ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05329

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 329 del 22/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: BARTOLOZZI GIUSI
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 22/04/2020
Stato iter:
28/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/09/2020

CONCLUSO IL 28/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05329
presentato da
BARTOLOZZI Giusi
testo di
Mercoledì 22 aprile 2020, seduta n. 329

   BARTOLOZZI e SANDRA SAVINO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   si apprende da l'Espresso del 21 aprile 2020 che: un giudice di sorveglianza del tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura, 78 anni, condannato definitivamente per associazione mafiosa;

  come risulta anche da fonti di stampa, il 21 marzo 2020 il Dap ha inviato a tutti i direttori delle carceri una circolare in cui li invita a comunicare con solerzia all'autorità giudiziaria, per eventuali determinazioni di competenza, il nominativo del detenuto, suggerendo la scarcerazione, se rientra fra le nove patologie indicate dai sanitari dell'amministrazione penitenziaria ed inoltre tutti i detenuti che superano i 70 anni, e con questa caratteristica sono 74 i boss che oggi sono al 41-bis. Fra loro si conta Leoluca Bagarella (che sta spingendo da tempo per avere gli arresti in casa) i Bellocco di Rosarno, Pippo Calò, Benedetto Capizzi, Antonino Cinà, Pasquale Condello, Raffaele Cutolo, Carmine Fasciani, Vincenzo Galatolo, Teresa Gallico, Raffaele Ganci, Tommaso Inzerillo, Salvatore Lo Piccolo, Piddu Madonia, Giuseppe Piromalli, Nino Rotolo, Benedetto Santapaola e Benedetto Spera;

   nelle scorse settimane, sempre per l'emergenza Covid-19, è stato posto agli arresti domiciliari dai giudici della corte d'assise di Catanzaro Vincenzino Iannazzo, 65 anni, ritenuto un boss della 'ndrangheta, Iannazzo, detto «il moretto», è indicato come il capo del clan di Lamezia Terme (a luglio 2018 condannato anche in appello a 14 anni 6 mesi) e adesso torna a casa proprio nel cuore di Lamezia;

   sempre con la motivazione dell'incompatibilità carceraria, attende di andare a casa anche il capomafia Benedetto «Nitto» Santapaola, condannato definitivamente per diversi omicidi fra cui quello del giornalista e scrittore Giuseppe Fava, assassinato a Catania il 5 gennaio 1984;

   a seguito delle suddette notizie di stampa, con Ansa del 21 aprile 2020, il Dap ha smentito di aver emanato qualsiasi disposizione riguardante i detenuti al 41-bis confermando di aver eseguito solo un monitoraggio;

   è notizia di stamani che il boss dell'Uditore Pino Sansone, 69 anni, l'ex vicino di casa di Totò Riina nel complesso di via Bernini, è andato ai domiciliari per decisione del tribunale del riesame di Palermo, probabilmente tenendo conto del fatto che il costruttore dell'Uditore riarrestato a luglio 2019 era recluso nel carcere di Voghera (Pavia), dove nei giorni scorsi è morto un detenuto per il Covid-19 e ciò nonostante l'opposizione sostenuta dal sostituto procuratore della Dda Amelia Luise –:

   se e quando i Ministri interrogati abbiano avviato, per quanto di competenza, tutte le opportune verifiche e approfondimenti;

   se sia mai stata emanata la circolare del 21 marzo 2020 citata da L'Espresso con cui il Dap avrebbe invitato tutti i direttori delle carceri a «comunicare con solerzia all'autorità giudiziaria, per eventuali determinazioni di competenza», il nominativo del detenuto, suggerendo la scarcerazione, se il suo caso rientra fra le nove patologie indicate dai sanitari dell'amministrazione penitenziaria, e se si tratti di persone anziane;

   se le informazioni scaturite dal monitoraggio effettuato dal Dap siano state trasferite agli uffici giudiziari italiani e se siano state date indicazioni operative su eventuali richieste di scarcerazione.
(4-05329)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 settembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 399
4-05329
presentata da
BARTOLOZZI Giusi

