ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05509

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 334 del 05/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: BITONCI MASSIMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 05/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020
MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 05/05/2020
Stato iter:
06/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/11/2020
BUFFAGNI STEFANO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/11/2020

CONCLUSO IL 06/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05509
presentato da
BITONCI Massimo
testo di
Martedì 5 maggio 2020, seduta n. 334

   BITONCI, CAFFARATTO, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI e MURELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   tramite l'agenzia per il lavoro Adecco, Poste Italiane nell'anno 2018 ha pubblicato alcune offerte di lavoro per la mansione di autisti che si sarebbero dovuti occupare della guida, del carico e dello scarico del veicolo della consegna e ritiro dei carrelli, delle cassette e dei plichi nei centri di distribuzione e uffici postali, ma anche della vuotatura delle cassette di impostazione;

   Poste italiane possiede una vasta rete di presidio territoriale composta da circa 13.000 uffici postali e 16 centri di meccanizzazione, nei quali lavorano nel complesso circa 130.000 dipendenti;

   The Adecco Group è un'agenzia multinazionale di selezione del personale, con sede a Glattbrugg, nel Canton Zurigo in Svizzera. Il gruppo Adecco coinvolge circa 800.000 associati e 100.000 clienti supportati dai circa 34.000 dipendenti in oltre 5.100 filiali, sparse in oltre 60 Paesi e territori del mondo;

   il contratto di programma 2015-2019 tra il Ministro dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. disciplina le modalità di erogazione del servizio postale universale, nonché gli obblighi della società affidataria, i servizi resi agli utenti, i trasferimenti statali, la disciplina concernente l'emissione delle carte valori e le disposizioni in materia di rapporti internazionali;

   con varie comunicazioni a mezzo posta elettronica pervenute nelle ultime settimane, Adecco ha comunicato ad alcuni dipendenti la proroga della lettera di incarico presso l'utilizzatore Poste Italiane fino al 30 giugno 2020, mentre ad altri fino al 30 settembre 2020. Alla richiesta di chiarimenti presentata dai dipendenti, la società, a quanto consta all'interrogante, avrebbe rappresentato che i lavoratori prossimi a maturare i 24 mesi di attività lavorativa presso Poste non avrebbero dovuto aspettarsi ulteriori rinnovi, perché non in linea con gli indirizzi del cliente che in più circostanze ha mantenuto la medesima condotta;

   le comunicazioni inviate da Adecco ai propri dipendenti presuppongono che, anche in questo caso, la strategia di Poste sia quella di servirsi dei dipendenti interinali solo fino alla scadenza del biennio contrattuale ad avviso dell'interrogante sul presupposto che, superato tale limite, alcuni lavoratori potrebbero intraprendere azioni giudiziarie volte alla stabilizzazione presso Poste stessa. In realtà, i dipendenti oggetto di accordo interinale risultano tutti collocati stabilmente presso Adecco con contratti a tempo indeterminato con la conseguenza che una simile eventualità comunque non potrebbe verificarsi. Come disciplinato dall'articolo 24 del «Contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 ottobre 2019 per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro», infatti, i dipendenti sono a disposizione di Adecco che di volta in volta con lettera di assegnazione provvede a inviarli in missione presso un utilizzatore garantendosi addirittura la possibilità di variare l'assegnazione ad altra missione anche prima della scadenza del termine se il cliente non avesse più bisogno della loro attività lavorativa. In siffatta circostanza non esistono, come noto, termini temporali di durata del contratto o numero massimo di rinnovi, come nel caso dei contratti a tempo determinato, né limiti nel numero e nella durata delle missioni presso uno stesso utilizzatore per cui nessun dipendente interinale potrebbe agire giudizialmente contro Poste;

   da quanto appreso dall'interrogante i lavoratori interinali si trovano spesso a svolgere mansioni di responsabilità superiori a quelle previste dal loro contratto e hanno continuato a svolgere con responsabilità il loro servizio anche durante l'emergenza da Covid-19, pur sprovvisti, almeno all'inizio, di dispositivi di protezione individuale consapevoli dell'importanza del servizio svolto per la collettività –:

   se il Governo intenda assumere le iniziative di competenza al riguardo e se non ritenga opportuno interagire con Poste Italiane affinché ponga in essere tutte le iniziative necessarie a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori interinali.
(4-05509)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 6 novembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 424
4-05509
presentata da
BITONCI Massimo

