ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05781

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 344 del 21/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LABRIOLA VINCENZA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/05/2020
MAZZETTI ERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/05/2020
RUFFINO DANIELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/05/2020
CASINO MICHELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/05/2020
Stato iter:
14/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2020
COSTA SERGIO MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/10/2020

CONCLUSO IL 14/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05781
presentato da
BALDELLI Simone
testo di
Giovedì 21 maggio 2020, seduta n. 344

   BALDELLI, LABRIOLA, MAZZETTI, RUFFINO e CASINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   una delle criticità di queste drammatiche settimane di emergenza sanitaria, è stata la difficoltà a reperire e distribuire le mascherine e i dispositivi di protezione individuali;

   una ulteriore difficoltà sarà quella legata alla necessità di un loro corretto smaltimento;

   il Politecnico di Torino ha fatto una stima del fabbisogno nazionale, pari a circa 953 milioni di mascherine al mese, 35 milioni al giorno;

   se l'1 per cento delle mascherine utilizzate in un mese, sulla stima di poco meno di un miliardo a livello nazionale, venisse smaltito in maniera non corretta, si avrebbero 10 milioni di mascherine al mese disperse nell'ambiente –:

   se il Governo non intenda porre in essere idonee iniziative per il corretto smaltimento dei suddetti dispositivi e per consentire il recupero e il riciclo dei materiali.
(4-05781)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 408
4-05781
presentata da
BALDELLI Simone

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Con particolare riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale, preme innanzitutto evidenziare che, nel contesto dell'emergenza sanitaria nazionale connessa all'infezione da virus SARS-Cov-2, indicazioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale usati sono pervenute dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dal sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e dalla Commissione europea.
  Il Ministero dell'ambiente congiuntamente agli altri soggetti coinvolti, ha cercato di fornire una serie di indicazioni volte a fronteggiare l'attuale stato emergenziale.
  In particolare, lo stesso Ministero, in merito ai dispositivi di sicurezza individuale, rientranti ormai nell'uso quotidiano della collettività ai fini della protezione del contagio, fin dal 30 marzo 2020, con la circolare n. 22276, sulla base della circolare emessa dall'Istituto superiore della sanità, ha reso note le opportune prescrizioni per la corretta gestione degli stessi, in ambito domestico, in presenza o meno di soggetti contagiati.
  Allo stato, la raccolta dei suddetti dispositivi nei rifiuti indifferenziati avviati prioritariamente all'incenerimento costituisce la forma di gestione generalmente praticata.
  Alla luce delle ultime stime, effettuate da Ispra relativamente ai quantitativi di rifiuti prodotti dall'uso dei suddetti dispositivi (guanti monouso, mascherine, e altro), è attualmente in fase di studio la possibilità di promuovere una raccolta separata, ancorché sperimentale, che possa, in alternativa all'attuale gestione, consentire un flusso dedicato ed evitare che tali rifiuti vengano abbandonati.
  Per quanto concerne la gestione dei rifiuti derivanti dai dispositivi di protezione individuale nell'ambito delle utenze non domestiche (attività economiche e produttive), in data 16 maggio 2020 (Ispra) ha pubblicato un documento che fornisce indicazioni per la classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti dispositivi di protezione individuale usati (mascherine e guanti).
  In particolare Ispra evidenzia che la classificazione di un rifiuto è un onere del produttore che è chiamato ad individuare il pertinente codice dell'elenco europeo dei rifiuti e a valutare, qualora ne ricorrano le condizioni, la sussistenza di pericolosità.
  L'attribuzione del codice è attuata applicando la procedura e i criteri stabiliti nel paragrafo «Elenco dei rifiuti» dell'allegato alla decisione 2000/532/CE. Il criterio di individuazione del codice relativo ai rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale usati è quello della funzione del prodotto, tenuto conto che tale fattispecie di rifiuto non è ascrivibile ad uno specifico settore produttivo, ovvero ad una specifica fonte ma può, indifferentemente, essere generato nell'ambito di un qualunque settore economico.
  Il documento, oltre a riportare le modalità di gestione dei dispositivi di protezione individuale usati prodotti nelle utenze domestiche e dalle strutture sanitarie, fornisce indicazioni sulla classificazione degli stessi sia nel caso in cui siano prodotti dalle utenze produttive assimilate alle utenze domestiche, sia quando siano prodotti dalle utenze produttive non assimilate, con una sostanziale differenza di assegnazione del codice dell'Elenco europeo di rifiuti (Eer).
  Con riferimento alle criticità delle filiere afferenti al recupero e smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata ed al relativo rischio di comportamenti illeciti, si segnala che le attività investigative attualmente in corso da parte del Nucleo operativo ecologico restituiscono, quale elemento informativo, come le citate difficoltà sarebbero riconducibili alla impossibilità di inviare i rifiuti in questione a smaltimento/recupero tramite gli abituali canali esteri, anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive per il principio di precauzione.
  Nella citata circolare, nel rispetto delle specificità emergenziali di ciascun territorio, sono state fornite alle regioni e alle province autonome le indicazioni per adottare le necessarie misure, ai sensi dell'articolo 191, decreto legislativo n. 152 del 2006, per esigenze direttamente collegate all'emergenza sanitaria, al fine di disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi.
  Il regime derogatorio alla norma vigente, temporalmente circoscritto alla durata dell'emergenza – ivi compreso il ricorso prioritario all'incenerimento – poteva tra l'altro essere attivato anche per il deposito temporaneo.
  L'estensione quantitativa e temporale dei limiti si rilevava, infatti, necessaria al fine di poter garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali durante l'attuale periodo emergenziale legato al contenimento e alla gestione epidemiologica.
  Conseguentemente, nel corso del procedimento per la conversione in legge del cosiddetto decreto «Cura Italia», alcune delle indicazioni fornite alle regioni con la predetta circolare sono state valutate nell'ambito di appositi emendamenti, che hanno condotto all'inserimento dell'articolo 113-
bis, contenente le previsioni per la deroga alle disposizioni relative al deposito temporaneo.
  Tenuto conto, dunque, della volontà di fornire uno strumento che potesse garantire una maggiore flessibilità della normativa vigente, per il tempo strettamente legato alla situazione emergenziale e considerato anche che la suddetta norma è stata introdotta mediante uno strumento normativo specificamente indirizzato alla gestione dell'emergenza sanitaria, ne consegue il carattere temporaneo della norma stessa.
  Ad ogni modo, qualora dovessero sorgere dubbi interpretativi al riguardo, il Ministero dell'ambiente rassicura che valuterà l'opportunità di intervenire con apposite chiarificazioni normative.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.