ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05389

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 332 del 29/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: FITZGERALD NISSOLI FUCSIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05389
presentato da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia
testo di
Mercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332

   FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 18 del 2020, all'articolo 65, prevede a favore dei soggetti obbligati alla sospensione dell'attività dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «(...) un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1»;

   con la pubblicazione della risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020 l'Agenzia delle entrate, in applicazione di tale norma, ha istituito un apposito codice tributo, il 6914, da poter utilizzare fin dal 25 marzo per poter usufruire del predetto credito riconosciuto;

   successivamente, però, la stessa Agenzia delle entrate con la propria circolare n. 8 emanata il 3 aprile 2020 al punto 3.1, in risposta a specifica Faq sulle modalità di fruizione del credito di imposta sopra indicato, asserisce che: «(...) Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo»;

   il testo normativo, come sopra riportato e come la stessa Agenzia riconosce, non prevede assolutamente questa limitazione. Nella sola relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge n. 18 del 2020 si trova un riferimento al costo «sostenuto» riportato nella risposta. È pur vero che trattandosi di materia tributaria non si può non tener conto della legislazione vigente sull'argomento e lo stesso Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, come l'Agenzia delle entrate ben conosce, viene in aiuto con il suo articolo 109, comma 2, che, alla lettera b), testualmente riporta: «b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi»;

   è quindi non solo dalla lettura dell'articolo 65 del decreto-legge, ma anche da quella del Tuir che si può senza ombra di dubbio affermare che il credito di imposta è spettante, a prescindere dall'effettivo pagamento del canone –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative affinché si faccia immediata chiarezza sul punto, confermando che non sussiste l'obbligo di pagamento del canone ora, ancor più considerando questo particolare momento di crisi di liquidità delle imprese al quale Governo e Parlamento stanno cercando di far fronte;

   quali iniziative si intendano assumere al fine di evitare tassativamente che un documento come una circolare si sostituisca di fatto a un atto di rango superiore, espressione della volontà del legislatore, cosa che non appare ammissibile in uno Stato di diritto come il nostro.
(4-05389)