ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05859

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 349 del 28/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: VIZZINI GLORIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 28/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 28/05/2020
Stato iter:
16/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2020
AZZOLINA LUCIA MINISTRO - (ISTRUZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/10/2020

CONCLUSO IL 16/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05859
presentato da
VIZZINI Gloria
testo di
Giovedì 28 maggio 2020, seduta n. 349

   VIZZINI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 ha sospeso le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a causa dell'emergenza Covid-19. Conseguentemente, il Ministero dell'istruzione ha diramato la nota ministeriale n. 279 dell'8 marzo del 2020 che ha stabilito la «necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione»;

   il testo ministeriale in riferimento alla valutazione degli apprendimenti e alla verifica delle presenze degli studenti accenna a «una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate»;

   a fronte della circolare ministeriale, ma ancor di più, forti della normativa vigente che affida al docente la scelta delle modalità di verifica e valutazione, molti istituti scolastici italiani stanno definendo i processi di verifica e valutazione, tenendo conto degli aspetti peculiari dell'attività didattica a distanza;

   il Ministero dell'istruzione ha rilasciato il 6 aprile 2020 una mini guida «Didattica a distanza e diritti degli studenti» con alcuni suggerimenti e attività pratiche da utilizzare nella didattica a distanza; questa guida non aggiunge nessuna modalità operativa per la valutazione degli studenti nella didattica a distanza;

   il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, decreto «Cura Italia», all'articolo 87, comma 3-ter, ha equiparato il periodo scolastico effettuato con la didattica a distanza a quello tradizionale specificando che «La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62»;

   il Ministero, con la già citata nota n. 279 dell'8 marzo 2020, ha sottolineato come «la normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, decreto legislativo n. 62 del 2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa». Inoltre, lo stesso Ministero, con l'ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, ha demandato ai collegi dei docenti l'onere di aggiornare gli obiettivi formativi per ogni materia con i conseguenti criteri di valutazione;

   l'associazione Cidi ha espresso pubblicamente la difficoltà per tanti insegnanti di esprimere la propria valutazione degli studenti con voti tradizionali decimali, invitando il Ministero ad una moratoria delle votazioni numeriche per le classi di passaggio –:

   se il Ministro ritenga sia il caso, per le classi che non concludono cicli scolastici con esami, di adottare iniziative per escludere formalmente l'utilizzo della valutazione degli studenti su scala decimale in favore di un giudizio descrittivo del percorso completato dallo studente, che consideri anche la didattica a distanza, con relativo superamento dell'anno o carenza formativa da colmare a settembre.
(4-05859)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 16 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 410
4-05859
presentata da
VIZZINI Gloria

  Risposta. — Con l'ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, successivamente integrata con la circolare n. 9168 del 9 giugno 2020, sono state definite specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti.
  I suddetti provvedimenti, infatti, affrontano la questione posta con l'atto di sindacato ispettivo in esame, in particolare, in merito alla Sua richiesta, precisano, per le classi che non concludono cicli scolastici con esami, di adottare iniziative per escludere formalmente l'utilizzo della valutazione degli studenti su scala decimale in favore di un giudizio descrittivo del percorso completato dallo studente, che consideri anche la didattica a distanza, con relativo superamento dell'anno o carenza formativa da colmare a settembre.
  In particolare, con riferimento al primo ciclo, l'articolo 3 della suddetta ordinanza ha previsto che gli alunni siano ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni vigenti (articolo 3, comma 3, articolo 5, comma 1 e articolo 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 62 del 2017). Gli alunni sono stati, dunque, ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
  Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, l'ordinanza ha previsto che gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongano uno specifico piano di apprendimento individualizzato nel quale siano indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
  Invece, nell'ipotesi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il provvedimento ha specificato che il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, potrà non ammettere l'alunno alla classe successiva.
  Con riguardo, invece, alla valutazione delle classi non terminali della scuola secondaria di secondo grado, l'articolo 4 della suddetta ordinanza ha stabilito che il consiglio di classe proceda alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono comunque ammessi alla classe successiva, in deroga alle disposizioni vigenti in materia (articolo 4, commi 5 e 6, e articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122).
  Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.
  Nell'ipotesi di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato.
  Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
  Nei casi, invece, in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
  Abbiamo dunque fornito una risposta dettagliata, concreta ed equilibrata all'esigenza di garantire una corretta valutazione dei nostri studenti che tenga conto della situazione emergenziale che stiamo attraversando.
  

Il Ministro dell'istruzione: Lucia Azzolina.