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, Poste italiane ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti fanno riferimento all'impiego, da parte di Poste italiane, di lavoratori in somministrazione per la mansione di autisti, che riguarda principalmente una tematica rientrante nell'alveo delle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Tuttavia, al fine di trovare una soluzione alla problematica, è stata sentita nel merito della questione Poste italiane, la quale riferisce quanto segue.
  L'Azienda comunica di far ricorso ai contratti di somministrazione lavoro per le attività di trasporto. Con specifico riferimento al contratto in essere con la società Adecco, Poste Italiane, in particolare, ha riferito che lo stesso è stato attivato nella seconda metà del 2017 per sopperire a temporanei e specifici bisogni di personale sul territorio nazionale, in linea con le previsioni di legge vigenti.
  A tal ultimo proposito, si precisa che la somministrazione di lavoro, com'è noto, coinvolge tre soggetti: agenzie, lavoratori, impresa.
  Questi soggetti sono legati tra loro da due diverse forme contrattuali: il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore, che ha natura commerciale e può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore, che può essere anch'esso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
  Nel contratto di somministrazione a tempo determinato valgono le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183». In base a tale normativa, la data di inizio e la durata prevedibile della missione – che può essere prorogata con il consenso del lavoratore per iscritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore – devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore (articolo 33, comma 3).
  Il periodo di lavoro svolto da dipendenti assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato andrebbe computato, secondo l'azienda, nel calcolo dei 24 mesi previsti come limite massimo di durata di un contratto a tempo determinato, oltre il quale il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
  Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto
staff leasing) è anch'esso disciplinato dal citato decreto legislativo n. 81 del 2015. In particolare, l'articolo 31, comma 1, a riguardo prevede: «Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto [...]. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato».
  Ebbene, Poste italiane riferisce che il contratto commerciale in essere con la società Adecco è un contratto a tempo determinato e pertanto non prevede l'impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per la società Adecco di assumere i lavoratori somministrati attraverso tale tipologia contrattuale.
  Pertanto, si è ritenuto che la missione del singolo lavoratore non dovesse eccedere i 24 mesi, tenuto conto che il contratto di Poste con la Società Adecco ha una durata predefinita, riconducibile all'istituto della somministrazione a termine.
  Poste Italiane riferisce altresì di aver voluto escludere qualsivoglia rischio che la somministrazione potesse essere considerata in frode alla disciplina dei contratti a termine. In secondo luogo, poiché nel rispetto dell'articolo 31, comma 1 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015 «possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato».
  Per completezza di informazione, Poste italiane evidenzia che il personale in parola presta servizio in Azienda con la mansione di autista e con riconoscimento del trattamento economico previsto per il personale di Poste italiane adibito alle medesime attività. Tuttavia, è l'agenzia Adecco che procede alle relative selezioni, assume le risorse e le somministra all'azienda utilizzatrice le risorse, gestendo la dinamica evolutiva del rapporto di lavoro. Ne consegue che il rapporto con i lavoratori e le organizzazioni sindacali che li rappresentano è gestito in autonomia da Adecco.
  Gli Onorevoli interroganti riferiscono, inoltre, che i lavoratori somministrati si trovano spesso a svolgere mansioni di responsabilità superiori a quelle previste dal loro contratto e denunciano il fatto che, durante l'emergenza pandemica, gli stessi abbiano continuato a svolgere con responsabilità il loro servizio, pur sprovvisti, almeno all'inizio, di dispositivi di protezione individuale.
  Sul punto, Poste italiane risponde che i lavoratori somministrati sono stati adibiti all'attività di autisti, per la quale si ricorre al loro utilizzo, e non a mansioni superiori che, peraltro, non sono presenti in quell'ambito organizzativo. Quanto ai dispositivi di sicurezza, si è osservato che sono stati forniti agli autisti con le stesse modalità e tempistiche con cui sono stati forniti ai dipendenti di Poste Italiane che svolgono le medesime attività.
  Con riferimento alla vicenda oggetto dell'interrogazione in esame è stato sentito direttamente anche il Ministero del lavoro, il quale ha rilevato quanto segue.
  Ai sensi della normativa vigente, si deve ritenere che l'eventuale prosecuzione della missione, presso Poste italiane, di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia Adecco non incorrerebbe nella trasformazione del rapporto di lavoro per il superamento del limite temporale di 24 mesi. Tale conseguenza sanzionatoria, infatti, non si applica ai lavoratori che siano stati assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione, come sembra avere fatto, nel caso di specie, l'agenzia Adecco.
  Sul punto, in effetti, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (decreto dignità), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha esteso il limite temporale di 24 mesi (derogabile dalla contrattazione collettiva) al cumulo dei rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione, di cui all'articolo 34, comma 2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, al fine di limitare il precariato e di promuovere l'occupazione a tempo indeterminato. Detto limite temporale si applica ai rapporti a termine instaurati dal lavoratore con lo stesso datore di lavoro o, in caso di somministrazione, con lo stesso utilizzatore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria; alla scadenza, il datore di lavoro – o l'utilizzatore nel caso di somministrazione – non possono instaurare ulteriori rapporti a termine con lo stesso lavoratore per lo svolgimento delle medesime mansioni, pena la conversione degli stessi in rapporti a tempo indeterminato.
  Il decreto-legge in esame non ha, però, previsto alcun limite temporale in caso di somministrazione a tempo indeterminato. Infatti, ai sensi dell'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, i lavoratori assunti a tempo indeterminato da una agenzia di somministrazione possono essere inviati in missione presso l'utilizzatore senza obbligo di indicare la causale o i limiti di durata, fermo restando la necessità di rispettare i soli limiti percentuali stabiliti dal medesimo articolo 31.
  Tale posizione interpretativa è stata assunta esplicitamente dal Ministero del lavoro con circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 avente ad oggetto: «Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Articoli 1 e 2, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro».
  In conclusione, la questione potrà essere risolta solo a seguito di nuove valutazioni dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale è direttamente competente sulla materia oggetto della presente interrogazione.

Il Viceministro dello sviluppo economico: Stefano Buffagni.