ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05559

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 336 del 07/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 07/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/05/2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/05/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/05/2020
Stato iter:
17/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2021
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/12/2021

CONCLUSO IL 17/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05559
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Giovedì 7 maggio 2020, seduta n. 336

   CUNIAL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 3 maggio 2020 sul quotidiano ilgiorno.it nella sezione delle notizie di Como, è stato pubblicato un articolo dal titolo: «Fase 2 a Como: con le nuove telecamere si punta sul riconoscimento facciale»;

   l'articolo di stampa illustra come i cittadini comaschi saranno osservati da una schiera di telecamere, molte delle quali dotate di un software in grado di riconoscere i loro volti;

   il regolamento (UE)2016/679 vieta, all'articolo 9, l'utilizzo dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

   al considerando 51, infatti, illustra come il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando siano trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica;

   a parere dell'interrogante provvedimenti come quelli intrapresi dal comune di Como minano le libertà personali fondamentali garantite dalla nostra Costituzione, portando il nostro Paese molto più vicino al modello dei regimi asiatici, piuttosto che in un regime democratico;

   l'interrogante ha già espresso dubbi in proposito alla violazione della privacy da parte delle app designate al controllo dei contagiati mediante l'interrogazione n° 4-05348 –:

   quali iniziative urgenti di competenza il Governo intenda mettere in atto per vietare l'uso di questa tecnologia ai fini del controllo sociale, in ogni caso e anche durante l'emergenza sanitaria nazionale.
(4-05559)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 17 dicembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 617
4-05559
presentata da
CUNIAL Sara

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si osserva preliminarmente che la biometria e, più in generale, l'impiego crescente dell'intelligenza artificiale in tutti gli ambiti della vita sociale e individuale ha un impatto profondo sulle società contemporanee. Questa situazione pone agli Stati inediti problemi etico-politici e compiesse implicazioni di carattere giuridico, anche per l'inestricabile sovrapposizione tra ordinamenti diversi (nazionale, europeo, internazionale). È, infatti, evidente che in gioco non sono solo lo sviluppo e la competitività mondiale, ma anche e, soprattutto, la tenuta dei principi democratici. Di qui le strategie, poste in essere dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali, per guidare l'impatto delle tecnologie nel modo migliore, valorizzandone i benefici e minimizzandone i possibili rischi.
  Tanto premesso in via generale, si informa che il decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017, individua, tra gli strumenti di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, nell'ambito dei «patti per l'attuazione della sicurezza urbana» sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza urbani, che possono essere realizzati dagli enti locali, anche avvalendosi di risorse statali previste dalla stessa legge, in esito a una specifica procedura concorsuale definita con apposito decreto interministeriale.
  Al riguardo, si precisa anche che, nelle «Linee generali delle politiche per la promozione della sicurezza integrata», approvate in sede di Conferenza unificata in data 24 gennaio 2018, sono forniti specifici indirizzi sul tema dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio.
  Inoltre, le successive «Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana», adottate in data 26 luglio 2018, con accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali, dedicano alla questione un apposito paragrafo, evidenziando che «la cooperazione tra forze di polizia e polizia locale trova nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una delle attuazioni concrete e contribuisce a innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza delle città». Si ricorda pure che la direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012 richiamata nelle «Linee generali» – che fa seguito alla circolare dell'8 febbraio 2005 «Sistemi di videosorveglianza» e alla circolare del 6 agosto 2010 «Sistemi di videosorveglianza» – definisce i profili amministrativi e tecnici, rimandando per ogni aspetto in materia al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, competente a esprimere un preventivo parere sui progetti di videosorveglianza urbana presentati dai comuni.
  È importante sottolineare che la direttiva in esame tiene conto del provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, che, ad oggi, resta il punto di riferimento in relazione agli importanti profili inerenti alla privacy.
  Il Garante per la protezione dei dati personali, nel confermare il citato impianto normativo, ha chiarito che il ricorso a sistemi di riconoscimento facciale, se funzionale ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ad attività di salvaguardia e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, rientra nella portata applicativa della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recepita dall'Italia con decreto legislativo n. 51 del 2018. Tale disciplina si applica anche al trattamento dei dati personali svolto da enti pubblici territoriali, a fini di tutela preventiva della sicurezza urbana, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017.
  Tuttavia, il Garante ha altresì precisato che l'articolo 7 del citato decreto n. 51 del 2018 subordina l'ammissibilità del trattamento di particolari dati – e, cioè, i dati personali menzionati nell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figurano anche quelli biometrici – alla sussistenza di una specifica previsione normativa.
  E in proposito il Garante ha ritenuto non sufficiente, a tali fini, la previsione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modifiche, nella legge n. 38 del 2009 che, di per sé, si limita a consentire l'installazione di videocamere per fini di tutela della sicurezza urbana.
  Di conseguenza, sulla scorta di tale ricostruzione del quadro normativo di settore e sulla base delle segnalazioni ricevute, il Garante ha aperto istruttorie nei confronti di alcuni comuni, in relazione ai progetti da essi avviati per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza.
  In particolare, per quanto riguarda il comune di Como – cui si fa riferimento nell'interrogazione – il progetto per l'implementazione di un sistema di videosorveglianza prevedeva la sostituzione degli impianti obsoleti e l'attivazione di 16 nuove videocamere dotate di tecnologia per il riconoscimento facciale. Con provvedimento del 26 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 51, il Garante per la protezione dei dati personali ha ingiunto al comune di Como di conformarsi, nel trattamento del dato biometrico operato dall'impianto in questione, a quanto prescritto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In ottemperanza a tale prescrizione, il comune ha disabilitato la funzione sperimentale di riconoscimento facciale e il nuovo impianto opera ora in termini di mera videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana.
  Si evidenzia infine, in relazione alla proposta di legge A.C. 3009, recante «Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico», attualmente all'esame della Camera dei deputati, che la posizione del Garante – sulla base di quanto disposto dal già citato regolamento (UE) 2016/679, dalla direttiva (UE) 2016/680, dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed in linea con quanto stabilito dal Consiglio d'Europa – è orientata nel senso di ritenere di estrema delicatezza l'utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale per finalità di prevenzione e repressione dei reati. La normativa in materia di
privacy stabilisce, infatti, rigorose cautele per i trattamenti di dati biometrici e per particolari categorie di dati, i quali devono trovare giustificazione in una adeguata base normativa.
  In conclusione, lo sforzo del Governo, rispetto alla complessa
governance del sistema e al rischio di pervasività dei nuovi strumenti di controllo, è volto a definire, in un contesto di necessaria coerenza con i corrispondenti sviluppi regolativi sul piano sovranazionale, regole capaci di coniugare livelli crescenti di benessere, resi possibili dalla tecnologia, con i princìpi basilari e i diritti fondamentali di libertà di una società aperta.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

genetica

software

apparecchio di registrazione