ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05673

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 340 del 14/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: BRAMBILLA MICHELA VITTORIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRESTIPINO PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 14/05/2020
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 14/05/2020
BIANCOFIORE MICHAELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 14/05/2020
ZANELLA FEDERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 14/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/05/2020
Stato iter:
06/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/11/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/11/2020

CONCLUSO IL 06/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05673
presentato da
BRAMBILLA Michela Vittoria
testo di
Giovedì 14 maggio 2020, seduta n. 340

   BRAMBILLA, PRESTIPINO, FRASSINETTI, BIANCOFIORE e ZANELLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'8 maggio 2020 le agenzie di stampa (per esempio l'Adnkronos delle 16,43) e i media online hanno riferito di un orribile caso di maltrattamento e uccisione di animale avvenuto nel pomeriggio del giorno procedente a Priolo (Siracusa);

   secondo le fonti di stampa, i carabinieri – avvertiti da un ciclista di passaggio – hanno contestato ad un pensionato di 69 anni l'accusa di aver legato le zampe anteriori di un cane randagio al paraurti posteriore della propria auto, trascinandolo a lungo su una strada di campagna. L'animale, nonostante le immediate cure veterinarie ricevute, è deceduto. Il pensionato non avrebbe fornito spiegazioni;

   per essere valutato in tutta la sua gravità, il fatto non ha bisogno di lunghe descrizioni. Si tratta purtroppo di un crimine ancora molto diffuso che, proprio per la frequenza con cui viene commesso, ha indotto numerosi parlamentari, comprese le interroganti, a presentare progetti di legge per inasprire le pene a carico di chi maltratta e uccide gli animali –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per inasprire e rendere effettive le sanzioni penali (incluso il carcere) a carico dei soggetti che si macchiano di tali ripugnanti reati.
(4-05673)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 6 novembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 424
4-05673
presentata da
BRAMBILLA Michela Vittoria

