ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05537

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 336 del 07/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: LAPIA MARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 07/05/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05537
presentato da
LAPIA Mara
testo di
Giovedì 7 maggio 2020, seduta n. 336

   LAPIA. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il decreto cosiddetto «Cura Italia», n. 18 del 2020 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile del 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020, all'articolo 2-bis, in merito alle misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, dovute all'emergenza coronavirus, dispone quanto segue: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza [...] possono: a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie [...] nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione [...] conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ai sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020»;

   al fine di assicurare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla scuola di specializzazione frequentata dal medico specializzando che decide di assumere l'incarico presso l'azienda o l'ente del servizio sanitario, e per non pregiudicare né il normale percorso formativo dello stesso né la possibilità di prestare servizio di lavoro in virtù dell'emergenza in atto, viene altresì disposto al medesimo articolo che «i medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e [...] il periodo di attività svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione [...] le università assicurano il recupero delle attività formative»;

   tuttavia, nella succitata norma, si aggiunge che «le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione»;

   è opportuno rammentare che le strutture sanitarie non accreditate alle reti formative, oltre a rappresentare sovente la maggior parte delle strutture sanitarie dislocate sull'intero territorio nazionale (in particolare nei piccoli centri, distanti dai principali poli formativi in ambito di specializzazione medica, dove viene garantito il principio di continuità assistenziale), svolgono un ruolo di fondamentale importanza anche nella gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

   invero, molte strutture non accreditate alle reti formative, in queste settimane stanno offrendo supporto, ad esempio, per l'assistenza ai pazienti non-COVID provenienti da quelle strutture sanitarie dove si è avuta la riconversione di molti reparti in aree dedicate alla gestione dell'emergenza coronavirus;

   seppur l'interrogante sia consapevole che le premesse disposizioni operino in un quadro di assoluta emergenza, le regioni hanno più volte sottolineato la necessità di estendere il quadro normativo delle assunzioni dei medici specializzandi anche dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non siano accreditate alle reti formative –:

   se non si ritenga opportuno, in ragione della pandemia da coronavirus in atto, dell'emergenza sanitaria deliberata il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei ministri e del carattere temporaneo della norma citata in premessa, adottare iniziative per estendere l'applicazione della stessa anche agli enti e alle strutture sanitarie non accreditate alla rete formativa, al fine di garantire un maggior supporto a quei presidi che sostengono la continuità assistenziale su tutto il territorio nazionale ed un ruolo di primaria importanza in questa delicata fase sanitaria.
(4-05537)