ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05264

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 328 del 21/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: MANCA ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05264
presentato da
MANCA Alberto
testo di
Martedì 21 aprile 2020, seduta n. 328

   ALBERTO MANCA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del pegno mobiliare non possessorio che è una nuova garanzia reale mobiliare di natura non possessoria, senza spossessamento del bene in favore del creditore;

   tale istituto ha lo scopo di potenziare gli strumenti di tutela delle garanzie creditorie, nell'ottica di favorire la circolazione della ricchezza e la sicurezza dei traffici economici;

   l'attuazione dell'istituto prevede l'istituzione del registro informatizzato, al fine di garantire il corretto funzionamento; infatti, il decreto-legge n. 59 del 2016 convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, prevede l'istituzione del predetto registro, presso l'Agenzia delle entrate, per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori. Tale iscrizione, come esplicitamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2016, «ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate»; essendo la garanzia costituita in forza del contratto stipulato fra le parti, l'iscrizione nel registro pegni ha funzione dichiarativa e non costitutiva. Al comma 6 di detto articolo si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia la regolamentazione delle operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, degli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché delle modalità di accesso al registro stesso;

   il citato decreto, essendo riconducibile fra i regolamenti ministeriali, è adottato previo parere del Consiglio di Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti;

   il Consiglio di Stato, con provvedimento n. 2880 del 14 dicembre 2018, ha sospeso l'adozione del parere richiesto, reputando necessario un supplemento di istruttoria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'opportunità di un'audizione degli stakeholder, in ragione dell'impatto che la normativa ha sul traffico dei beni di impresa, gli effetti della garanzia nonché le esigenze di certezze sottese alla circolazione del bene vincolato;

   in parallelo alle attività istruttorie sopra illustrate, l'Agenzia delle entrate ha provveduto alla pianificazione degli sviluppi informatici necessari per la realizzazione e la gestione del registro informatizzato per l'iscrizione dei pegni non possessori, nonché dei correlati adempimenti fiscali, che verranno definiti nel dettaglio a valle della emanazione del previsto regolamento;

   ad oggi il registro informatizzato non risulta essere ancora operativo presso l'Agenzia dell'entrate, con la conseguenza che l'istituto del pegno mobiliare non possessorio esiste solo nell'ordinamento giuridico senza poter essere utilizzato per incentivare i movimenti economici legati principalmente alla piccola e media impresa –:

   quali siano motivi per i quali ad oggi il registro informatizzato, descritto in premessa, non è stato ancora istituito presso l'Agenzia dell'entrate, rendendo quindi efficace tale nuovo istituto giuridico;

   quali iniziative siano state predisposte dal Ministro interrogato al fine di rimuovere tutti gli elementi ostativi alla creazione del predetto registro informatizzato.
(4-05264)