ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05763

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 343 del 20/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIANNONE VERONICA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 20/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/05/2020
Stato iter:
16/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/10/2020

CONCLUSO IL 16/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05763
presentato da
GIANNONE Veronica
testo di
Mercoledì 20 maggio 2020, seduta n. 343

   GIANNONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 83, comma 7-bis, del decreto-legge «Cura Italia», recentemente approvato dalle Camere stabilisce che: «Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente»;

   secondo quanto riportato da unionesarda.it, una bambina di 4 anni, figlia di una giovane donna sarda, non solo vive separata dalla madre da ormai due anni, essendo stata assegnata al padre dopo la separazione dei coniugi, ma per effetto della pandemia non incontra la madre né può vederla via skype da tre mesi. I servizi sociali della località dove la bimba vive nella casa paterna, si legge, non hanno provveduto a favorire, almeno attraverso le videochiamate, la partecipazione attiva della madre al processo di crescita affettiva della bambina, privando così di fatto la madre del diritto alla genitorialità;

   l'articolo di stampa riporta l'appello di una ex consigliera regionale esponente dell'associazione «Socialismo diritti riforme» (Sde). È inconcepibile che una creatura di appena 4 anni possa subire – si sottolinea nel testo – una lesione del diritto di godere dell'affetto della madre, peraltro incensurata e mai sottoposta ad alcun provvedimento amministrativo o penale, per l'insorgere del COVID-19;

   appare evidente, infatti, che il protrarsi nel tempo dell'impossibilità di vedere la bambina e trascorrere del tempo con lei, seppure in un ambiente protetto, e non consentire alla bimba di vedere la mamma, almeno via skype o con videochiamate, rischia di avere delle ripercussioni negative sul suo sviluppo psicoaffettivo;

   è appena il caso di ricordare che l'Italia su questo tema venne condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2013. Anche un genitore detenuto non decade automaticamente dalla responsabilità genitoriale. Insomma, non esistono elementi tali – conclude l'esponente di Sdr – per impedire alla bambina di vedere la mamma;

   l'eccezionalità della pandemia non giustifica il mancato rispetto di un principio cardine della Costituzione, ossia quello che garantisce ai figli un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore con cui non vivono. Principio confermato dall'articolo sopra citato, che garantisce gli incontri da remoto per tutti i minori, escludendoli solo in casi di assoluta impossibilità –:

   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza, anche normative, intenda adottare affinché venga garantita la continuità dei rapporti genitori figli, nell'interesse primario del minore, favorendo interpretazioni che evitino situazioni difficilmente compatibili, ad avviso dell'interrogante, con il quadro costituzionale.
(4-05763)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 16 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 410
4-05763
presentata da
GIANNONE Veronica

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, premessa la previsione di cui l'articolo 83, comma 7-bis, del decreto-legge «Cura Italia» che prevede che gli incontri genitori figli in spazio neutro avvengano attraverso modalità da remoto, si espone il caso di una mamma, la cui figlia è stata affidata al padre, che non ha potuto, durante il periodo di emergenza Covid esercitare alcun diritto di visita della figlia minore, in quanto i servizi sociali del comune competente non si sono attivati a tal fine.
  È quindi domandato: «Quali iniziative di competenza, anche normative, intenda adottare, affinché venga garantita la continuità genitori-figli, nell'interesse primario del minore favorendo interpretazioni che evitino situazioni difficilmente compatibili, ad avviso dell'interrogante, con il quadro costituzionale».
  In relazione all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario del minore, che si tratta – come noto – di un diritto regolamentato da provvedimenti giurisdizionali che ne disciplinano le concrete modalità di attuazione nelle singole fattispecie, tenuto conto dell'interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori pur nel rispetto di regole dettate per la peculiarità di ciascuna situazione familiare (come nel caso, richiamato dall'interrogante, in cui siano previsti incontri «protetti» in spazi neutri e alla presenza di operatori del servizio sociale a tutela del minore) e che, nel periodo di emergenza epidemiologica, in cui gli spostamenti sono limitati e consentiti solo nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite, occorrerà operare caso per caso un bilanciamento con le misure adottate dal Governo volte a tutelare il diritto alla salute.
  Tra queste misure, chiaramente finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e al contempo alla tutela delle persone maggiormente vulnerabili, si colloca il comma 7-
bis dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto Cura-Italia, convertito con modificazioni con legge n. 27 del 2020, che dispone: «Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del servizio socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.»
  L'obiettivo dunque, nei casi in cui siano stati previsti dal giudice incontri tra genitori e figli in spazio neutro o alla presenza degli assistenti sociali, è quello di assicurare solo da remoto, nel periodo indicato, una comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, fatta salva una diversa e specifica disposizione del giudice. Trattasi evidentemente di valutazioni rimesse all'autorità giudiziaria competente, rispetto alle quali non è consentita alcuna attività di interferenza (diretta o indiretta) da parte del Ministero, in quanto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e nell'interpretazione del contesto normativo di riferimento l'Autorità giudiziaria opera in piena autonomia e indipendenza.
  In via generale, l'esercizio del diritto di visita dei minori dei genitori separati, secondo le disposizioni vigenti, e l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, non risulta precluso dalle diverse disposizioni che hanno posto limitazioni alla libertà di movimento alle persone.
  Si è infatti affermato in diverse pronunce che tale diritto di visita deve comunque poter essere esercitato salva l'ipotesi in cui prevalga l'interesse a salvaguardare la salute delle persone, tenuto delle circostanze del caso concreto.
  Con particolare riferimento poi alle ipotesi in cui il diritto di visita debba essere esercitato con l'intermediazione di altre figure in ragione di quanto disposto dal provvedimento del giudice, la disposizione di cui all'articolo 83, comma 7-
ter, proprio al fine di consentire l'esercizio del diritto di visita, ha previsto l'utilizzazione di collegamenti da remoto.
  In ragione del quadro normativo così delineato non risultano avviate attività normative ulteriori volte a disciplinare la materia indicate.
  Quanto alla richiesta di acquisire «notizie presso gli uffici giudiziari competenti», si rappresenta che, non essendo stato specificato presso quali uffici giudiziari sarebbero stati adottati i provvedimenti menzionati, non è stato possibile assumere informazioni in merito.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.