ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05280

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 328 del 21/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: SUT LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 21/04/2020
Stato iter:
13/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/11/2020
PATUANELLI STEFANO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/11/2020

CONCLUSO IL 13/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05280
presentato da
SUT Luca
testo di
Martedì 21 aprile 2020, seduta n. 328

   SUT. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la convenzione n. 5124 stipulata il 19 marzo 1990, tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Comergas s.p.a., allora controllata da Eni s.p.a. e successivamente assorbita da quest'ultima, interveniva ad assicurare ai comuni montani dell'Udinese (Enemonzo, Preone, Raveo, Socchieve, Villa Santina) e del Pordenonese (Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Paularo), l'accesso a un servizio pubblico convenzionato per la distribuzione del gas combustibile domestico, civile, artigianale e commerciale, a un prezzo inferiore rispetto a quello dei combustibili precedentemente utilizzati;

   la convenzione, nell'ottica del superamento dello svantaggio energetico caratterizzante le zone dell'Alto Friuli Venezia Giulia, ha inteso garantire un servizio di qualità, gestito direttamente sul territorio;

   la pronuncia n. 00354/2019 del Tar del Friuli Venezia Giulia, pur demandando la competenza alla giurisdizione ordinaria, ha confermato la vigenza della suddetta convenzione;

   la convenzione, all'articolo 4, prevedeva per Eni s.p.a., l'impegno, da tempo disatteso, al mantenimento di un'unica tariffa finale, valida per tutte le tipologie (gas naturale o metano, aria propanata, GPL) e gli usi del gas distribuito. Ne è conseguito, per la regione, l'onere di compensazione a proprio carico della differenza di costo per chilocaloria dei diversi tipi di gas;

   il sopracitato articolo prevedeva, per la concessionaria, la garanzia di un'assistenza tecnica gratuita nei casi di necessaria conversione delle apparecchiature, la trasformazione di quelle pubbliche ad uso cottura, l'esecuzione a proprio onere dei lavori di allacciamento alla rete gas degli edifici comunali eroganti servizi pubblici, la formazione del personale locale per l'installazione degli impianti interni;

   nonostante l'obbligo di gestione diretta del servizio disposto dalla convenzione, il 27 novembre 2018 è stato pubblicato un bando per la gestione delle reti canalizzate di gas Gpl, in cui si prevedono anche «Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su impianti e gestione amministrativa della clientela», nei suddetti comuni;

   la pubblicazione di tale procedura parrebbe esprimere l'unilaterale decisione di Eni s.p.a. di affidare a società ad essa esterne la gestione di tali servizi, laddove l'articolo 30 della convenzione prevedeva unicamente il diritto, per la concessionaria, di trasferire la concessione ad altra società del gruppo Eni;

   l'interrogante intende inoltre evidenziare la vicenda riguardante la sede Eni di Villa Santina (Udine), definita nelle fatture relative alla fornitura di gas quale «ufficio commerciale di zona», sebbene interessata da un processo di depotenziamento dei servizi all'utenza; si assiste infatti ad una sostanziale chiusura al pubblico del presidio, nonché a notevoli difficoltà di fruizione telefonica dell'assistenza;

   le predette circostanze delineano un contesto di importanti criticità nell'effettiva accessibilità del servizio, concepito come di prossimità ma, in larga parte, indisponibile all'assistenza di sportello, contrariamente a quanto dovrebbe essere previsto sulla base di ciò che è riportato nell'allegato sub C della convenzione che si configurerebbe, in tal senso, disattesa nell'intento originario, espresso all'articolo 25, che impegna la concessionaria ad una propria e adeguata rappresentanza nella regione;

   si rileva altresì la possibile disattenzione della concessionaria verso l'impegno al mantenimento di «tariffe identiche per i vari usi, indipendentemente dal gas distribuito», stabilito dall'articolo 4 e ribadito dall'articolo 24;

   la regione, proprietaria degli impianti al 67 per cento, è stata più volte richiamata alla promozione attiva del rispetto degli obblighi convenzionali da parte della concessionaria, anche attraverso azione di sensibilizzazione, finora inascoltata, rivolta alla regione Friuli Venezia Giulia da parte dei sindaci del territorio;

   perplessità è stata espressa dalle amministrazioni comunali interessate, di fronte all'eventualità che società terze, non presenti sul territorio, possano gestire tempestivamente ed efficacemente un intervento di manutenzione straordinaria che si rendesse necessario, ad esempio, in caso di eventi atmosferici eccezionali –:

   se il Governo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza e anche alla luce della partecipazione statale in Eni, con riferimento alla possibile inadempienza della stessa concessionaria Eni s.p.a. in relazione agli obblighi sottoscritti con la convenzione n. 5124, stipulata tra l'allora Comergas s.p.a. e la regione Friuli Venezia Giulia.
(4-05280)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 13 novembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 427
4-05280
presentata da
SUT Luca

