ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05487

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 334 del 05/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 05/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 05/05/2020
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 05/05/2020
MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA 05/05/2020
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 05/05/2020
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 05/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 05/05/2020
Stato iter:
14/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2020
COSTA SERGIO MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/10/2020

CONCLUSO IL 14/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05487
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo di
Martedì 5 maggio 2020, seduta n. 334

   CARETTA, ROTELLI, GALANTINO, MONTARULI, CIABURRO e BUTTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   a differenza delle disposizioni riferite alle specie autoctone, ascrivibili alle indicazioni di cui all'allegato D e al testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per quanto attiene alle specie non autoctone si evidenziano notevoli criticità, da parte della pubbliche amministrazioni e degli enti preposti, di attuare in tempi congrui le disposizioni di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, le quali prevedono la trasmissione preventiva al Ministero competente della preventiva richiesta di immissione, corredata da una serie di analisi tecniche, che devono essere oggetto di studio specifico;

   tra le specie non autoctone, oggetto di comune gestione, compaiono infatti specie comunemente immesse nella disciplina venatoria e nella pesca sportiva, quali il fagiano e le trote fario e iridea;

   la maggior parte dei predetti «stock faunistici» viene allevata a tale scopo, garantendo i ripopolamenti e nel contempo l'occupazione e la redditività di centinaia di aziende, sparse in tutto il territorio nazionale italiano;

   inoltre, il fagiano, con precedente decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015, era stato inserito nell'elenco delle specie parautoctone;

   in tal senso, occorre ricordare che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 va a interagire con i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui al sopramenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare iniziative per:

    a) modificare le disposizioni di cui al decreto del 2 aprile 2020 di cui in premessa, riferite alle immissioni delle specie non autoctone;

    b) emanare, se del caso, un elenco di specie non autoctone che possano eventualmente beneficiare di un regime di gestione più blando, in quanto già oggetto di ripetuta immissione per gli scopi esposti in premessa.
(4-05487)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 408
4-05487
presentata da
CARETTA Maria Cristina

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Corre l'obbligo di evidenziare innanzitutto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019 non ha introdotto nuovi vincoli rispetto all'introduzione di specie non autoctone, ma ha previsto la possibilità di derogare al precedente divieto assoluto di immissione in natura (a questo riguardo, si richiamano le definizioni di specie o popolazione «autoctona» e «non autoctona» di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997).
  Si precisa, altresì, che il decreto del Ministero dell'ambiente del 19 gennaio 2015, inserisce il fagiano negli elenchi di specie di uccelli e mammiferi parautoctone (specie naturalizzate anteriormente al 1500 DC) per le quali la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», non deve necessariamente essere finalizzata all'eradicazione o, comunque, al controllo delle popolazioni.
  Tanto rappresentato, il Ministero dell'ambiente, consapevole delle esigenze che si sarebbero poste in fase applicativa, si era già impegnato, nel corso dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, ad aprire un tavolo tecnico volto ad approfondire i contenuti dell'allegato 3, concernente «l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal Controllo Biologico», di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
  Si rammenta inoltre che comunque bisognerà tenere conto delle disposizioni inserite nel regolamento (UE) n. 1143 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; del regolamento (CE) n. 1107 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; del regolamento (UE) n. 528 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 708 del 2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.
  Il tavolo tecnico sarà la sede appropriata per valutare l'opportunità di istituire un elenco di specie non autoctone che possano eventualmente beneficiare di un regime di gestione semplificato, in quanto già oggetto di ripetuta immissione per finalità venatoria o di pesca sportiva.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.