ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05358

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 331 del 24/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020
DE CARLO LUCA FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020
MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/04/2020
Stato iter:
23/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/12/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/12/2020

CONCLUSO IL 23/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05358
presentato da
VARCHI Maria Carolina
testo di
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   VARCHI, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GALANTINO, MASCHIO, MOLLICONE, PRISCO e ROTELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il prolungarsi dell'emergenza epidemica ha indotto all'adozione di misure eccezionali anche nell'ambito dei procedimenti penali, per consentire la celebrazione delle udienze indifferibili, come, ad esempio, la convalida dell'arresto, salvaguardando al contempo il principio di cautela sanitaria preventiva del distanziamento tra persone;

   la soluzione adottata, con l'introduzione dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 83 del decreto-legge «Cura Italia», propone di attribuire ai giudici, escludendo anche il previo consenso del difensore, la possibilità di organizzare la celebrazione dei processi da remoto, senza distinguere tra imputati detenuti o liberi;

   l'ipotesi prospettata, ad avviso dell'interrogante, si concretizza in una smaterializzazione dell'intero rito penale, dagli atti delle indagini preliminari e per tutto il processo, con il dislocamento fisico e conseguente collegamento video da sito imprecisato del giudice e delle parti, con addirittura un vulnus alla segretezza della decisione in camera di consiglio, individualmente delocalizzata per ogni giudicante;

   tali soluzioni non hanno nulla a che vedere con la semplificazione telematica delle comunicazioni e delle disponibilità degli atti di causa, che certamente contribuiscono a snellire la macchina giudiziaria: l'eliminazione della fisicità del luogo di udienza e delle relazioni tra le parti del processo rischia di minare i principi costituzionali di garanzia e, per le modalità previste, viola le vigenti regole di protezione dei dati e di sicurezza informatica e, conseguentemente, pone dei dubbi in materia di sicurezza nazionale, anche considerata la delicatezza dei temi oggetto di indagine;

   tale processo virtuale, peraltro, si realizza mediante l'utilizzo di piattaforme riconducibili a imprese private, sottratte alla vigilanza della giurisdizione nazionale, senza alcuna garanzia di legittimità, segretezza, privacy e cyber security dell'accesso ai dati e del loro trattamento secondo le vigenti norme italiane, secondo modalità organizzative determinate, peraltro, non dalla legge ma dall'autorità amministrativa ministeriale;

   lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, rammaricandosi di non essere stato interpellato sulle determinazioni della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (Dgsia) in ordine alla scelta della piattaforma, ha ricordato come «È bene che questo spirito riformatore e le potenzialità proprie di questa scelta legislativa non siano frustrati nella prassi della gestione ordinaria e che, pur in un contesto difficile quale quello che viviamo, non venga meno quella leale cooperazione istituzionale rivelatasi, senza eccezioni, estremamente proficua per tutti gli interessi giuridici in gioco»;

   con provvedimento del 20 marzo 2020, il Dgsia del Ministero della giustizia ha individuato in «Skype Professional» e «Teams», entrambi di proprietà Microsoft, i sistemi da utilizzare per lo svolgimento delle udienze da remoto –:

   quali motivazioni e procedure abbiano portato a individuare nelle citate piattaforme quelle utili allo svolgimento delle udienze da remoto e se nella scelta si sia tenuto conto delle normative che tutelano la concorrenza fra operatori economici;

   se il Ministro interrogato abbia verificato l'esistenza di aziende italiane in grado di fornire analogo servizio anche attraverso l'utilizzo di tecnologia italiana;

   quali siano le garanzie prestate dalla Microsoft per la tutela dei dati giudiziari trattati e raccolti, con riferimento non solo alla tutela della privacy, ma anche per scongiurare il rischio che i dati immessi nel sistema siano utilizzati per fini ulteriori e non consentiti e garantire che server e connessioni avvengano sul territorio italiano;

   se, nell'individuare le piattaforme, si sia tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della giustizia del 27 aprile 2009 in tema di infrastruttura e requisiti dei software e se sia stato emanato il decreto ivi richiamato e cosa preveda;

   come la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (Dgsia) intenda dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con particolare riferimento alla facoltà di collegamento da remoto indipendentemente dalla condizione di detenzione del soggetto.
(4-05358)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 dicembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 445
4-05358
presentata da
VARCHI Maria Carolina