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame sentita a riguardo la società ENI spa e la regione Friuli Venezia Giulia, si rappresenta quanto segue.
  Come si potrà di seguito constatare, la corretta attuazione della convenzione tra Eni e regione Friuli Venezia Giulia ancora oggi sembrerebbe essere oggetto di confronti e negoziazioni in sede locale, tra le parti firmatarie della Convenzione medesima, comuni e sindacati.
  La Convenzione stipulata il 19 marzo 1990 tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Comergas s.p.a., allora controllata da Eni s.p.a., successivamente assorbita da quest'ultima, prevedeva la distribuzione e vendita di gas combustibili (gas naturale GPL, aria propanata o altri tipi di gas) ai comuni montani delle province di Udine e Pordenone; la medesima Convenzione prevedeva altresì «di garantire il mantenimento in tutto il territorio considerato di tariffe uguali per kilocaloria di gas consumato, indipendentemente dal tipo di gas distribuito».
  Il contesto normativo esistente al momento della sottoscrizione della convenzione permetteva l'allineamento delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale e GPL, con applicazione, previa ponderazione dei costi dell'uno e dell'altro, di una tariffa unica, sotto il controllo dell'allora competente comitato provinciale brezzi (CPP).
  Successivamente, la liberalizzazione del mercato del gas naturale a livello europeo e la conseguente revisione del quadro regolatorio del mercato, ad opera dell'ARERA, hanno stabilito la separazione tra l'attività di distribuzione e gestione delle reti (attività regolata a tariffa) e l'attività di vendita (attività in libero mercato), modifica che ha inciso su un aspetto della convenzione.
  Sulle condizioni di fornitura e vendita dell'energia, la legge ha definito un percorso di progressiva apertura del mercato ai vari segmenti di clienti e il mantenimento in parallelo di un servizio di tutela per chi non abbia un proprio fornitore sul mercato, quest'ultimo regolato secondo tariffe definite da ARERA in base ai costi specifici. Ne è derivato che, in questo contesto, mantenere un prezzo unico per i vari tipi di fornitura (GPL e gas naturale) sia stato ritenuto in contrasto con la logica del libero mercato, se non addirittura con il quadro regolatorio esistente.
  Relativamente a quanto sostenuto dall'interrogante circa il fatto che «la Regione (
omissis...) è stata più volte richiamata alla promozione attiva del rispetto degli obblighi convenzionali da parte della concessionaria, anche attraverso azioni di sensibilizzazione, finora inascoltata, rivolta alla regione Friuli Venezia Giulia da parte dei sindaci del territorio», risulterebbe che il tema del mantenimento della tariffa unica finale è stato ed è ancora oggi oggetto di confronti tra la concessionaria, i comuni e la regione Friuli Venezia Giulia.
  La tesi dell'inattualità della convenzione è emersa in maniera chiara nel corso dell'audizione dell'11 febbraio 2020 dell'ENI in regione Friuli Venezia Giulia, convocata dalla commissione competente del consiglio regionale.
  Si riporta, al fine di meglio chiarire quanto evidenziato dalla più volte richiamata società, uno stralcio del verbale della audizione tenuta dalla stessa «[..
.Omissis...], a seguire specifica che la convenzione sottoscritta da Regione ed ENI è di alcuni decenni fa quando l'impianto normativo era diverso ed anche la struttura organizzativa di ENI era differente in quanto all'epoca gestiva tutti i gas distribuiti in rete canalizzata (GPL, aria propanata, metano), mentre ora la gestione è separata ed anche la disciplina è diversa perché così è stato voluto dal legislatore. Lei ed i colleghi presenti rappresentano ENI reti canalizzate GPL e aria propanata. Precisa, altresì, che le reti GPL sono gestite “in casa” ENI da un unico soggetto che è distributore, operatore e venditore, mentre le reti metano sono gestite da Snam: c'è un soggetto distributore che è proprietario delle reti e tanti operatori o soggetti venditori, cioè società concessionarie sul mercato libero. Conclude ribadendo che tutti i soggetti coinvolti sono sottoposti all'attività di regolazione e controllo dell'Arera, mentre ai tempi della convenzione c'era un unico soggetto con cui rapportarsi. [......], Regolatorio di ENI Spa, richiama l'attenzione sul fatto che quando la convenzione è stata stipulata negli anni Novanta vigeva un regime di monopolio e che con il decreto Letta del 2000 c'è stata la