ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05834

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 347 del 26/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 26/05/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 27/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05834
presentato da
POTENTI Manfredi
testo presentato
Martedì 26 maggio 2020
modificato
Mercoledì 27 maggio 2020, seduta n. 348

   POTENTI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 335 del 1995, riformando il sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito una distinzione tra i lavoratori e le lavoratrici che, al 31 dicembre 1995, erano in possesso di almeno diciotto anni di contribuzione e quelli con meno di diciotto anni di contributi alla data sopraccitata, sottoposti al calcolo della pensione con il cosiddetto sistema misto; a questi ultimi soggetti, l'istituto nazionale di previdenza ha applicato le aliquote di rendimento previste per il personale civile;

   al personale della polizia di Stato che percepisce una pensione liquidata in base al sistema misto, l'Inps continua ad applicare – anche per chi non è stato arruolato dopo la legge di riforma del nuovo ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza anche nota come legge sulla smilitarizzazione della polizia di Stato – le aliquote di rendimento previste per il personale civile, ovvero 2,33 per cento per ogni anno di servizio sino al quindicesimo;

   in relazione alla liquidazione del trattamento pensionistico, nei confronti del personale militare con un'anzianità superiore ai 20 anni – a cui appartengono gli uomini e le donne della polizia arruolati prima del 25 giugno 1982 – è applicabile il regime di calcolo favorevole previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973;

   l'Inps non recepisce l'orientamento giurisprudenziale dato in proposito da due sentenze della seconda e della terza sezione giurisprudenziale centrale d'appello della Corte dei conti favorevoli ad un'interpretazione non restrittiva –:

   se il Governo intenda adottare iniziative a garanzia dell'applicazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 anche per il personale della polizia di Stato avente diritto, come indicato dalle sentenze della seconda e terza sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti.
(4-05834)