ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05450

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 333 del 30/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: MELONI GIORGIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/04/2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/04/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/05/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05450
presentato da
MELONI Giorgia
testo di
Giovedì 30 aprile 2020, seduta n. 333

   MELONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 21 aprile 2020 il tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo ha deciso la sospensione della deliberazione della giunta del comune de L'Aquila n. 211/2020, della successiva determinazione dirigenziale n. 1500/2020, e dell'avviso pubblico emesso di conseguenza;

   i provvedimenti sospesi sono volti a disciplinare l'assegnazione nel comune de L'Aquila dei buoni spesa per generi alimentari previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 tra le misure per fare fronte a gravi situazioni di necessità economica dei cittadini derivanti dalla pandemia da COVID-19 attualmente in atto nel territorio nazionale;

   la sospensione colpisce i citati provvedimenti nella parte in cui riservano l'accesso alla misura di sostegno ai nuclei familiari «residenti nel Comune dell'Aquila», accogliendo i giudici, con ciò, la tesi della ricorrente sulla supposta contrarietà di tale norma a un documento emesso dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (Unar);

   nel decreto del Tar si legge, infatti, «che la ricorrente esattamente ricorda come il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica» (UNAR) nelle Linee Guida in materia di solidarietà alimentare in esecuzione dell'ordinanza della C.P.C. n. 658/2020 ha affermato che «qualora fosse richiesto il requisito della residenza nei Comuni interessati, ... questo requisito» avrebbe «...l'effetto di discriminare i potenziali beneficiari (senza fissa dimora) individuabili senza dubbio come soggetti in evidente stato di altissima fragilità sociale»;

   il provvedimento dei giudici amministrativi ha per ora, e in attesa della discussione collegiale alla camera di consiglio fissata il 20 maggio 2020, la gravissima conseguenza che il comune non può erogare l'erogazione dei buoni alimentari, danneggiando in ultima istanza proprio quelle categorie fragili che afferma di voler proteggere;

   inoltre, ai fini della contestazione mossa dall'Unar non va dimenticato che i soggetti senza fissa dimora sono abitualmente iscritti come residenti presso la casa comunale e, quindi, possono, nel caso di specie, fruire del contributo;

   il requisito della residenza nel territorio comunale è, peraltro, richiesto da molti altri comuni ai fini dell'erogazione dei buoni spesa –:

   se il Governo sia informato dei fatti di cui in premessa e in quale modo intenda comunque garantire, per quanto di competenza, la tutela delle fasce più deboli della popolazione a fronte dell'emergenza sanitaria in atto attraverso interventi mirati di sostegno economico di immediata attuazione.
(4-05450)