ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05400

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 332 del 29/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: BATTILOCCHIO ALESSANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/04/2020
Stato iter:
22/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/10/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/10/2020

CONCLUSO IL 22/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05400
presentato da
BATTILOCCHIO Alessandro
testo di
Mercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332

   BATTILOCCHIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante ha appreso, dalle dichiarazioni a mezzo stampa dei rappresentanti delle camere penali e Unaep, dell'attuale sospensione dell'esame di Stato (concorso) per i praticanti avvocati, senza adeguate informazioni sulle modalità di correzione degli scritti e la successiva somministrazione dei test orali;

   solo nella città di Roma gli elaborati scritti in attesa di correzione ammontano a 12.000 unità, la cui correzione risulta oltremodo difficoltosa, viste le stringenti misure di contrasto al Covid-19;

   l'assenza di date e modalità certe per lo svolgimento della prova orale implica l'impossibilità per i praticanti di programmare i necessari tempi di studio e lavoro, in vista del prossimo esame di dicembre (sessione);

   ai sensi della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 l'attività svolta dai praticanti non determina di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, neppure di natura occasionale, pertanto a chi svolge il tirocinio forense è dovuto solamente un rimborso spese per l'attività di studio –:

   se trovino conferma le notizie apprese dagli organi di stampa e quale linea di indirizzo intenda seguire in merito allo svolgimento del concorso;

   se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a porre in essere misure alternative per la ripresa e la prosecuzione dell'iter concorsuale, disponendo in sostituzione della prova orale, l'abilitazione all'albo con clausole come la firma sugli atti del dominus per un ipotetico periodo di 6 mesi o 1 anno e la prosecuzione della pratica forense presso lo studio di un avvocato.
(4-05400)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 414
4-05400
presentata da
BATTILOCCHIO Alessandro

  Risposta. — L'interrogante ha appreso, secondo la ricostruzione offerta, dalle dichiarazioni a mezzo stampa dei rappresentanti delle camere penali e Unaep, dell'attuale sospensione dell'esame di Stato (concorso) per i praticanti avvocati, senza adeguate informazioni sulle modalità di correzione degli scritti e la successiva somministrazione dei test orali. Pertanto, ha chiesto di sapere:

   se trovino conferma le notizie apprese dagli organi di stampa e quale linea di indirizzo intenda seguire in merito allo svolgimento del concorso;

   se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a porre in essere misure alternative per la ripresa e la prosecuzione dell'iter concorsuale, disponendo in sostituzione della prova orale, l'abilitazione all'albo con clausole come la firma sugli atti del dominus per un ipotetico periodo di 6 mesi o 1 anno e la prosecuzione della pratica forense presso lo studio di un avvocato.

  La grave situazione di criticità derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in corso nel nostro Paese ha avuto ripercussioni anche sulle attività connesse allo svolgimento degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, come del resto su tutte le altre procedure concorsuali.
  In ogni caso si richiamano gli interventi di recente adozione per procedere oltre nella correzione degli elaborati.
  Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in
Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 93 dell'8 aprile 2020), recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, come modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020), avuto riguardo alla professione forense ha previsto che il semestre di tirocinio professionale, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Ulteriori specifiche disposizioni concernono il tirocinio abilitante e la definizione dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, in relazione all'emergenza epidemiologica in atto.
  Ancora, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto «Rilancio») recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19-05-2020 - Suppl. ordinario n. 21) ha previsto quanto segue:

   Articolo 254 (Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

   1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.
   2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.
   3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.
   4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.
   5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.
   6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.