ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05872

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 349 del 28/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: BALDINI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 28/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DALL'OSSO MATTEO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/05/2020
FITZGERALD NISSOLI FUCSIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/05/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05872
presentato da
BALDINI Maria Teresa
testo di
Giovedì 28 maggio 2020, seduta n. 349

   BALDINI, DALL'OSSO e FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati diffusi dall'Associazione italiana difesa degli animali e ambiente, nel febbraio 2020 in Italia, ogni 12 minuti circa, un cane viene torturato ed, ogni giorno, sono circa 120 i cani torturati, che spesso muoiono a seguito delle sevizie subite. Il fenomeno della tortura degli animali ha subito una drammatica amplificazione a seguito della diffusione dei social network tra le cui pagine, i fautori dei delitti si mostrano in flagranza di reato, assolutamente ignari e inconsapevoli della gravità del gesto e del dolore ad esso correlato;

   l'elemento che desta maggiore sconcerto si colloca nella fascia di età che maggiormente è coinvolta nei reati citati: stando ai dati suesposti, la maggior parte delle aggressioni efferate è compiuta da ragazzi tra i 10 e i 14 anni, a conferma di quanto l'educazione e la consapevolezza della dignità di ogni essere vivente siano condizioni inderogabili affinché si possa strutturare una cultura del rispetto che soprattutto nelle giovani generazioni sembra evidentemente mancare;

   si evidenzia pertanto l'urgenza di definire le condizioni per salvaguardare, rafforzare e promuovere la cultura del rispetto verso gli animali, attraverso un irrigidimento del sistema sanzionatorio, nell'auspicio che possa rappresentare dapprima un deterrente e sul medio-lungo periodo una premessa indispensabile per una emancipazione culturale e sociale in materia di rispetto verso gli altri esseri viventi;

   la tortura verso gli animali non si palesa esclusivamente in atti oggettivamente violenti, ma anche in interventi di tipo tecnico-scientifico finalizzato ad «affinare» taluni tratti morfologici della razza per ragioni afferenti esclusivamente il business correlato al mercato e che di contro comportano un deterioramento vistoso e graduale dello stato di salute dell'animale costretto a compromissioni di salute che talvolta lo conducono alla morte;

   il caso delle razze di cani brachicefali appare quello maggiormente eloquente: alcune razze di cane tra cui i carlini ed i bulldog sono caratterizzati da una anomalia cranica con una notevole larghezza del muso, con alterazione delle canne nasali e conseguenti difficoltà respiratorie che comportano riverberi a livello sistemico;

   la cosiddetta eugenetica canina rappresenta una vera e propria piaga, deplorevole quanto silente, intorno alla quale è andato strutturandosi il business delle razze canine, i cui standard morfologici sono declinati alle istanze di un mercato costantemente in evoluzione e totalmente distanti dalle esigenze di salute e di salvaguardia del benessere animale;

   malgrado l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia abbia previsto l'esplicito divieto di interventi anche di natura estetica, non è stata annoverata l'eugenetica nella fattispecie degli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi pertanto vietati, malgrado l'evidente assimilazione di tale fattispecie a quella sanzionata –:

   se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative volte ad introdurre il reato di tortura verso gli animali e nel contempo prevedere delle aggravanti in caso di lesioni o di morte dell'animale e se non si ritenga auspicabile adottare iniziative in materia di eugenetica animale per finalità estetiche, prevedendo eventualmente il divieto di alterazione genetica delle razze canine finalizzata a migliorarne gli standard estetici della singola razza solo qualora comprometta la qualità della vita, la salute ed il benessere dei cani.
(4-05872)