  Risposta. — È opportuno preliminarmente segnalare, con riguardo ai quesiti posti dall'interrogante, che la norma adottata con il decreto-legge n. 9 del 2020 (articolo 10, comma 12), nonché con il decreto-legge n. 11 del 2020 (articolo 2, comma 7) e, infine, ripetuta con il decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 83, comma 12), si limitava a prevedere che solo la partecipazione di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare fosse assicurata (ove possibile) o mediante videoconferenze (con ciò richiamando integralmente la disciplina già vigente di cui all'articolo 146-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) oppure con collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in quest'ultimo caso con applicazione, in quanto compatibili, di alcune disposizioni dello stesso articolo 146-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
  Solo a seguito dell'approvazione, in sede di conversione, del decreto-legge n. 18 del 2020 sono state inserite le disposizioni normative richiamate nell'atto ispettivo, contenute nei commi 12-
bis, 12-ter e 12-quinquies aggiunti all'articolo 83 del decreto-legge n. 18, con le quali si è introdotta una più ampia praticabilità nell'ambito del processo penale delle udienze da remoto.
  Deve comunque rimarcarsi che queste disposizioni prevedono un ambito temporale di applicazione assai contenuto. Inoltre, si tratta di disposizioni previste solo per i procedimenti non sospesi che, almeno fino all'11 maggio 2020, sono stati in numero assai contenuto.
  Più precisamente: i procedimenti di convalida di arresto o fermo, quelli nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini massimi della misura cautelare, quelli in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.
  In ogni caso, dando corso all'adesione manifestata dal Governo ad un ordine del giorno, presentato in sede di esame del decreto-legge n. 18 presso la Camera dei deputati, che lo impegnava ad adottare, nel primo provvedimento utile, un intervento che riducesse e circoscrivesse i procedimenti nei quali può essere attivata la partecipazione da remoto alle udienze, ulteriori limitazioni a tale modalità di celebrazione delle udienze penali sono state introdotte con il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.
  Infatti, con l'articolo 3, comma 1, di tale decreto-legge, si sono integrate, limitandone l'ambito di operatività, le disposizioni contenute nell'articolo 83, commi 12-
bis, 12-ter e 12-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
  Tanto premesso in ordine alla scansione temporale degli interventi menzionati dal l'interrogante, vengono posti una serie di quesiti in ordine alla compatibilità del modello gestionale telematico del processo penale con i principi di segretezza delle indagini e di partecipazione effettiva dell'imputato nonché richiesti chiarimenti circa la tipologia di selezione degli strumenti telematici impiegati per detta finalità.
  Appare opportuno, sul punto, preliminarmente fare riferimento ai provvedimenti emessi in data 20 marzo 2020 e 21 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 come convertito e successivamente modificato pubblicati sul Pst nonché alla nota riservata trasmessa alla S.V. in risposta alle osservazioni del garante della
Privacy.
  Quanto al provvedimento adottati dalla Dgsia in data 20 marzo 2020 e successivamente in data 21 maggio 2020, relativamente alla individuazione, tra gli strumenti idonei alla gestione in modalità telematica di talune fasi del processo penale, di
Skype for business e Team si evidenza che l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività delle amministrazioni pubbliche è regolata dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 512 a 517 e dal decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso specifico, il Ministero della giustizia ha acquistato a fine 2017 licenze Microsoft Skype for business e licenze Microsoft Office 365 E1, che comprende l'applicativo Teams, a valere sulla Convenzione Consip Microsoft Enterprise Agreement 4: trattasi di acquisizione che è in linea con quelle precedentemente effettuate, per Skype for business sin dal 2011, con gli strumenti Consip.
  La validazione preventiva dell'idoneità di tali prodotti, ai fini dell'inserimento nelle Convenzioni Consip, è stata effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale, secondo le linee del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e del piano triennale per l'informatica.
  L'Agenzia per l'Italia digitale ha inoltre varato la strategia, operativa dal 1° aprile 2019, per l'abilitazione alla fornitura di servizi
cloud alla pubblica amministrazione i servizi cloud forniti nell'ambito degli strumenti di acquisto Consip devono rispettare i requisiti posti dall'Agenzia per l'Italia digitale.
  Le suindicate considerazioni rendono conformi i prodotti alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 27 aprile 2009, al regolamento n. 44 del 2011, nonché al Gdpr ed alle prescrizioni del decreto legislativo n. 51 del 2018.
  In particolare, quanto al rischio del mancato rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali e della conservazione di questi ultimi
in server dislocati in territori diversi da quello nazionale si evidenzia che i server utilizzati dal fornitore per Teams sono collocati sul territorio europeo e, in specie, Dublino e Amsterdam, mentre quelli per Skype for Business sono collocati in data center nazionale dell'amministrazione. Le caratteristiche di sicurezza e di conformità alle disposizioni nazionali ed euro-unitarie in tema di trattamento dei dati personali e la architettura di protezione delle informazioni sono oggetto di specifico allegato tecnico messo a disposizione dal fornitore. Inoltre, interna di sicurezza Teams impone l'autenticazione a livello di team e a livello di organizzazione a due fattori, Single Sign-on tramite Active Directory e la crittografia dei dati in transito e a riposo. In ogni caso giova sottolineare come sia stata avviata una interlocuzione con l'Autorità garante della protezione dei dati personali e deve rilevarsi che nei due incontri dedicati sono stati forniti tutti gli elementi utili a dimostrare che il fornitore selezionato ha operato in modo conforme alle prescrizioni nazionali ed euro unitarie.
  Infine, il Ministero ha fornito agli uffici giudiziari gli strumenti per la partecipazione a distanza e per i collegamenti da remoto per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, indipendentemente dalla condizione di detenzione del soggetto e fornendo, con la nota del 21 maggio 2020 pubblicata sul Pst, le caratteristiche di ciascuno strumento.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.