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, relativo a provvedimenti di scarcerazione emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di soggetti ascritti ai circuiti digita sicurezza e 41-bis, si rappresenta quanto segue.
  I provvedimenti di differimento dell'esecuzione pena, ai sensi degli articoli 146 del codice penale (rinvio obbligatorio) e 147 del codice penale (rinvio facoltativo), come la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-
ter, comma 1-ter dell'ordinamento penitenziario possono essere adottati a prescindere dalle preclusioni di cui all'articolo 4-bis.
  In particolare, il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena non può essere adottato se sussiste il «concreto pericolo della commissione di delitti» (articolo 147, comma 4, del codice penale). Compete alla magistratura di sorveglianza la valutazione (comprensiva del bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la salute del soggetto e la necessità di prevenire il pericolo di recidiva) in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione dei «benefìci penitenziari».
  Compete, altresì, alla magistratura di sorveglianza, la valutazione in ordine all'eventuale necessità di una iniziale concessione provvisoria «
de plano».
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 666, comma 5, del codice di procedura penale, «il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno»; in forza di tale disposizione, la magistratura di sorveglianza può dunque chiedere alla competente autorità sanitaria, le informazioni relative alle misure adottate nell'istituto e nella sezione di appartenenza per la prevenzione del pericolo di contagio (come anche quelle di approfondimento sulla pericolosità, di cui sono già indice la sottoposizione allo speciale regime detentivo
ex articolo 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario o l'assegnazione al circuito alta sicurezza).
  Riguardo ai detenuti indicati in premessa dagli interroganti, si evidenzia che nei confronti di Santapaola Benedetto, nato il 4 giugno 1938 a Catania e ristretto presso la casa di reclusione di Opera, nell'anno 2020 non è stato avviato alcun procedimento ai sensi dell'articolo 146 del codice penale; dal 13 luglio 2020 il medesimo è ricoverato presso una struttura ospedaliera esterna.
  Vincenzino Iannazzo, nato il 24 giugno 1954 a Lamezia Terme, ha fatto ingresso dalla libertà presso la casa circondariale di Cosenza in data 14 maggio 2015, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 8 maggio 2015 dal G.i.p. di Catanzaro per associazione di stampo mafioso, estorsione, rapina, truffa e altro; ricorrente con fine pena provvisorio al 14 novembre 2029.
  Il detenuto è stato sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41-
bis, comma 2 dell'ordinamento penitenziario a far data dal 28 settembre 2016.
  Lo Iannazzo è stato giudicato in Corte d'assise d'appello con sentenza del 9 luglio 2018, depositata in data 6 maggio 2019; con tale sentenza, la Corte ha rideterminato la pena in anni 14 e mesi sei di reclusione ed euro 3.700 di multa, assolvendo l'imputato dai reati di cui ai capi 5 e 6 e confermando nel resto la sentenza di primo grado.
  I reati per i quali è intervenuta condanna in primo e secondo grado e vi è titolo di detenzione sono quelli di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 56 e 629 del codice penale, 629 del codice penale, 12-
quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992 e 640 del codice penale; il giudizio pende attualmente in grado di legittimità.
  Per lo Iannazzo è stata avviata una prima procedura di revoca della misura cautelare con istanza difensiva del 10 agosto 2018; tale la procedura è stata definita, sulla base di una consulenza affidata al dottor Fernando Roccia, depositata il 22 ottobre 2018, con provvedimento di rigetto 25 ottobre 2018.
  È poi pervenuta una successiva istanza difensiva ed è stata dunque avviata un'ulteriore procedura di verifica della compatibilità con le condizioni di salute del regime cautelare carcerario in atto; in relazione a tale procedura è stata chiesta un'integrazione della consulenza al medesimo dottor Roccia.