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, prendendo le mosse dalla recente notizia di un caso di maltrattamenti in danno di un cane, protrattisi sino a cagionare la morte dell'animale, dopo avere ricordato i molteplici progetti di legge presentati dai parlamentari, volti ad inasprire il trattamento sanzionatorio comminato a carico di chi maltratta e uccide gli animali, chiedono di conoscere «quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per inasprire e rendere effettive le sanzioni penali (incluso il carcere) a carico dei soggetti che si macchiano di tali ripugnanti reati».
  Rispetto alla suddetta notizia, si rappresenta innanzitutto che presso la procura della Repubblica di Siracusa è stato iscritto il procedimento penale n. 2788 R.G. mod. 21 per il reato di uccisione, con crudeltà, di cane di razza meticcia, consumato in Priolo Gargallo in data 07 maggio 2020.
  Ciò premesso, la materia specifica è stata oggetto di intervento con la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate », volta a trasformare in delitti gli illeciti in materia di animali, originariamente puniti come contravvenzioni dal codice penale, nonché ad inasprire decisamente la risposta sanzionatoria per le singole condotte incriminate.
  In particolare, con il suddetto intervento è stato inserito nel libro II del codice penale il titolo IX
-bis intitolato «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», composto di cinque articoli, quattro dei quali introducono nuove figure delittuose.
  Per alcune delle condotte incriminate, il trattamento sanzionatorio è stato ulteriormente inasprito dalle disposizioni della legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno».
  La prima fattispecie introdotta nel codice penale con la legge n. 189 del 2004, V «Uccisione di animali» di cui all'articolo 544
-ter, incrimina la condotta di chiunque cagioni la morte di un animale: tale previsione che riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, individuandolo come soggetto passivo del reato.
  La norma introduce un reato comune, a forma libera; la condotta descritta dalla fattispecie ricalca quella dell'omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale; al fine di escludere eventuali potenziali conflitti con altri beni giuridici, il legislatore ha però individuato fra gli elementi oggettivi del fatto anche quelli dell'«assenza di necessità» e della «crudeltà», che operano in aggiunta alle ordinarie scriminanti, e che escludono l'operatività della fattispecie qualora, in ragione delle concrete circostanze del fatto, tramite l'uccisione dell'animale il soggetto attivo soddisfi un interesse ritenuto dalla generalità dei consociati apprezzabile o nell'ipotesi in cui non abbia inteso infliggere la morte all'animale sotto la spinta di un motivo riprovevole quale, appunto, la crudeltà. Il trattamento edittale previsto dalla fattispecie in questione è stato oggetto di incremento ad opera dell'articolo 3 della legge 4 novembre 2010, n. 201: la forbice edittale oggi prevista va da un minimo di quattro mesi ad un massimo di due anni di reclusione.
  Segue il delitto di «Maltrattamento di animali», rubrica sotto la quale l'articolo 544
-ter del codice penale riunisce più ipotesi autonome di reato.
  La prima ipotesi, disciplinata dal primo comma, consiste nel cagionare all'animale una lesione per crudeltà o senza necessità (nel provocargli, quindi, una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale, anche se non definitiva, del suo organismo) o nel sottoporlo a sevizie, comportamenti, fatiche e lavori che provocano patimenti «insopportabili per le sue caratteristiche etologiche», ovvero per quello che è il comportamento proprio della specie di riferimento dell'animale, così come ricostruito dalle scienze naturali.
  Il secondo comma della disposizione sanziona due ulteriori condotte, alternative fra loro, consistenti nella somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate o nella sottoposizione degli animali a trattamenti che procurano loro un danno alla salute.
  Per tali condotte, così come per quella contemplata al comma primo, il trattamento sanzionatorio è identico e, a seguito dell'incremento apportato con l'articolo 3 della legge 4 novembre 2010 n. 201, è oggi previsto nella misura della reclusione da tre mesi a diciotto mesi e della multa da 5.000 a 30.000 euro.
  Il terzo comma della disposizione prevede invece una circostanza aggravante ad effetto speciale che opera quando, per effetto delle condotte descritte al primo comma, l'animale muoia: in tal caso, e sempre che la morte non sia voluta, la pena è aumentata della metà rispetto a quella prevista per le fattispecie semplici.
  Sotto la rubrica «Spettacoli o manifestazioni vietati», l'articolo 544
-quater sanziona con la pena della reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di colui che organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Anche questa disposizione prevede una circostanza aggravante: il secondo comma dell'articolo 544-quater commina un aumento della pena da un terzo alla metà di quella di cui al comma primo, per il caso che le condotte incriminate siano commesse in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto o se da esse deriva la morte dell'animale.
  L'articolo 544
-quinquies del codice penale, sotto la rubrica «Divieto di combattimento tra animali», contiene, infine, più fattispecie autonome di reato.
  La prima attiene alla condotta di chi promuove, organizza o dirige combattimenti e o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.
  Per tali condotte è prevista una pena più elevata rispetto a quella comminata per tutte le altre fattispecie incriminatrici di cui è composto il titolo IX
-bis: si parte infatti da un minimo edittale di un anno di reclusione e 50.000 di multa sino a raggiungere il limite massimo di tre anni di reclusione e 160.000 di multa.
  Detta pena può essere ulteriormente aggravata da un terzo alla metà qualora ricorra una delle circostanze aggravanti che la medesima disposizione elenca: si tratta dell'ipotesi in cui le attività vietate siano commesse in concorso con minori o ad opera di persone armate, del caso in cui le attività sono promosse mediante l'utilizzo di materiali che riprendono combattimenti, o, infine, se l'autore del reato provvede, in qualsiasi maniera, a registrare i combattimenti o le competizioni.
  Le ulteriori figure autonome di reato che l'articolo in esame sanziona incriminano condotte propedeutiche o accessorie rispetto a quella della promozione, organizzazione e direzione di combattimenti o competizioni: si tratta dell'allevamento e dell'addestramento di animali destinati al combattimento, della messa a disposizione degli animali da parte dei proprietari consenzienti e dell'organizzazione e dell'effettuazione di scommesse sui combattimenti e le competizioni vietate.
  Per ciascuna di dette condotte la pena comminata è quella della reclusione da tre mesi sino a due anni e della multa da 5.000 a 30.000 euro.
  Prevedono inoltre la tutela penale agli animali anche le fattispecie contravvenzionali di cui agli articoli 727 e 121
-bis del codice penale.
  La prima delle due disposizioni ricordate, che nell'impianto originario del codice esauriva la suddetta tutela, è stata oggetto di intervento ad opera della legge 20 luglio 2004, n. 189, che ne ha sostituito il contenuto per adeguarlo all'operata trasformazione in delitti di talune delle condotte di reato precedentemente in esso ricomprese.
  Oggi l'articolo 727 del codice penale, rubricato «Abbandono di animali», contiene due autonome figure di reato, punite entrambe con la pena alternativa dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro: l'abbandono di animali domestici, o di quelli che hanno comunque acquisito le attitudini della cattività, e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e che cagionino grave sofferenza.
  La seconda figura contravvenzionale è stata introdotta dall'articolo 1, comma I, lettera
a) del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, con il quale è stata esercitata la delega ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva del 19 novembre 2008 n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e nella direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
  Si tratta dell'articolo 727
-bis del codice penale, che sotto la rubrica «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette», sanziona le condotte descritte dalla rubrica, riguardanti gli esemplari delle specie animali protette, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda sino a 4.000 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
  In linea con il bene giuridico tutelato da tale previsione incriminatrice, che non è il singolo animale, ma la sua specie e l'
habitat, la norma prevede l'esclusione di ogni rilievo penale alle condotte descritte nel caso in cui l'azione «riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari, e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».
  Come ricordato dagli interroganti, nel corso di questa legislatura sono state presentate numerose proposte di legge relative alla tutela penale degli animali.
  Quelle di più ampia portata attualmente pendenti sono:

    A.S. 1356 presentato dal senatore Francesco Bruzzone e altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione»;
    AS. 1344 presentato dalla senatrice Julia Unterberger e altri: «Disposizioni in materia di tutela degli animali»;
    A.S. 1078 presentato dal senatore Gianluca Perilli e altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali»;
    A.S. 1030 presentato dalla senatrice Rosellina Sbrana: «Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali»;
    A.S. 360 presentato dalla senatrice Monica Cirinnà e altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali»;
    A.C. 1930 presentato dall'onorevole Manfredi Potenti e altri: «Introduzione dell'articolo 544
-septies del codice penale, in materia di diffusione nell'ambiente di sostanze nocive destinate a provocare la morte di animali domestici o selvatici»;
    A.C. 1890 presentato dall'onorevole Carmen Di Lauro: «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali»;
    A.C. 999 presentato dall'onorevole Paolo Parentela: «Modifica all'articolo 544
-ter del codice penale, in materia di divieto di utilizzazione degli animali come richiami nell'attività venatoria, e disposizioni concernenti la liberazione degli esemplari utilizzati a tale fine»;
    A.C. 950 presentato dall'onorevole Cosimo Maria Ferri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali»;
    A.C. 501 presentato dall'onorevole Walter Rizzetto: «Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali»;
    A.C. 101 presentato dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla: «Introduzione dell'articolo 441
-bis del codice penale, in materia di detenzione e impiego di esche e bocconi avvelenati per l'uccisione di animali, nonché disposizioni concernenti lo svolgimento di attività di disinfestazione».

  L'attenzione del Ministero resta alta, con disponibilità a valutare la possibilità di percorrere ogni strada per arginare simili episodi di violenza.
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.