ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05428

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 332 del 29/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05428
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Mercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332

   GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge «Cura Italia» prevede, all'articolo 26, commi 1 e 2, che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto; inoltre, fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020;

   mentre, per quanto riguarda il comma 1, viene chiarito dal comma 6 dello stesso articolo il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica, non viene esplicitato quale sia l'autorità sanitaria competente abilitata a rilasciare i certificati di cui al comma 2;

   tale difformità di trattamento, ad avviso anche della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, richiederebbe un chiarimento a proposito dei soggetti rientranti nel novero delle «competenti autorità sanitarie», nonché una più chiara determinazione dei soggetti destinatari delle norma di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

   tali precisazioni, a parere dell'interrogante, appaiono indispensabili e urgenti al fine di chiarire e correggere la norma e di garantire adeguata protezione sanitaria al personale dipendente del settore privato da esentare dalla prestazione lavorativa;

   inoltre, l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge «Cura Italia» prevede che, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;

   non viene tuttavia specificato al medesimo comma come sia possibile accertare che l'infezione da coronavirus sia avvenuta sul luogo di lavoro; tale equiparazione della malattia a infortunio sul lavoro può produrre conseguenze anche gravissime sul datore di lavoro, per il quale in caso di morte da infortunio sul lavoro è prevista la responsabilità penale –:

   quali iniziative, anche a carattere normativo, il Governo intenda adottare al fine di chiarire quali siano i soggetti rientranti fra le «competenti autorità sanitarie» di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge «Cura Italia» e quali categorie di soggetti possano usufruire della tutela dello stesso comma;

   se non si ritenga necessario adottare idonee iniziative, anche a carattere normativo, al fine di rivedere l'equiparazione del contagio da coronavirus a infortunio sul lavoro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge «Cura Italia».
(4-05428)