ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05318

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 329 del 22/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: CANTALAMESSA GIANLUCA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 22/04/2020
Stato iter:
22/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/10/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/10/2020

CONCLUSO IL 22/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05318
presentato da
CANTALAMESSA Gianluca
testo di
Mercoledì 22 aprile 2020, seduta n. 329

   CANTALAMESSA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato da organi di stampa, tra cui l'articolo a firma del giornalista Lirio ABbate su L'Espresso del 21 aprile 2020, in questo periodo di vigenza dello stato di crisi epidemiologica da Covid-19, molti detenuti in regime di carcere duro ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario starebbero lasciando il carcere grazie alla concessione della detenzione domiciliare;

   in particolare, si legge nel citato articolo che un giudice del tribunale di sorveglianza di Milano «ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura» di 78 anni, che, secondo quanto riportato dal giornalista, sarebbe considerato uno dei boss più influenti e sarebbe stato condannato a scontare una pena detentiva di 23 anni per associazione mafiosa;

   il giudice avrebbe concesso la detenzione domiciliare adducendo «motivi di salute» per il condannato Bonura ed, escludendo il pericolo di fuga, lo avrebbe inviato addirittura nell'abitazione a Palermo;

   si sostiene che il provvedimento sia la conseguenza dello stato di emergenza in cui si trovano i penitenziari italiani;

   il 21 marzo 2020, infatti, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) ha inviato a tutti i direttori delle carceri una circolare in cui si invita a comunicare con solerzia all'autorità giudiziaria, per eventuali determinazioni di competenza i nominativi dei detenuti che rientrano tra le nove patologie indicate dai sanitari dell'amministrazione penitenziaria, suggerendone la scarcerazione insieme a tutti i detenuti che superano i 70 anni;

   sempre secondo l'autore dell'articolo citato, nelle scorse settimane, a causa dell'emergenza da Covid-19, è stata concessa la detenzione domiciliare di Vincenzino Iannazzo, ritenuto dal cronista un pericoloso boss della 'ndrangheta;

   il cronista giudiziario Lirio Abbate con l'espressione «arresti domiciliari» riteneva di riferirsi, evidentemente, alla detenzione domiciliare;

   vengono riportate notizie di cronaca giudiziaria che, se confermate, sarebbero estremamente gravi; l'11 marzo 2020, il Ministro interrogato, nella sua informativa al Parlamento in seguito agli episodi di rivolta nelle carceri, a parere dell'interrogante, si è limitato a fare l'elenco dei casi di rivolta accaduti con il pretesto dell'emergenza epidemiologica, rinviando a una successiva relazione scritta;

   peraltro, da parte di alcune forze politiche della stessa maggioranza è stata avanzata la richiesta di rimozione del capo del Dap Francesco Basentini –:

   se, in relazione a quanto esposto in premessa, trovino conferma le notizie riportare in premessa relative alla pericolosità dei detenuti scarcerati e sul percorso che ha condotto alla concessione della detenzione domiciliare;

   se intenda confermare che la circolare del 21 marzo 2020 emanata dal Dap abbia stabilito dei criteri così ampi per la scarcerazione;

   per quale motivo, se ciò risulti confermato, siano state prese le misure suddette se non risulta alcuna emergenza sanitaria all'interno delle carceri.
(4-05318)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 414
4-05318
presentata da
CANTALAMESSA Gianluca

