ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05444

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 333 del 30/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/04/2020
Stato iter:
28/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/09/2020

CONCLUSO IL 28/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05444
presentato da
DORI Devis
testo di
Giovedì 30 aprile 2020, seduta n. 333

   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 24 della Costituzione, nel riconoscere l'inviolabilità del diritto di difesa, garantisce «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»;

   lo strumento attraverso il quale viene assicurato il predetto diritto è il «gratuito patrocinio a spese dello Stato»;

   gli avvocati che prestano la loro attività professionale in favore dei clienti ammessi al gratuito patrocinio assolvono un compito di elevato valore sociale;

   in Italia il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come successivamente modificato e integrato;

   numerose associazioni forensi hanno da tempo evidenziato la sussistenza di gravi disfunzioni nella procedura di liquidazione di tali compensi;

   in particolare, si rilevano ritardi nelle liquidazioni delle parcelle, con la conseguenza che dall'emissione della fattura sino all'effettivo pagamento da parte dello Stato trascorrono anche anni; il ritardo dei pagamenti è determinato da varie cause, come disservizi organizzativi, carenza di personale amministrativo, procedure complesse e non digitalizzate, esaurimento dei fondi necessari per i pagamenti;

   con comunicazione al Consiglio nazionale forense e ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, la Corte di appello di Roma in data 17 aprile 2020 ha affermato di trovarsi nell'impossibilità di soddisfare le richieste dei pagamenti «poiché i fondi a disposizione risultano esauriti». La medesima Corte di appello afferma di aver ampiamente rappresentato la grave situazione al Ministero della giustizia, non avendo tuttavia ricevuto riscontro «in merito alle tempistiche di accreditamento dei fondi»; come si evince dal «Rendiconto del Ministero della giustizia» del 20 gennaio 2020, «nell'anno 2019 lo stanziamento iniziale di bilancio del cap. 1360, p.g. 1, “spese di giustizia” è pari ad euro 516.626.730, a fronte di una spesa che, su base previsionale, può essere quantificata in misura superiore a 628 milioni di euro. Anche dalla gestione dell'anno 2019, dunque, è derivata una consistente esposizione debitoria. Le maggiori esigenze sono principalmente correlate all'aumento della spesa per difensori d'ufficio di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, passata da circa 271 milioni di euro dell'anno 2016 ai circa 323 milioni circa dell'anno 2017 e fino ai circa 366 milioni di euro dell'anno 2018 (comprensivi di IVA e cassa forense – dati consuntivi di spesa)»;

   per effetto di tale situazione, lo stanziamento effettuato su base previsionale risulta quindi insufficiente rispetto alle effettive esigenze;

   tale situazione potrebbe aggravarsi per il probabile aumento di richieste di accesso al gratuito patrocinio per effetto della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica COVID-19 –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per individuare misure efficaci per consentire agli uffici delle Corti di appello di disporre degli adeguati stanziamenti per il pagamento degli onorari degli avvocati per l'attività svolta in regime di gratuito patrocinio.
(4-05444)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 settembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 399
4-05444
presentata da
DORI Devis