  Il perito ha ritenuto che fosse sopravvenuta una situazione di incompatibilità delle condizioni del detenuto con il regime carcerario, «sin quando sarà presente il rischio di contagio da parte di SARS-COV-2 nelle condizioni clinico-epidemiologiche attuali, ossia in permanenza dello stato epidemico ed in assenza di protocolli terapeutici efficaci validati o di vaccino»; sulla base di tali risultanze è stato dunque adottato il provvedimento di trasferimento agli arresti domiciliari, sotto scorta e con applicazione del braccialetto elettronico.
  Non può in proposito sottacersi che lo Iannazzo è stato sottoposto a trapianto e quindi immunodepresso, con ulteriori patologie a carico, tra cui ipertensione arteriosa sistemica, segni clinici di vasculopatia cerebrale cronica e arteriosclerosi polidistrettuale. Il dottor Roccia ha tenuto conto del problema posto dal direttore della Usl Umbria 2, territorialmente competente in ordine all'assistenza sanitaria della casa circondariale di Spoleto (il medesimo direttore ha infatti ravvisato una «...situazione di detenzione, dove è difficile mettere in pratica, a parte la terapia farmacologica, misure di prevenzione legate alla alimentazione, al movimento e al controllo delle condizioni igieniche»).
  Con missiva del 1° aprile 2020 il direttore del medesimo distretto usl, nel segnalare di aver riscontrato un caso di positività tra il personale infermieristico, ha relazionato sulla posizione dello Iannazzo, rimarcando che lo stesso «è stato sottoposto a trapianto renale e quindi assume farmaci immunosoppressori, presenta un deficit immunitario che lo pone fortemente a rischio di infezione da COVID-19».
  Per tali ragioni con ordinanza del 1° aprile 2020 la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione con l'uso del braccialetto elettronico; il provvedimento è stato eseguito in data 21 aprile 2020.
  Nelle more del trasferimento, in data 20 aprile 2020, lo Iannazzo è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale civile di Spoleto, in quanto, a seguito di caduta accidentale nel sonno, è stato trovato giacente sul pavimento, lateralmente sul fianco destro, vigile e poco rispondente, poco collaborante, eupnoico, disorientato nello spazio e nel tempo; gli sono stati applicati 4 punti di sutura a ferita lacero contusa in zona bragmatica e catetere vescicale per facilitare lo svuotamento, la diagnosi di uscita è stata la seguente: «trauma cranico minore e contusione bacino».
  Lo Iannazzo è stato scarcerato in data 21 aprile 2020, a seguito della concessione degli arresti domiciliari per motivi di salute; tale misura è stata revocata in data 4 giugno 2020, con ricovero presso la struttura protetta dell'ospedale «Belcolle» di Viterbo; detto ricovero è tuttora in corso. In data 9 giugno 2020 lo Iannazzo è stato nuovamente sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41-
bis dell'ordinamento penitenziario.
  Giuseppe Sansone, nato il 5 maggio 1950 a Palermo, ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Palermo «Pagliarelli» in data 17 luglio 2019, a seguito di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo; in attesa di primo giudizio per violazione dell'articolo 416-
bis del codice penale, articolo 99 del codice penale, articolo 110 del codice penale, articolo 512-bis del codice penale, articolo 81 del codice penale.
  Il titolo custodiale è stato confermato in sede di riesame con ordinanza del tribunale di Palermo del 9 agosto 2019 limitatamente al reato associativo, mentre è stato annullato per le due contestazioni di intestazione fittizia di beni.
  Con ordinanza del 25 marzo 2020, il giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza del 17 marzo 2020 e la successiva integrazione del 23 marzo 2020, con cui i suoi difensori avevano chiesto la sostituzione della misura, rappresentando che in data 5 maggio 2020 avrebbe compiuto il settantesimo anno di età e valorizzando l'assenza di esigenze cautelari di grado eccezionale; oltre all'età, avevano inoltre evidenziato le condizioni sanitarie del detenuto, affetto da bronchite cronica ostruttiva, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, stenosi dei bulbi carotidei stimata al 20 per cento a destra e al 40 per cento a sinistra, affermando che tali concomitanti patologie rilevano per l'aggravamento del quadro clinico e per la concretizzazione di esito infausto in caso di contagio da Sars-Cov-2.
  Avverso tale provvedimento i difensori del Sansone hanno presentato istanza di riesame, sostenendo l'incidenza del rischio di contagio in ragione degli accertati casi di Covid-19 presso la casa circondariale di Voghera in cui era ristretto, le sue condizioni di salute e l'approssimarsi del settantesimo anno di età che già aveva determinato l'ammissione di altri coindagati (Gambino Rosario e Sansone Gaetano) alla misura degli arresti domiciliari.