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, relativo ai recenti provvedimenti di scarcerazione emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di soggetti ascritti ai circuiti di alta sicurezza e 41-bis, si rappresenta quanto segue.
  I provvedimenti di differimento dell'esecuzione pena, ai sensi degli articoli 146 c.p. (rinvio obbligatorio) e 147 c.p. (rinvio facoltativo), come la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-
ter, comma 1-ter ordinamento penitenziario, possono essere adottati a prescindere dalle preclusioni di cui all'articolo 4-bis ordinamento penitenziario.
  In particolare, il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena non può essere adottato se sussiste il «concreto pericolo della commissione di delitti» (articolo 47, comma 4, c.p.). Compete alla magistratura di sorveglianza la valutazione (comprensiva del bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la salute del soggetto e la necessità di prevenire il pericolo di recidiva) in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione dei «benefici penitenziari».
  Compete, altresì, alla magistratura di sorveglianza, la valutazione in ordine all'eventuale necessità di una iniziale concessione provvisoria «
de plano».
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 666, comma 5, c.p.p. «il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno»; in forza di tale disposizione, la Magistratura di sorveglianza può dunque chiedere alla competente autorità sanitaria, le informazioni relative alle misure adottate nell'istituto e nella sezione di appartenenza per la prevenzione del pericolo di contagio (come anche quelle di approfondimento sulla pericolosità, di cui sono già indice la sottoposizione allo speciale regime detentivo
ex articolo 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario o l'assegnazione al circuito alta sicurezza).
  Ciò premesso, va evidenziato che con circolare 21 marzo 2020, n. 95907 la direzione generale dei detenuti e del trattamento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto che le direzioni degli istituti penitenziari segnalassero all'Autorità giudiziaria, «
per le eventuali determinazioni di competenza», i nominativi dei ristretti rispetto ai quali, in conseguenza dell'attuale emergenza sanitaria, per patologie o condizione, era possibile riconnettere un elevato rischio di complicanze.
  La suddetta nota coerente con il disposto di cui agli articoli 23, comma 2, e 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 si pone in linea di continuità rispetto alla lettera circolare del Capo dipartimento 14 novembre 2012, n. 405351; è inoltre in sintonia con quanto affermato dal Gruppo tecnico interregionale della sanità penitenziaria (Gispe) – Commissione salute, da ultimo in data 22 aprile 2020, nel documento in materia di linee di indirizzo recante: «Gestione Covid-19 all'interno degli istituti penitenziari italiani» nella parte in cui prevede che occorre «favorire o promuovere, in tempi brevi, per quanto di competenza, le istanze di misure alternative o di sostituzione di misure cautelari. I servizi sanitari segnaleranno all'Autorità giudiziaria e alle direzioni degli istituti penitenziari le persone detenute che per età e/o patologie possono presentare un rischio per lo sviluppo di complicanze da COVID-19... le direzioni degli istituti penitenziari indicheranno ai servizi sanitari quali persone detenute potrebbero, per condizioni giuridiche, essere ammesse a misure alternative e, per questi casi, le Asl forniranno relative relazioni sanitarie ai fini della possibile fruizione di misure esterne alla detenzione».