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, l'interrogante, dopo aver rappresentato la difficile condizione della classe forense per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso, ha invocato misure acceleratorie per la liquidazione dei compensi di spettanza degli avvocati relativi al patrocinio a spese dello Stato. Domanda pertanto l'interrogante: «quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per individuare misure efficaci per consentire agli uffici delle Corti di appello di disporre degli adeguati stanziamenti per il pagamento degli onorari degli avvocati per l'attività svolta in regime di gratuito patrocinio».
  Tanto premesso si rappresenta, in via del tutto preliminare, che questo Dicastero in data 20 maggio 2019 ha trasmesso al Dagl per il seguito di competenza lo schema di disegno di legge recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  In particolare, detto provvedimento oltre a prevedere il diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato anche nelle procedure di negoziazione assistita, prevede delle modifiche dell'articolo 83 del Testo unico al fine di chiarire alcuni dubbi ermeneutici che si erano determinati in ordine alla disposizione di cui all'articolo 83, comma 3-
bis, a tenore del quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice «contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta». Tale previsione è stata talora interpretata alla stregua di una preclusione, cosicché, anche in caso di dimenticanza del giudice, numerose istanze di liquidazione presentate successivamente alla definizione del procedimento sono state dichiarate inammissibili. In tali casi, per far valere il suo diritto ad essere compensato per l'attività svolta, il difensore dovrebbe intraprendere un giudizio ordinario o di ingiunzione nei confronti del Ministero della giustizia.
  La proposta integrazione del comma 3-
bis chiarisce definitivamente la funzione acceleratoria e di garanzia della disposizione, consentendo la proposizione dell'istanza anche successivamente alla definizione del giudizio nel quale il difensore ha prestato la propria attività. Precisamente, il periodo che si propone di aggiungere, prevede che «Il giudice provvede all'emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi al provvedimento di cui al periodo precedente, ovvero, nei casi di cui agli articoli 116, comma 1, e 117, comma 1, nei sei mesi successivi».
  Viene altresì introdotto un termine di quarantacinque giorni dalla richiesta entro il quale il giudice è tenuto alla emanazione del decreto di liquidazione.
  Fatta tale premessa sull'iniziativa normativa in atto volta ad accelerare i tempi di liquidazione dei compensi in favore dell'avvocato, giova rilevare lo stato della erogazione dei fondi in conto competenza sul capitolo 1360 nel primo trimestre 2020, nonché della gestione dei fondi in conto residui degli anni 2019 e 2018 (per i quali non sono scaduti i termini di conservazione
ex articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni evidenziando che:

    in data 13 febbraio 2020 si è provveduto a emettere, in favore di tutti gli uffici giudiziari, ordini di accreditamento (disposti anche d'ufficio per gli uffici che non hanno inviato in tempo utile la richiesta di fabbisogno) per complessivi 223.844.000 euro a valere sul I quadrimestre 2020. In tempi brevi, verranno erogati ordini di accreditamento che terranno conto del fabbisogno di spesa per il II quadrimestre per l'anno 2020, comunicato entro la scadenza del 10 aprile 2020, considerata la disponibilità attuale di fondi.
    Per il ripianamento dei debiti pregressi degli anni 2018 e 2019, questa Amministrazione ha già erogato tutti i fondi disponibili a valere sul capitolo 1360 per l'anno 2018 e un acconto per residui dell'anno 2019 agli uffici che ne hanno fatto richiesta entro la scadenza del 7 febbraio 2020, secondo quanto disposto con circolare DAG n. 244397.U del 20 dicembre 2019.