  Il collegio ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con dispositivo reso ed eseguito in pari data dell'udienza camerale (la motivazione dell'ordinanza è stata depositata in data 8 maggio 2020).
  La sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, tuttora in corso, è stata disposta a fronte del raggiungimento da parte del Sansone del settantesimo anno di età in data 5 maggio 2020, alla ritenuta assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ed al conseguente divieto, previsto dall'articolo 275 comma 4 del codice di procedura penale, di mantenimento della misura di massimo rigore, prevalente sulla presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere
ex articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale nonché in considerazione delle condizioni di salute dell'indagato e della già avvenuta diffusione, anche con esito letale, del virus Sars Cov-2 all'interno della struttura carceraria di Voghera, ove il Sansone era ristretto. La richiesta di ripristino dell'esecuzione della misura cautelare in carcere formulata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo è stata respinta dall'ufficio G.i.p. di Palermo.
  Francesco Bonura, nato il 23 marzo 1942 a Palermo, ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Palermo «Pagliarelli» in data 20 giugno 2006, a seguito di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo; il fermo è stato successivamente convalidato in data 23 giugno 2006.
  Il detenuto, sottoposto dal 30 giugno 2006 al regime speciale di cui all'articolo 41
-bis, comma 2, è in espiazione della pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione di cui al titolo esecutivo n. SIEP 623/2012 PG Palermo, che riguarda una condanna della Corte di Appello di Palermo (divenuta irrevocabile nel 2012) per i reati di associazione di tipo mafioso, cinque episodi di estorsione aggravata continuata in concorso e una tentata estorsione aggravata in concorso, per fatti commessi fino al giugno 2006, con fine pena definitiva al 12 marzo 2021.
  Il Bonura ha beneficiato di 2.385 giorni di liberazione anticipata, in accoglimento di tutte le istanze e che il fine pena ad oggi fissato al 12 marzo 2021 è suscettibile di ulteriore anticipazione in caso di concessione di altra liberazione anticipata.
  Con ordinanza del 20 aprile 2020 il magistrato dell'ufficio di sorveglianza di Milano ha disposto nei suoi confronti il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare.
  Tale provvedimento è stato adottato a seguito dell'istanza proposta in data 24 marzo 2020 dai difensori del Bonura, i quali hanno evidenziato che il gravissimo quadro clinico del detenuto e la sua età avanzata lo rendevano soggetto particolarmente vulnerabile in caso di contagio da Covid-19; hanno inoltre rimarcato che il rientro presso il domicilio, oltre a ridurre il rischio di contagio gli avrebbe consentito di riprendere in sicurezza i trattamenti medici finalizzati alla cura dell'adenocarcinoma del colon, stante il rilevato notevole aumento del marcatore oncologico Ca19.9 e l'approssimarsi del fine pena.
  A seguito del deposito dell'istanza è stata richiesta ed acquisita, come in tutti i procedimenti di questo tipo, la relazione sulle condizioni di salute del detenuto ed in data 7 aprile 2020 è stata redatta relazione sanitaria del reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, sottoscritta anche dal direttore dell'istituto di pena; le risultanze di tale relazione sono state analiticamente riportate nell'ordinanza in oggetto.
  In particolare, dalla relazione sono emerse concomitanti problematiche di natura respiratoria (BPCO), di natura cardiaca (pregresso intervento di aneuriosmectomia aorto bisiliaca) e cardiocircolatoria (ipertensione arteriosa), di natura oncologica (tumore stenosante del colon, per il quale il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico nel 2013 e poi a chemioterapia adiuvante e per il quale è attualmente il
follow-up a causa di riscontro di aumentati valori dei markers tumorali), oltre ad ateromatosi carotidea con stenosi della carotide sinistra.