liberalizzazione del mercato del gas. La liberalizzazione ha comportato la separazione societaria e proprietaria tra ENI ed il gestore della rete gas naturale, Italgas in questo caso; non è avvenuta la stessa cosa per il GPL che è una realtà più limitata. Il fattore che accomuna entrambi i settori, pur con le loro peculiarità, consiste nel fatto che sono diventati oggetto di regolazione da parte dell'Autorità, ora Arera, che regola e stabilisce le condizioni di accesso alle reti da parte dei venditori, le tariffe di trasporto, quelle di distribuzione, il prezzo della materia prima e, sostanzialmente, anche le tariffe dei servizi. Nel caso del gas naturale il mercato è liberalizzato ma ci sono ancora clienti che godono del regime di maggior tutela e non hanno optato per il mercato libero in quanto la scadenza è stata più volte prorogata. Laddove si è sul mercato libero il prezzo lo stabilisce liberamente il venditore in competizione con gli altri venditori. Nel caso del GPL la separazione proprietaria non si è configurata, tuttavia anche il GPL e i gas diversi sono sottoposti alla regolazione dell'Arera per quanto riguarda le tariffe di distribuzione e misura per ciascun ambito di fornitura, (l'ambito è un insieme di Comuni forniti da uno stesso esercente, nel caso specifico ENI) ed il prezzo della materia prima, che viene aggiornato mensilmente secondo determinati criteri. Conclude, quindi, sottolineando che dalla firma della convenzione si è creata una discontinuità ed è “cambiato il mondo”».
  La posizione di ENI, in realtà, parrebbe confondere ciò che è vincolato e regolato da delibere della autorità ARERA e ciò che, invece, è un'attività a mercato, ma non vi è dubbio che il quadro normativo del gas naturale sia mutato e che la compresenza di una parte di clientela ancora sotto tutela e una parte a mercato, oltre che la diversità dei gas venduti e in alcuni casi anche distribuiti, ha indotto a adottare criteri diversificati di formazione dei prezzi sulle forniture e ad applicare le tariffe sulle parti regolate.
  È appena il caso di ricordare che il prossimo superamento del servizio di tutela anche per il gas naturale consentirà di rimuovere uno degli ostacoli segnalati, almeno per gli aspetti che sarebbero stati indotti dalla regolazione. Nel frattempo, la regione, nell'ambito delle proprie competenze, potrebbe comporre le questioni aperte e comunque aggiornare pro-futuro il testo della citata convenzione.
  Relativamente all'obbligo della gestione diretta del servizio, si evidenzia che Eni, come altri operatori, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale di soggetti terzi fornitori di beni e servizi. In particolare, per quanto attiene alla gestione e all'esercizio delle reti canalizzate, la stessa ricorre su tutto il territorio nazionale ad appaltatori per l'esecuzione di attività quali: pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci e gestione amministrativa della clientela (contrattualistica e lettura contatori). Naturalmente, nei confronti degli enti concedenti, Eni è l'unico soggetto responsabile della corretta esecuzione delle attività.
  Il bando di gara del novembre 2018 è l'atto con il quale, per rispettare il codice dei contratti pubblici, Eni ha bandito una gara europea (procedura che assicura il massimo grado di competitività e trasparenza) esclusivamente per la prequalifica, per tutto il territorio italiano, di ditte terze; tale prequalifica è necessaria per la partecipazione degli operatori a successive gare per l'assegnazione dei servizi sopra indicati nelle singole zone, tra cui quelle che ricadono nella regione Friuli Venezia Giulia.
  Infine, relativamente all'ufficio della società ENI s.p.a. di Villa Santina e il presidio in Val Cellina, da informazioni raccolte durante l'istruttoria, non risultano aperti al pubblico, assicurano la presenza organizzativa nel territorio svolgendo attività sia amministrative (prevalentemente a Villa Santina) che tecniche, con personale tecnico locale dedicato. Per l'assistenza commerciale Eni ha messo a disposizione degli utenti un numero verde, un recapito fax e un indirizzo fisico, come indicato in bolletta.
  In conclusione e in considerazione di quanto esposto, si auspica che la Convenzione in parola possa avere un proprio sviluppo, nella logica di rendere l'oggetto della stessa quanto più rispondente alle esigenze del territorio e di venire incontro alle istanze rappresentate.

Il Ministro dello sviluppo economico: Stefano Patuanelli.