ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05427

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 332 del 29/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUFFINO DANIELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
CASSINELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
PITTALIS PIETRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
LABRIOLA VINCENZA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
FASANO VINCENZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020
TRIPODI MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05427
presentato da
RUSSO Paolo
testo di
Mercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332

   PAOLO RUSSO, RUFFINO, ROSSO, CASSINELLI, PITTALIS, D'ATTIS, SQUERI, D'ETTORE, BAGNASCO, LABRIOLA, FASANO, NEVI, PALMIERI e MARIA TRIPODI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   alla categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, in quanto soggetti maggiormente colpiti dalle misure di lockdown disposte per il contenimento dell'emergenza e, al contempo, privi delle tutele degli ammortizzatori sociali, è stata riconosciuta dal decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto «Cura Italia»), all'articolo 44, un'indennità a valersi sul «Fondo per il reddito di ultima istanza»;

   la disciplina di dettaglio di tale indennità è prevista nel decreto adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020, che ha esteso ai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria l'indennità di 600 euro, già prevista per gli altri lavoratori autonomi dal decreto-legge n. 18 del 2020, al ricorrere di determinate condizioni reddituali e ove non siano già stati riconosciuti, per lo stesso titolo, altre indennità speciali previste dai decreti «COVID-19» o il reddito di cittadinanza;

   l'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha introdotto una limitazione che ha escluso dall'accesso al fondo di ultima istanza un'ampia categoria di soggetti potenzialmente aventi diritto, disponendo che, per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è subordinato all'iscrizione in via esclusiva all'ente di previdenza;

   a giudizio dell'interrogante la norma introdurrebbe, in contrasto con la Costituzione, un'illegittima disparità di trattamento all'interno della stessa categoria dei professionisti tra quanti, pur in possesso di un reddito superiore, potrebbero beneficiare dell'indennità in questione per il solo fatto di non essere contestualmente iscritti ad altro sistema previdenziale. Infatti, l'esclusività o meno del regime previdenziale cui si è iscritti è una mera circostanza di fatto, che nulla dice sulle condizioni reddituali del soggetto;

   anche la ratio di tutelare l'erario dal rischio di un cumulo di indennità per lo stesso titolo produce un effetto «sproporzionato», tagliando fuori una fetta significativa di potenziali beneficiari; tale finalità poteva comunque essere perseguita ponendo dei limiti reddituali complessivi (e dunque risultanti dal cumulo di regimi previdenziali), senza restringere aprioristicamente il campo a chi, anche solo per ottemperare a un obbligo di legge, è iscritto a più enti di previdenza;

   tale disposizione danneggia soprattutto la categoria degli avvocati, che già è tra le categorie che hanno subito i contraccolpi più duri dal punto di vista economico della crisi prodotta dal COVID-19. È frequente, infatti, soprattutto nelle realtà locali, il caso di avvocati che, proprio per far fronte alle scarse entrate, sono iscritti anche ad altre forme di previdenza, perché, ad esempio, svolgono docenze presso le scuole superiori;

   il pregiudizio arrecato ai liberi professionisti è tanto più grave in considerazione della circostanza che tale disposizione sta avendo già attuazione nelle regioni, con modalità peraltro differenziate. La Campania, a titolo esemplificativo, è una delle regioni che ha interpretato tale previsione di favore con deliberazione di giunta regionale n. 171 del 7 aprile 2020, riconoscendo ai professionisti il contributo di 1.000 euro da erogarsi al ricorrere di determinati requisiti, tra i quali proprio quello della non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria –:

   alla luce della discriminazione argomentata in premessa nei confronti di molti professionisti e lavoratori autonomi, quali iniziative di competenza intenda assumere per pervenire a una corretta interpretazione delle norme sopra citate così da sanare tale condizione.
(4-05427)