  Sulla base di tale quadro valutativo, è stato effettuato un imprescindibile e doveroso bilanciamento tra la tutela del diritto alla salute del detenuto e le altrettanto primarie esigenze di tutela della collettività, all'esito del quale si è ritenuto che la misura del differimento dell'esecuzione della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, fosse idonea a salvaguardare, nel contempo, entrambe le esigenze.
  In ragione della gravità e della pluralità delle patologie e dell'età avanzata del detenuto, sono stati ravvisati i presupposti di cui agli articoli 147 del codice penale, 47-
ter, comma 1-ter dell'ordinamento penitenziario, norme pacificamente applicabili a tutti i detenuti indipendentemente dal regime detentivo.
  Nonostante il Bonura fosse sottoposto al regime differenziato
ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, la pandemia da Coronavirus lo ha esposto ad un elevato rischio di complicanze in caso di contagio, considerato che anche nel suddetto regime permangono inevitabili e frequenti contatti con il personale di polizia penitenziaria, la frequentazione di altri detenuti del medesimo gruppo di socialità e la fruizione di salette, passaggi e altri ambienti destinati ai servizi.
  Rispetto alle esigenze di pubblica sicurezza, è stato valorizzato il dato relativo all'approssimarsi del fine pena a fronte di una lunga carcerazione, circostanza che ha indotto ad escludere ragionevolmente il concreto pericolo di fuga; le condizioni personali del condannato (malato e anziano), unitamente alla natura contenitiva della misura, con controlli affidati alle Forze dell'ordine del territorio, hanno inoltre consentito di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine al rischio di reiterazione dei reati.
  Sono state imposte le prescrizioni standard in materia di detenzione domiciliare, dalle quali è stata però eccezionalmente ed appositamente eliminata la possibilità di fruire di due ore giornaliere di uscita dal domicilio; le altre uscite consentite, dettate da ragioni di salute, da adempimenti obbligatori o da significative esigenze famigliari, sono comunque sottoposte alla previa autorizzazione del responsabile delle Forze dell'ordine competenti per la vigilanza.
  In data 19 maggio 2020, il Bonura è stato nuovamente arrestato e condotto presso la casa circondariale di Palermo «Pagliarelli» per revoca della misura della detenzione domiciliare; nella medesima data è stato ricoverato presso la struttura protetta dell'ospedale civile «Sandro Pertini» di Roma, con contestuale applicazione del regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-
bis dell'ordinamento penitenziario su proposta della direzione distrettuale antimafia di Palermo.
  Tale ricovero si è protratto fino al 25 giugno 2020, data in cui è stato dimesso e associato presso l'istituto penitenziario di Roma Rebibbia N.C.- sezione 41-
bis.
  Al fine di consentire alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di fornire agli uffici di sorveglianza ogni utile informazione in ordine alla pericolosità del detenuto e all'operatività dell'organizzazione di appartenenza, con nota del 24 aprile 2020, il direttore generale dei detenuti e del trattamento ha inoltre disposto che le direzioni degli istituti penitenziari provvedano tempestivamente a trasmettere direttamente alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle segnalazioni e delle istanze concernenti i ristretti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-
bis, comma 2 dell'ordinamento penitenziario, o assegnati al circuito alta sicurezza.
  L'articolo 2, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ha comunque stabilito che l'autorità giudiziaria, in caso di concessione di permessi ai sensi dell'articolo 30-
bis dell'ordinamento penitenziario e prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale, con applicazione della detenzione domiciliare ex articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario in favore dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater chieda il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del soggetto.
  Al fine di approntare, nell'immediato, la conseguente attività di analisi finalizzata alla predisposizione delle idonee misure di carattere organizzativo, con nota 2 maggio 2020 la direzione-generale dei detenuti e del trattamento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dunque disposto che le venga trasmessa copia delle segnalazioni ed istanze (comprensive della relazione sanitaria) trasmesse alla procura nazionale antimafia antiterrorismo.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.