ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05854

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 348 del 27/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/05/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05854
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 27 maggio 2020, seduta n. 348

   BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'attuale normativa in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 (cosiddetto decreto «Cura Italia») prevede, tra l'altro, la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui, in particolare per persone in cassa integrazione e in difficoltà economiche;

   la prassi seguita dagli istituti bancari è quella di far compilare l'apposito modulo e di inoltrare la domanda, per l'accettazione della richiesta di sospensione, alla Consap. Nel frattempo, alcuni istituti procedono a sospendere ugualmente la rata, altri invece la addebitano ugualmente con la specifica che sarà riaccreditata in futuro. Nel caso in cui sul conto corrente non ci fosse una somma sufficiente, l'utente non viene segnalato come «cattivo pagatore»;

   secondo quanto riportato sul sito Consap «la sospensione viene attivata entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Banca comunica al richiedente l'accettazione di Consap. Tale comunicazione, salvo non rintracciabilità del richiedente, deve avvenire entro 5 giorni dall'accettazione di Consap. Nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, la sospensione viene attivata non oltre il 45° giorno lavorativo successivo alla comunicazione al richiedente»;

   tuttavia, considerando le numerose richieste, è verosimile che si verifichino ritardi nell'effettiva attivazione della sospensione. A parere dell'interrogante, costituisce alta criticità la scelta, da parte di alcuni istituti bancari, di addebitare comunque la rata del mutuo in presenza di una domanda di sospensione inoltrata all'istituto stesso. Ciò in considerazione della straordinarietà della situazione che il Paese e l'intera economia nazionale sta vivendo e per la quale le famiglie hanno bisogno di liquidità in primis per potersi garantire l'acquisto di beni di prima necessità –:

   se sia a conoscenza delle criticità di cui in premessa;

   quali iniziative di competenza si intendano adottare al fine di evitare che gli istituti bancari procedano comunque all'addebito della rata del mutuo in presenza di una domanda di sospensione che è in attesa di approvazione da parte di Consap.
(4-05854)