ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05439

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 333 del 30/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARFAGNA MARIA ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05439
presentato da
CARFAGNA Maria Rosaria
testo di
Giovedì 30 aprile 2020, seduta n. 333

   CARFAGNA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'APe social è un anticipo pensionistico che l'Inps eroga a coloro che abbiano almeno 63 anni di età, non siano titolari di pensione diretta in Italia o all'estero e si trovino nelle condizioni determinate dalla legge;

   tra la platea di fruitori dell'APe social vi sono i così detti «cargiver», vale a dire coloro che assistono da almeno sei mesi il coniuge, il partner dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

   nonostante una sentenza della Corte di giustizia europea (la CGUE C-449/16 del 21 giugno 2017) abbia sancito che all'anticipo pensionistico non si applichi il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 – regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ad oggi centinaia di aventi diritto all'APe Sociale si sono visti revocare o rigettare il beneficio dall'Inps, perché titolari di una pensione estera, anche se di modestissima entità;

   l'Ape sociale, per le sue finalità e per i presupposti per la sua attribuzione, non costituisce un trattamento pensionistico e, dunque, deve considerarsi una prestazione di natura assistenziale e, in quanto tale, sottratta all'applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, a prescindere dalla qualificazione datane dalla legge nazionale;

   l'aspetto assistenzialistico si evidenzia ancor di più rispetto ai caregiver: in Italia sono circa 7 milioni le persone che assistono volontariamente almeno un parente non autosufficiente;

   attraverso l'attività dei caregiver si garantisce alla persona bisognosa un'effettiva e continuativa sorveglianza e, al contempo, un concreto supporto nello svolgimento delle attività quotidiane: le persone che usufruiscono dell'assistenza di tipo familiare, appartengono a molteplici tipologie, dall'anziano non autosufficiente, al malato cronico ovvero al disabile. Garantire un'assistenza in ambito familiare alle persone bisognose, significa consentire a queste ultime di continuare a godere delle proprie relazioni affettive, di continuare a svolgere le proprie attività quotidiane nel proprio domicilio familiare, così evitando la collocazione della persona bisognosa in case di riposo o in strutture similari;

   l'attività dei caregiver deve essere necessariamente supportata ed incentivata, in quanto elemento fondamentale dell'assistenza domiciliare e strumento imprescindibile per la sostenibilità dei sistemi sanitari e sociali –:

   se il Governo intenda urgentemente adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a riconoscere il carattere assistenziale dell'APe social, escludendo i redditi pensionistici da Stati esteri quale limite legale alla percezione del trattamento, al fine di uniformare la normativa nazionale alla giurisprudenza dell'Unione europea.
(4-05439)