ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05343

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: MUGNAI STEFANO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAZZETTI ERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05343
presentato da
MUGNAI Stefano
testo di
Giovedì 23 aprile 2020, seduta n. 330

   MUGNAI e MAZZETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «Cura Italia», ha previsto una serie di indennità una tantum da corrispondere a diverse categorie di lavoratori che hanno visto la propria attività lavorativa impedita o ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica prodotta dal Covid-19;

   il medesimo decreto, all'articolo 44, ha altresì stanziato risorse da destinare al cosiddetto «reddito di ultima istanza» che, in parte, è stato finalizzato all'erogazione di indennità una tantum per i professionisti iscritti alle casse di previdenza ordinistiche;

   l'articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020 contiene una norma di interpretazione autentica del suddetto articolo 44 del decreto-legge «Cura Italia» in esame, dove si chiarisce che i soggetti individuati dalla norma, per poter accedere alla misura di sostegno al reddito, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto;

   in pratica, per come è scritta la norma, detta indennità spetta ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps o alle Casse professionali e anche qualora il lavoratore percepisca un assegno di invalidità civile (provvidenza di natura assistenziale erogata dall'Inps), mentre è di fatto negato a chi percepisce una «pensione/assegno» di invalidità;

   in pratica, quindi, vengono esclusi lavoratori con patologie che percepiscono un assegno di invalidità dell'Inps grazie ai contributi versati. Per questi lavoratori questo assegno costituisce un'integrazione del reddito professionale, ridotto per la diminuita capacità lavorativa;

   la circolare dell'Inps 47/2020 ha dichiarato l'incompatibilità tra la percezione delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del suddetto decreto-legge n. 18 del 2020 «Cura Italia» con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;

   tale interpretazione appare agli interroganti ingiustificata e arbitraria –:

   se non si intendano adottare con urgenza le iniziative di competenza al fine di pervenire a una corretta interpretazione delle norme di cui in premessa, affinché possano beneficiare delle suddette indennità anche i lavoratori professionisti che percepiscono un assegno di invalidità dell'Inps grazie ai contributi versati.
(4-05343)