  Infine, preme evidenziare che il Ministero ha sempre fornito ogni indicazione operativa e organizzativa utile a velocizzare lo svolgimento dell'attività di liquidazione in esame. Ha monitorato il procedimento di liquidazione, prestando particolare attenzione ai tempi e alle modalità operative seguite dagli uffici giudiziari, nonché fornendo agli uffici i necessari chiarimenti in ordine all'interpretazione e successiva applicazione delle norme del citato testo unico sulle spese di giustizia in tema di patrocinio a spese dello Stato: si veda in primo luogo la circolare prot. DAG n. 62708.U dell'8 maggio 2009, con la quale sono state indicate le linee guida da seguire «nello svolgimento del servizio di pagamento delle spese che trovano imputazione sul cap. 1360 (“spese di giustizia ”) per garantirne la correttezza e l'efficienza»; in particolare è stata in tale occasione disciplinata la liquidazione e l'annotazione della spesa nel registro delle spese pagate dall'erario e gli adempimenti a cui è tenuto il funzionario delegato nel disporre i pagamenti in favore degli avvocati; tali prescrizioni sono state ribadite nella successiva circolare prot. DAG n. 159237.U del 22 dicembre 2009, con la quale il personale di cancelleria è stato invitato ad effettuare la liquidazione delle spese di giustizia «senza ritardo non appena ne sussistano i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa».
  In relazione al contenuto specifico della nota predisposta dal Presidente della Corte di appello di Roma, citata nel testo dell'interrogazione, già prontamente riscontrata, si ritiene doveroso formulare alcune precisazioni.
  Il Ministero, per il tramite della direzione generale competente, provvede tempestivamente all'accreditamento dei fondi a tutti i funzionari delegati dislocati nel territorio per far fronte alle spese di giustizia, con cadenza quadrimestrale, secondo il fabbisogno rappresentato dagli uffici territoriali, alle scadenze disposte nelle annuali circolari DAG per la trasmissione dei dati previsionali di spesa e secondo gli adempimenti amministrativo-contabili legislativi in vigore, nonché, e non meno rilevante, nei limiti delle disponibilità finanziarie a valere sul capitolo 1360 «spese di giustizia».
  Come già rappresentato più volte in questi anni alla Corte di appello di Roma, per tramite dei suoi dirigenti e/o funzionari, anche con interlocuzioni informali, come del resto avviene anche con gli altri uffici territoriali, i fondi disponibili sul capitolo 1360 risultano ogni anno sempre insufficienti a coprire non solo il fabbisogno di spesa della Corte, ma l'intero fabbisogno nazionale e ciò vale sia per le aperture di credito in conto competenza che per le aperture di credito in conto residui.
  Pertanto, si ribadisce che la criticità descritta relativa alla gestione del capitolo 1360 non costituisce una caratteristica specifica della Corte di appello di Roma, ma coinvolge, in ugual misura, tutti i distretti sul territorio nazionale e non riguarda i soli compensi per gli avvocati, ma tutte le ulteriori spese gravanti sullo stesso capitolo.
  Osservando i soli dati dell'anno 2019 del capitolo 1360, a fronte di uno stanziamento definitivo pari ad euro 566.868.876, è stata sostenuta una spesa di circa 635 milioni di euro (in via di accertamento definitivo). Dalla gestione finanziaria dell'anno 2019 sono dunque emerse situazioni debitorie fuori bilancio per circa 68 milioni di euro (in via di accertamento definitivo).
  I dati in possesso evidenziano una spesa in costante aumento, essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni è passata dai 178 milioni circa dell'anno 2012 ai 215 milioni circa dell'anno 2015, ai 271 milioni circa dell'anno 2016, ai 323 milioni circa dell'anno 2017, fino ai 366 milioni circa dell'anno 2018 e ai 395 milioni circa dell'anno 2019 (consuntivo di spesa al 24 febbraio 2020, in via di accertamento definitivo).
  Si rappresenta, in ogni caso, che i funzionari delegati presso gli uffici giudiziari sono perfettamente a conoscenza delle tempistiche sopra indicate, le quali per l'anno 2020 non hanno subito alcuna modifica rispetto agli anni precedenti, in quanto annualmente viene predisposta da questo ufficio una comunicazione relativa agli adempimenti da porre in essere nel corso dell'anno (per l'anno 2020 circolare DAG n. 244397.U del 20 dicembre 2019).
  Appare opportuno evidenziare, infine, la situazione debitoria relativa alla Corte di appello di Roma sul cap. 1360 e gli adempimenti amministrativo-contabili in corso di esecuzione da parte del Ministero:

    in data 29 aprile 2020 sono stati erogati gli ordini di accreditamento per il ripianamento dei debiti pregressi dell'anno 2018, a valere sul capitolo 1360 e per un importo complessivo di circa 38 milioni di euro, a favore degli uffici che ne hanno fatto richiesta;

    per il ripianamento dei debiti pregressi dell'anno 2019 a valere sul capitolo 1360 si rimane in attesa dell'assegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi necessari a ripianare il fabbisogno che, ad oggi, ammonta a circa 68 milioni di euro, dopo aver già accreditato in data 5 marzo 2020, agli uffici giudiziari che ne hanno fatto richiesta, acconti per la complessiva somma di circa 43 milioni di euro;

    riguardo alle somme da erogare in conto competenza per il II quadrimestre dell'anno 2020, si sta provvedendo a rappresentare ed elaborare i dati contabili forniti dagli uffici territoriali, per i vari capitoli di spesa, al fine di predisporre le aperture di credito alla rete dei funzionari delegati.
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.