ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05319

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 329 del 22/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIABURRO MONICA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE CARLO LUCA FRATELLI D'ITALIA 22/04/2020
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 22/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/04/2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/04/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 23/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05319
presentato da
CIABURRO Monica
testo di
Mercoledì 22 aprile 2020, seduta n. 329

   CIABURRO, LUCA DE CARLO e CARETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, seguito dai successivi decreti del Presidente del Consiglio 1° aprile e 10 aprile 2020, ha previsto l'estensione all'intero perimetro nazionale del divieto di spostamento dei cittadini dal proprio domicilio, fatte salve le necessità lavorative o situazioni emergenziali quali lo spostamento per motivi di salute;

   con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 aprile 2020, l'applicazione delle predette misure straordinarie di contenimento è stata prorogata fino al 3 maggio 2020;

   con decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il Governo ha emanato una serie di disposizioni sanzionatorie per le condotte che trasgrediscono le prescrizioni riportate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri predisponenti le misure di contenimento;

   l'impianto normativo prevede la comminazione di sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

   la predetta sanzione verrebbe incrementata di un terzo in ipotesi di violazione commessa con l'uso di un veicolo e aumentata del doppio in ipotesi di reiterazione della stessa violazione;

   nella generalità delle ipotesi, la violazione delle misure adottate dal Governo non costituisce reato, salvo che per il soggetto risultato positivo al Covid-19 che viola il divieto di rimanere in quarantena presso la propria dimora; in tal caso, è previsto l'arresto da 3 a 18 mesi e un'ammenda da 500 a 5.000 euro, così come disposto dal decreto-legge n. 19 del 2020;

   si rileva, tuttavia, che il combinato disposto del decreto-legge e della predetta normativa recata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non prevede meccanismi sanzionatori per tutti i cittadini che, nonostante i divieti, riescono con successo a spostarsi da un comune all'altro;

   tale fattispecie è particolarmente critica se si considera che i sindaci non dispongono di strumenti per intervenire e che, data la portata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il rischio di diffusione della malattia, soprattutto per i comuni più piccoli, è elevato;

   lo strumento della sanzione amministrativa pecuniaria è particolarmente inefficace nel caso di quei soggetti maggiormente abbienti che sono in grado di pagare la sanzione pecuniaria comminata, creando di fatto una situazione di profonda ineguaglianza e irregolarità nei confronti dei cittadini meno abbienti, situazione in cui chi dispone di più denaro può spostarsi liberamente da un comune all'altro, disincentivando i cittadini al rispetto delle regole e incentivando chi ne ha la possibilità a contravvenire alle disposizioni in vigore;

   tale situazione agisce a detrimento di tutti i cittadini che, con numerosi sacrifici, rispettano le disposizioni di contenimento –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda predisporre per:

    a) permettere ai sindaci e alle autorità localmente competenti di richiedere l'isolamento obbligatorio per i nuovi arrivi nel territorio di competenza;

    b) individuare tutti gli strumenti idonei per una maggiore efficacia della disciplina richiamata in premessa, anche valutando la possibilità del ricorso a sanzione di carattere penale.
(4-05319)