  Con specifico riferimento al detenuto menzionato in premessa dall'interrogante, si evidenzia che Francesco Bonura, nato il 27 marzo 1942 a Palermo, ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Palermo «Pagliarelli» in data 20 giugno 2006, a seguito di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; il fermo è stato successivamente convalidato in data 23 giugno 2006.
  Il detenuto, sottoposto dal 30 giugno 2006 al regime speciale di cui all'articolo 41-
bis, comma 2, ordinamento penitenziario è in espiazione della pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione di cui al titolo esecutivo n. SIEP 623/2012 PG Palermo, che riguarda una condanna della Corte di Appello di Palermo (divenuta irrevocabile nel 2012) per i reati di associazione di tipo mafioso, cinque episodi di estorsione aggravata continuata in concorso e una tentata estorsione aggravata in concorso, per fatti commessi fino al giugno 2006, con fine pena definitiva al 12 marzo 2021.
  Il Bonura ha beneficiato di 2385 giorni di liberazione anticipata, in accoglimento di tutte le istanze e che il fine pena ad oggi fissato al 12 marzo 2021 è suscettibile di ulteriore anticipazione in caso di concessione di altra liberazione anticipata.
  Con ordinanza del 20 aprile 2020 il magistrato dell'Ufficio di sorveglianza di Milano ha disposto nei suoi confronti il differimento della pena «nelle forme della detenzione domiciliare» per motivi di salute.
  In ragione della gravità e della pluralità delle patologie e dell'età avanzata del detenuto, sulla base delle relazioni sulle sue condizioni di salute, sono stati in particolare ravvisati i presupposti di cui agli articoli 147 c.p., 47-
ter comma 1-ter ordinamento penitenziario, norme pacificamente applicabili a tutti i detenuti indipendentemente dal regime detentivo.
  A fronte del quadro clinico già compromesso, l'attuale pandemia da coronavirus ha infatti esposto il Bonura ad un elevato rischio di complicanze in caso di contagio, nonostante fosse sottoposto al regime differenziato
ex articolo 41-bis (ordinamento penitenziario: anche in tale regime permangono infatti inevitabili e frequenti contatti con il personale di Polizia Penitenziaria, la frequentazione di altri detenuti del medesimo gruppo di socialità e la fruizione di salette, passaggi e altri ambienti destinati ai servizi nei quali potenzialmente si può radicare il contagio.
  Rispetto alle esigenze di pubblica sicurezza, è stato inoltre valorizzato il dato relativo all'approssimarsi del fine pena a fronte di una lunga carcerazione, circostanza che ha indotto ad escludere ragionevolmente il concreto pericolo di fuga; le condizioni personali del condannato (malato e anziano), unitamente alla natura contenitiva della misura, con controlli affidati alle forze dell'ordine del territorio, hanno inoltre consentito di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine al rischio di reiterazione dei reati.
  Al Bonura imposte le prescrizioni
standard in materia di detenzione domiciliare, dalle quali è stata eccezionalmente esclusa la possibilità di fruire di due ore giornaliere di uscita dal domicilio; le altre uscite consentite, dettate da ragioni di salute, da adempimenti obbligatori o da significative esigenze famigliari, sono state comunque sottoposte alla previa autorizzazione del responsabile delle forze dell'ordine competenti per la vigilanza.
  In data 19 maggio 2020 è stato nuovamente arrestato e condotto alla casa circondariale di Palermo «Pagliarelli» per revoca della citata misura.
  Nella stessa data è stato ricoverato presso la struttura protetta dell'ospedale civile «Sandro Pertini» di Roma, con contestuale nuova applicazione del regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-
bis ordinamento penitenziario, su proposta della direzione distrettuale antimafia di Palermo.
  Il ricovero ospedaliero si è protratto fino al 25 giugno 2020, data in cui risulta essere stato dimesso e associato presso l'istituto penitenziario di Roma Rebibbia N.C. – sezione 41-
bis.
  Al fine di consentire alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di fornire agli uffici di sorveglianza ogni utile informazione in ordine alla pericolosità del detenuto e all'operatività dell'organizzazione di appartenenza, con nota del 24 aprile 2020, il direttore generale dei detenuti e del trattamento ha inoltre disposto che le direzioni degli istituti penitenziari provvedano tempestivamente a trasmettere direttamente alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle segnalazioni e delle istanze concernenti i ristretti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-
bis, comma 2, ordinamento penitenziario o assegnati al circuito alta sicurezza.
  L'articolo 2, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ha comunque stabilito che l'Autorità giudiziaria, in caso di concessione di permessi ai sensi dell'articolo 30-
bis ordinamento penitenziario e prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 c.p., con applicazione della detenzione domiciliare ex articolo 41-ter ordinamento penitenziario in favore dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., chieda il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del soggetto.
  Al fine di approntare, nell'immediato, la conseguente attività di analisi finalizzata alla predisposizione delle idonee misure di carattere organizzativo, con nota 2 maggio 2020 la direzione generale dei detenuti e del trattamento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dunque disposto che le venga trasmessa copia delle segnalazioni ed istanze (comprensive della relazione sanitaria) trasmesse alla procura nazionale antimafia antiterrorismo.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.