immissione nel ruolo di professore associato, senza ritardo, nella progressione di carriera ed economica.
  Come noto, l'articolo 24, comma 9-
ter, della legge n. 240 del 2010 – introdotto con il comma 635 della legge n. 605 del 2017 – prevedeva, a decorrere dal 2018, la sospensione e la proroga dei contratti delle ricercatrici a tempo determinato, per la durata dell'astensione obbligatoria per maternità.
  La norma ha avuto, in quel momento, sicuramente il merito di riconoscere, per la prima volta, la doverosa tutela della maternità ad una categoria, quella delle ricercatrici a tempo determinato, caratterizzata, senza dubbio, da una configurazione giuridica del tutto peculiare. Tuttavia, la previsione di un meccanismo automatico di proroga penalizzava le ricercatrici già in possesso dei requisiti richiesti per il passaggio a professore associato poiché ritardava il passaggio a tale qualifica e il conseguente accesso al relativo trattamento economico.
  Alla luce di quanto sopra, la richiesta presentata, tra gli altri, dall'associazione ARTeD di rimettere la scelta di prorogare la durata del contratto in capo alla ricercatrice, è stata tradotta in una specifica disposizione, introdotta, in sede di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto-legge cosiddetto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  Il citato articolo 19, al comma 1, lettera f-
bis), ha sostituito il comma 9-ter dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 prevedendo, in particolare, per le ricercatrici a tempo determinato di tipo b) che: «... il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità...».
  Pertanto, ai sensi della nuova disposizione le ricercatrici a tempo determinato di tipo b) (Rtdb) – che abbiano fruito del congedo per maternità obbligatoria e non abbiano chiesto la proroga del contratto – qualora siano oggetto di valutazione positiva, ai sensi del comma 5 del citato articolo 24, sono immesse, senza ritardo, nel ruolo di professori associati a decorrere dalla scadenza della durata triennale del contratto di ricerca e non più dalla scadenza determinata, ai sensi della previgente normativa, dalla proroga automatica dello stesso.
  Ciò non esclude, in ogni caso, come già detto, la facoltà della ricercatrice di chiedere la proroga della durata del contratto, prima della scadenza dello stesso, per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio. Il riconoscimento di tale facoltà è, infatti, volto a garantire alla ricercatrice madre la possibilità di svolgere a pieno le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti previste dal contratto, nei casi in cui la ricercatrice non abbia potuto attendervi compiutamente, in conseguenza del congedo obbligatorio.
  La norma è, dunque, oggi idonea a tutelare pienamente le donne ricercatrici nell'università, coniugando due interessi di primaria rilevanza: l'insopprimibile tutela della maternità e la tutela delle prospettive di carriera.
  Inoltre, al fine di disciplinare in modo completo ed organico la fattispecie in questione, il nuovo comma 9-
ter prevede un regime transitorio per i contratti di ricerca che siano in essere all'atto dell'entrata in vigore della nuova disciplina e che siano stati già prorogati automaticamente per maternità ai sensi del previgente comma 9-ter. In tali ipotesi, è previsto che l'Rtdb possa chiedere che il periodo di congedo sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto. Qualora, pertanto, la proroga ex lege abbia già operato, alle Rtdb è riconosciuta la possibilità di ricomprendere il periodo di congedo obbligatorio nell'ambito della durata originaria del contratto di ricerca, al fine di consentire il perfezionamento senza ritardo della progressione di carriera. In tal modo, è assicurata sostanziale parità di trattamento nell'applicazione della disciplina di maggior favore introdotta dal nuovo comma 9-ter.
  Posto tutto quanto sopra, per completezza di informazione, si rappresenta che con il primo e secondo periodo della nuova disposizione si è provveduto altresì a chiarire ciò che era stato già previsto, ma non esplicitato, dal previgente comma 9-
ter: vale a dire che la disciplina della maternità, applicabile alle ricercatrici di tipo a) (Rtda e di tipo b) Rtdb), non può essere diversa dal regime previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e già esteso sia alle assegniste di ricerca (dall'articolo 22, comma 6, della stessa legge Gelmini) sia alle dottorande (dall'articolo 12, comma 6, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45). In particolare, l'esplicito richiamo al citato decreto ministeriale comporta l'applicazione alle ricercatrici a tempo determinato di tipo a) del regime di proroga del contratto in forza del congedo obbligatorio (180 giorni, ai sensi dell'articolo 4) e della corresponsione dell'indennità di maternità da parte dell'Inps (articolo 5). Tale indennità, spettante anche alle Rtdb continua a essere integrata dalle università, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, per entrambe le categorie di ricercatrici.
  

Il Ministro dell'università e della ricerca: Gaetano Manfredi.