ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05702

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 341 del 15/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: POLIDORI CATIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/05/2020
Stato iter:
28/07/2020
Fasi iter:

RITIRATO IL 28/07/2020

CONCLUSO IL 28/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05702
presentato da
POLIDORI Catia
testo di
Venerdì 15 maggio 2020, seduta n. 341

   POLIDORI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   con delibera n. 5 del 18 ottobre 2019, la comunità del Parco nazionale dei Monti Sibillini designava quali suoi rappresentanti in seno al consiglio direttivo dell'Ente – in regolare applicazione della legge n. 394 del 1991, dello Statuto parco nazionale dei Monti Sibillini e del regolamento della comunità del Parco – i signori: Alessandro Gentilucci, Domenico Ciaffaroni, Giammario Ottavi, Nicola Alemanno;

   la delibera in questione veniva successivamente trasmessa al Ministro interrogato ai fini dell'emanazione del decreto di nomina dei quattro componenti designati, come previsto dall'articolo 9 della già richiamata legge n. 394 del 1991;

   in data 27 novembre 2019, in riscontro alla richiesta ministeriale, il direttore dell'Ente Parco inviava anche i curriculum vitae dei soggetti designati, in uno alle dichiarazione d'insussistenza delle cause d'inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013;

   con atto protocollo n. 13464 del 25 febbraio 2020, il Ministero comunicava all'Ente quanto segue: «dal certificato rilasciato dalla Procura di Spoleto risulta pendente a carico del dottor Nicola Alemanno un procedimento penale per reato che rientra nella casistica per la quale il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede l'inconferibilità dell'incarico. Tanto si comunica al fine di una ponderata valutazione, da parte di codesta Comunità, in merito all'opportunità di provvedere alla designazione di altro nominativo»;

   alla missiva in questione, la Comunità del Parco, in persona del suo presidente, replicava con nota protocollo 1391 del 4 marzo 2020, rappresentando con «delibera n. 5 del 18 ottobre 2019 la Comunità del Parco ha designato i quattro componenti per il nuovo Consiglio direttivo del Parco. Nel corso della seduta la circostanza (della sussistenza di un procedimento penale pendente) è emersa ed è stata oggetto di discussione e valutazione da parte dei rappresentanti della Comunità del Parco, prima della elezione. All'esito del dibattito, effettuata la votazione, la Comunità del Parco ha ritenuto di eleggere il candidato Alemanno quale componente del Consiglio Direttivo. Non sussistendo all'atto della designazione la causa di preclusione prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013, risultando solo pendente procedimento penale, si ritiene che la Comunità del Parco abbia già effettuato, con il dibattito e la votazione di propria competenza, una ponderata valutazione circa l'opportunità della designazione»;

   a conferma della correttezza dell'operato della Comunità del Parco, occorre rilevare come l'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, là dove vengano in rilievo reati contro la pubblica amministrazione, ricolleghi l'inconferibilità dell'incarico alla condanna (a seconda dei casi, definitiva o anche di primo grado), non già alla mera pendenza di un procedimento o di un processo in primo grado non ancora definito. La stessa rubrica della disposizione è illuminante, dal momento in cui recita: «inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione»;

   tale soluzione, del resto, appare quella più conforme alla Costituzione, che, come noto, all'articolo 27, prevede la presunzione di non colpevolezza per i soggetti sottoposti a procedimento penale, fino a condanna definitiva. La pendenza di un'indagine o un rinvio a giudizio, a giudizio dell'interrogante, non sono, in quanto tali, rivelatori di alcun disvalore penale o di alcuna rimproverabilità in capo al soggetto che vi è sottoposto, e sono dunque, a ragione, irrilevanti sul piano che qui interessa;

   alla luce di quanto sopra, non sussiste alcuna preclusione normativa alla nomina del sindaco Alemanno, e l'ente Parco ha già assolto, con spirito di leale collaborazione e rispetto sia formale che sostanziale della legge, alla richiesta di ponderare e valutare l'incidenza del procedimento pendente ai fini della propria determinazione –:

   se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti in ordine alla propria posizione sul punto e procedere all'adozione del decreto di nomina di propria competenza.
(4-05702)