ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05531

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 335 del 06/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 06/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 06/05/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05531
presentato da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea
testo di
Mercoledì 6 maggio 2020, seduta n. 335

   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 è concesso al cittadino italiano residente in una determinata regione di spostarsi nella medesima per una visita a congiunti, articolo 1, comma 1, lettera a), definendo tali spostamenti necessari;

   l'articolo 4 del medesimo decreto vieta ancora ai cittadini italiani residenti all'estero l'ingresso temporaneo: la ratio di tale provvedimento ancora una volta non tiene conto delle situazioni di frontiera rappresentate in particolar modo dalla Svizzera ma anche da Austria, Slovenia e Francia zone in cui storicamente i cittadini italiani hanno spostato la propria residenza anagrafica per ragioni lavorative e familiari ma mantenendo in Italia centri affettivi significativi;

   viene ammesso sul territorio nazionale di percorrere un'intera provincia che può concretizzarsi anche nello spostamento in più di 150 chilometri ma non è ammesso che un cittadino italiano residente a Chiasso percorra pochi metri di dogana per recarsi a Como a trovare un congiunto, così come non sarà concesso da Capodistria (Slovenia) arrivare a Trieste (23 chilometri) o nella città di Gorizia, dove è riapparsa la cortina di ferro che divide gli abitanti delle due parti della città;

   pertanto, il concetto di contenimento della diffusione del Covid-19 entra in conflitto con queste situazioni oggettive e di buon senso, oltre che confliggere col principio di reciprocità tra Stati: ciò alla luce del fatto che la Svizzera ammette già attualmente l'ingresso del cittadino italiano in territorio elvetico per far visita al coniuge o permettere che i figli minori vedano il genitore, senza sottoporre il soggetto a misure di quarantena e senza legare l'ingresso all'esistenza di un permesso di residenza o soggiorno;

   in ogni decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato comunque sempre ammesso il passaggio dei lavoratori transfrontalieri e, sempre portando la Svizzera come esempio, che non ha mai interrotto completamente le attività lavorative e già oggi sta rientrando a pieno regime, i soli Canton Ticino e Grigioni contano circa 70 mila lavoratori che quotidianamente percorrono i confini, non rappresentando, secondo il diritto vigente, un pericolo per la diffusione del Covid-19;

   in ogni decreto del Presidente del Consiglio dei ministri era invece ammesso l'ingresso temporaneo per comprovate esigenze lavorative ed anche nell'attuale in vigore dal 4 maggio 2020 si dà la possibilità a chiunque per esigenze lavorative intenda stare in Italia per 72 ore prorogabili di altre 48 di recarvisi, rendendo apposita dichiarazione;

   risulta ancora evidente che il Governo-legislatore non ha tenuto in considerazione le summenzionate realtà di frontiera e nemmeno gli altri cittadini italiani iscritti all'Aire negando il diritto all'ingresso temporaneo per ragioni familiari;

   l'articolo 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia;

   l'articolo 3 della Costituzione riconosce pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese –:

   quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla possibilità che l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 venga esteso anche a esigenze familiari, rendendo altresì pienamente applicabile il principio sotteso all'articolo 1, comma 1, lettera a), del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
(4-05531)